Tasse sulle mance ai camerieri: novità dall’Agenzia delle Entrate

di Michele Aquilino
Tasse sulle mance ai camerieri

Tassazione agevolata per le mance ricevute dai clienti: si paga solo il 5%. La Circolare 26/E dell’Agenzia delle Entrate chiarisce limiti e modalità di applicazione. Ecco tutto ciò che bisogna sapere per evitare (spiacevoli) sorprese.

È quello che si potrebbe definire un vero e proprio compromesso. La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto sostanziali novità per quanto riguarda le tasse da pagare sulle mance lasciate ai camerieri. Lo Stato, in buona sostanza, ha previsto una tassazione molto agevolata per incentivare l’emersione di queste somme, che normalmente sfuggono all’occhio del fisco. E se, come ormai noto a tutti, la famosa aliquota agevolata ha la misura del 5%, la Circolare 26/E del 29 agosto 2023 è intervenuta a chiarire alcuni aspetti:

  • ambito oggettivo e soggettivo;
  • modalità applicative e limiti;
  • adempimenti del datore di lavoro e del lavoratore.

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In quali casi si pagano in misura agevolata le tasse sulle mance?

Come per tutti i regimi sostitutivi e agevolativi, anche per quanto riguarda le tasse sulle mance ai camerieri è fondamentale individuare i confini di questa agevolazione. Qual è dunque l’ambito soggettivo di applicazione? E quello oggettivo? La Circolare 26/E ci aiuta a fare chiarezza.

Le somme che godono della tassazione agevolata sono quelle, corrisposte al lavoratore da soggetti terzi rispetto al datore di lavoro (anche con mezzi elettronici di pagamento), percepite da lavoratori impiegati presso:

  • strutture ricettive (settore turistico-alberghiero);
  • esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ristorazione).

Non basta. Una volta definito l’ambito lavorativo di riferimento, ci sono almeno altri due requisiti di carattere strettamente soggettivo che devono essere soddisfatti:

  • il lavoratore ha un reddito di lavoro dipendente complessivo non superiore a 50.000 euro;
  • il lavoratore non ha rinunciato per iscritto alla facoltà di optare per la tassazione sostitutiva.

Una domanda sorge spontanea: le mance restano escluse oppure comprese nel calcolo dei 50.000 euro? Proprio la Circolare 26/E chiarisce che i 50.000 euro sono da ritenersi comprensivi delle mance, seppure tassate in misura agevolata.

Inoltre, il limite di 50.000 euro, che deve intendersi riferito a tutti i redditi di lavoro dipendente prodotti nell’anno (compresi anche eventuali redditi percepiti in settori economici diversi da quello ricettivo e della ristorazione), va valutato con riferimento all’anno precedente rispetto a quello in cui sono percepite le mance di cui bisogna valutare il regime fiscale (IRPEF o tassazione sostitutiva agevolata). Per il c.d. principio di cassa allargato, dunque, si considerano gli importi percepiti fino al 12 gennaio del periodo d’imposta successivo.

Check list per l’applicabilità dell’aliquota del 5% alle mance

Sulla base di quanto appena visto, dunque, è possibile sintetizzare i 3 punti da indagare, caso per caso, per determinare l’applicabilità della tassazione agevolata:

  • appartenenza del lavoratore al settore turistico-alberghiero o al settore della ristorazione;
  • percezione nell’anno precedente di redditi di lavoro dipendente complessivamente non superiori a euro 50.000;
  • assenza di una rinuncia scritta alla tassazione sostitutiva.

Dall’ultimo punto si deduce – e la Circolare 26/E lo conferma – che la tassazione sostitutiva è regime naturale della tassazione delle mance, laddove siano rispettati i relativi limiti di applicabilità.

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Come faccio a calcolare le tasse da pagare sulle mance?

A fronte di una sostanziale ed evidente agevolazione fiscale circa il trattamento delle mance pagate dai clienti, le modalità applicative del regime speciale presentano inevitabilmente delle complicazioni che ricadono sui datori di lavoro, finendo quasi sempre per rappresentare un aggravio di lavoro per i rispettivi consulenti.

Premesso, infatti, che rientrano nel computo delle mance a tassazione agevolata sia quelle incassate in contanti sia quelle incassate con pagamenti elettronici, il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, è chiamato ad assoggettare ad aliquota del 5% le mance percepite dal proprio dipendente, ma solo entro il limite del 25% rispetto al reddito di lavoro dipendente percepito nell’anno solo nei settori turistico-alberghiero e della ristorazione.

Attenzione: ogni datore di lavoro dovrà monitorare il parametro del 25% con riferimento alla situazione globale del lavoratore nel periodo d’imposta, dunque tenendo conto anche di redditi (mance comprese) maturati nei settori in questione anche alle dipendenze di altri datori di lavoro.

Un esempio di calcolo

Il lavoratore consegue nell’anno 28.000 euro di reddito di lavoro dipendente nel settore della ristorazione, di cui 8.000 euro a titolo di mance. Di conseguenza:

  • 7.000 euro (28.000 x 25%) saranno assoggettati a tassazione sostitutiva del 5%;
  • 1.000 euro (8.000 – 7.000) saranno assoggettati a tassazione ordinaria e dunque rientreranno nella base imponibile IRPEF (e relative addizionali).

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Tasse sulle mance ai camerieri: gli adempimenti del lavoratore e del datore di lavoro

La nuova normativa non porta con sé solo “problemi di calcolo” circa le tasse da pagare sulle mance ai camerieri, ma naturalmente anche nuovi adempimenti. Il datore di lavoro deve infatti dare contezza di questi meccanismi nei documenti fiscali di sua competenza, in primis la Certificazione Unica.

È evidente che queste applicazioni di carattere pratico debbano essere precedute da valutazioni circa il rispetto dei predetti limiti. Questo passaggio è svolto in autonomia dal datore di lavoro laddove per lanno precedente egli sia stato il solo ad aver rilasciato una CU per il lavoratore. Diversamente, sarà necessario che il lavoratore attesti per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno precedente.

Se, in mancanza di questa attestazione scritta, il datore di lavoro ha correttamente escluso le mance da tassazione agevolata, salvo poi avere notizia dell’applicabilità della stessa, lo stesso può applicare l’imposta sostitutiva e recuperare le maggiori ritenute operate con la prima retribuzione utile.

Dal canto suo, il lavoratore, come già chiarito, è tenuto sempre sia a rappresentare al datore di lavoro la propria situazione complessiva circa i redditi di lavoro dipendente (mance comprese) percepiti nell’ambito di altri rapporti di lavoro sia a comunicare l’eventuale rinuncia alla tassazione agevolata. Le comunicazioni del lavoratore non sono soggette a modalità particolari né all’utilizzo di software o portali specifici. L’unica condizione richiesta è quella della forma scritta.

Rilevanza fiscale delle mance per il datore di lavoro

La Circolare 26/E chiarisce inoltre che, ai fini IVA e nell’ottica del datore di lavoro, le somme incassate a titolo di mance per i dipendenti sono da considerarsi fuori campo IVA. Le stesse, dunque, non concorrono a formare il volume d’affari del datore di lavoro.

Allo stesso modo, costituendo le mance una mera partita di giro per il datore di lavoro, ai fini delle imposte dirette esse non assumono rilevanza né come ricavi né come costi.

Scarica la Circolare 26/E del 29 agosto 2023

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