Prestazione occasionale: limiti e registrazione INPS

di Michele Aquilino
Prestazione occasionale

Con il contratto di prestazione occasionale si possono svolgere tipologie saltuarie di lavoro subordinato. Tutto senza dover ricorrere alle tipologie standard dei contratti per lavoro dipendente. Una soluzione flessibile e veloce, ma attenzione ai limiti e agli adempimenti da rispettare per evitare spiacevoli sorprese.

L’articolo 54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 ha introdotto la disciplina della prestazione occasionale. Successivamente alcuni interventi hanno modificato ambito e modalità di applicazione della norma.

Soggetti, limiti ed esclusioni della prestazione occasionale

Il contratto di prestazione occasionale è rivolto a imprenditori, professionisti, associazioni, Pubbliche Amministrazioni e altri enti pubblici o privati che vogliano acquisire prestazioni lavorative sporadiche. Si tratta di una modalità lavorativa caratterizzata da un vincolo di subordinazione fra datore e lavoratore, come nei normali contratti per lavoro dipendente. In sostanza, mansioni e orari di lavoro sono definiti dal datore di lavoro (utilizzatore) e il lavoratore (prestatore) si impegna a rispettarli. Per questo motivo la prestazione occasionale si distingue dalla prestazione d’opera occasionale, che riguarda forme di lavoro autonomo.

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Con riferimento ad ogni anno solare, bisogna rispettare i seguenti limiti:

  • il prestatore non può ricevere più di €5.000 dalla totalità degli utilizzatori;
  • l’utilizzatore non può erogare più di €5.000 alla totalità dei propri prestatori;
  • il singolo rapporto tra utilizzatore e prestatore non può superare €2.500.

Si tratta di importi netti, cioè non entrano nel calcolo contributi INPS, premi INAIL e costi di gestione.

Sono previste particolarità ed eccezioni per società sportive, imprese agricole, Pubbliche Amministrazioni e strutture ricettive nel settore turistico.

Alcuni soggetti invece sono del tutto esclusi dalla possibilità di adottare questa forma contrattuale:

  • utilizzatori con più di 5 dipendenti a tempo determinato;
  • imprese del settore edile e affini, miniere, cave e lavorazioni lapidee;
  • utilizzatori che hanno preso in appalto opere o servizi;
  • prestatori che con l’utilizzatore hanno in corso, o hanno avuto negli ultimi 6 mesi, rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Obbligo di registrazione sulla piattaforma INPS e pagamento

L’INPS mette a disposizione un servizio di registrazione online per comunicare tutti i dati più importanti relativi alla prestazione occasionale. In particolare vanno indicati, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione:

  • i dati anagrafici del prestatore;
  • il compenso pattuito;
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • la durata;
  • la tipologia;
  • il settore dell’attività lavorativa;
  • altre informazioni per la gestione del rapporto.

La comunicazione viene inviata dall’utilizzatore, mentre il prestatore riceve una e-mail o un SMS in tempo reale. È consentita la revoca fino a 3 giorni prima della data della prestazione. Se la revoca non è esercitata nei termini previsti, l’utilizzatore paga ugualmente la prestazione e il lavoratore riceve il compenso. Bisogna poi osservare il limite massimo di 10 giorni consecutivi per la prestazione occasionale.

Il pagamento avviene online da parte dell’utilizzatore sul “Portale dei pagamenti” tramite il modello F24 Elide, con causale LIFA. In pratica, con l’F24, l’utilizzatore carica il proprio “portafoglio virtuale”. Successivamente, ad ogni acquisto di ore lavorative, l’INPS versa le somme al prestatore.

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Altre modalità di acquisto dei voucher sono:

  • in formato cartaceo presso le sedi INPS;
  • presso i tabaccai convenzionati o con l’internet banking di Intesa Sanpaolo;
  • tramite le banche popolari;
  • tramite gli Uffici Postali.

A quanto ammonta il compenso per la prestazione occasionale?

Il compenso viene stabilito liberamente dalle parti. Tuttavia bisogna rispettare degli importi minimi. Il numero di ore lavorative giornaliere, ad esempio, non può essere inferiore a 4, mentre il compenso orario minimo è di €9,00. Questo comporta che il compenso giornaliero minimo è di €36,00.

Al compenso si applicano alcune voci di costo a carico dell’utilizzatore. In particolare vi è la contribuzione alla Gestione Separata pari al 33% del compenso del prestatore, oltre al 3,5% di assicurazione INAIL. L’INPS, inoltre, trattiene l”1% del versamento effettuato per oneri di gestione.

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