Dichiarazioni d’intento 2021: novità nella Legge di Bilancio

di Alessandro De Adamo
dichiarazioni d'intento 2021

L’ultima Legge di Bilancio si propone di contrastare le frodi anche grazie alle Dichiarazioni d’intento. Fra Plafond IVA e operazioni rilevanti, ecco tutto quello che c’è da sapere. Occhio ai profili di responsabilità in caso di Dichiarazioni d’intento false dal 2021.

Tra i temi toccati dalla nuova Legge di Bilancio 2021 c’è anche quello delle Dichiarazioni d’intento. Si ricorda che la Dichiarazione d’intento costituisce quel documento che gli esportatori abituali debbono predisporre e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate, al fine di acquistare o importare senza applicazione dell’IVA. Sono esportatori abituali quei soggetti che, nell’anno solare precedente a quello in cui si vogliono effettuare gli acquisti in sospensione d’imposta o nei 12 mesi precedenti, hanno effettuato esportazioni in Paesi UE o Extra-UE o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari. Il valore di queste operazioni costituisce il cosiddetto plafond tramite cui possono acquistare senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) del DPR 633/72.

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Plafond IVA: limiti all’utilizzo e operazioni rilevanti

Gli esportatori abituali che hanno predisposto e trasmesso regolare dichiarazioni d’intento non possono comunque acquistare in regime di non imponibilità IVA terreni, fabbricati e beni oggettivamente esclusi dal diritto alla detrazione dell’IVA e quelli privi del requisito dell’inerenza.

Operazioni rilevanti ai fini del Plafond

Si ricorda che le operazioni che concorrono alla formazione del Plafond IVA sono le seguenti:

  • cessioni intracomunitarie (art. 41 comma 1 e 2 del D.L. n. 331/93);
  • cessioni intracomunitarie di beni estratti da depositi I.V.A. (art. 50 bis c. 4 lett. f) del D.L. n. 331/93);
  • cessioni di beni estratti da depositi I.V.A. con trasporto o spedizione fuori del territorio doganale della comunità (art. 50 bis c. 4 lett. g) del D.L. n. 331/93);
  • triangolazioni nazionali (art. 58 comma 1 del D.L. n. 331/93);
  • cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli e ittici effettuate da produttori agricoli di cui all’art. 34 del D.P.R. n. 633/72 (art. 51 c. 3 del D.L. n. 331/93);
  • cessioni all’esportazione (art. 8 c. 1 lett. a) e b) del D.P.R. n. 633/72);
  • operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (art. 8 bis, c. 1 del D.P.R. n. 633/72);
  • servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art. 9 c. 1 del D.P.R. n. 633/72);
  • operazioni con la Città del Vaticano o con la Repubblica San Marino (art. 71 c. 1 del D.P.R. n. 633/72);
  • operazioni non imponibili in base a trattati e accordi internazionali (art. 72 del D.P.R. n. 633/72);
  • margine delle operazioni non imponibile I.V.A. relative ai beni usati (art. 37 c. 1 del D.L. n. 41/95).

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Le c.d. “Dichiarazioni d’intento false”

Una Dichiarazione d’intento può dirsi falsa qualora emessa da un soggetto che non è esportatore abituale. Posta come ovvia la responsabilità fiscale del finto esportatore abituale, occorre però capire se vi sia una corresponsabilità da parte del destinatario della Dichiarazione d’intento, e cioè il soggetto che emette la fattura senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) del DPR 633/72.

In tal senso occorre ricordare la Corte di Cassazione prima con l’ordinanza n. 176, depositata il 9 gennaio 2015 e, successivamente, con la sentenza n. 4593/2015. La Suprema Corte infatti ha stabilito che il destinatario della c.d. Dichiarazione d’intento falsa è responsabile per il mancato pagamento dell’IVA, salvo il caso in cui dimostri di aver posto in essere tutte le cautele ragionevolmente possibili al fine di escludere un’eventuale partecipazione alla frode.

Al destinatario della Dichiarazione d’intento è così richiesta una preliminare attività di controllo sulla bontà e correttezza del soggetto con cui opera commercialmente, in esito alla quale può essere dimostrata la buona fede. Si tratta di controllare quanto meno che l’azienda sia esistente, che la sede legale corrisponda alla realtà, che esista una struttura fisica in cui essa opera, che il soggetto con cui si hanno rapporti sia effettivamente riconducibile all’impresa fatturante e così via.

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dichiarazioni d'intento 2021

Novità introdotte nella Legge di Bilancio 2021: il contrasto alle frodi realizzate mediante Dichiarazioni d’intento

La Legge di Bilancio 2021 introduce una sorta di automatismo in base al quale l’Amministrazione Finanziaria, a seguito di specifiche analisi di rischio orientate a riscontrare la sussistenza di c.d. Dichiarazioni d’intento false susseguite da attività di controllo sostanziali ai sensi degli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inibisce la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate e invalida le Dichiarazioni d’intento illegittime.

L’obiettivo, dunque, è quello di giungere a due automatismi qualora dai predetti controlli risultino delle irregolarità:

  1. l’inibizione per il contribuente della facoltà di trasmettere nuove Dichiarazioni d’intento all’Agenzia Entrate;
  2. l’impossibilità per il destinatario della Dichiarazione d’intento di emettere una fattura elettronica recante il relativo titolo di non imponibilità ai fini IVA secondo l’articolo 8, comma 1, lettera c), del DPR 633/72, qualora il contribuente digiti il numero di protocollo di una Dichiarazione d’intento invalidata.

Tornando al tema della responsabilità del soggetto che emette la fattura senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) del DPR 633/72, questa norma è sicuramente di favore. Infatti, il destinatario della Dichiarazione d’intento disattento, che non pone in essere tutte le cautele ragionevolmente possibili al fine di escludere un’eventuale partecipazione alla frode, evita – grazie al secondo automatismo descritto – di trovarsi inconsapevolmente coinvolto nel tentativo di frode commesso dal cessionario/committente.

Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità operative per l’attuazione dell’invalidazione delle dichiarazioni d’intento già emesse e per l’inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento.

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