Dichiarazione IVA 2023 tardiva o omessa: guida completa

di Antonella Salzarulo
Dichiarazione IVA 2023

La Dichiarazione IVA 2023 inviata con ritardo si considera tardiva. Se invece il ritardo supera i 90 giorni la Dichiarazione IVA si considera omessa. Come regolarizzare con il ravvedimento operoso.

L’invio della Dichiarazione IVA 2023 scadeva lo scorso 2 Maggio. I contribuenti che non hanno provveduto entro tale data hanno tempo fino al 29 Luglio per beneficiare della sanzione ridotta. In sostanza, quando parliamo di Dichiarazione IVA omessa o tardiva, dobbiamo far riferimento all’ulteriore termine di 90 giorni dalla scadenza dell’invio. Ma vediamo nello specifico la differenza tra dichiarazione IVA omessa e dichiarazione IVA tardiva.

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Dichiarazione IVA 2023 tardiva

La dichiarazione IVA presentata entro il termine di 90 giorni dalla scadenza ordinaria (2 Maggio 2023) si considera valida, ma è prevista l’applicazione delle sanzioni. Questo è quanto disposto dagli articoli 2 e 8 del DPR n. 322/1998. L’ulteriore termine di 90 giorni, scade quindi il 29 luglio 2023.

Nel caso in cui si provveda all’invio tardivo della Dichiarazione IVA, bisogna ricordarsi di versare una sanzione ordinaria per il ritardo che però può essere ridotta tramite l’istituto del ravvedimento operoso. Nello specifico, in caso di invio entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione applicata è pari ad un minimo di 250 euro e fino ad un massimo di 2.000 euro.

La violazione, sanata con ravvedimento operoso si ridurrà quindi a 25 euro (1/10 della sanzione ordinaria), da versare utilizzando il modello F24 e il codice tributo 8911.

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Dichiarazione omessa

Nel caso di invio della Dichiarazione IVA oltre i 90 giorni dalla scadenza la dichiarazione è considerata omessa ma, in ogni caso, è ritenuta valida per la riscossione dell’imposta eventualmente dovuta. La sanzione dovuta in caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale va dal 120% al 240% dell’ammontare dell’imposta (con un minimo di 250 euro, anche qualora non siano dovute imposte, fino ad un massimo di 1.000 euro).

In base a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, D.lgs. n. 471 del 1997, la sanzione va dal 60% al 120% delle imposte dovute (con un minimo di 200 euro) se la dichiarazione omessa è presentata dal contribuente entro:

  • la scadenza per l’invio della dichiarazione del periodo d’imposta successivo;
  • prima dell’avvio dell’attività di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Invece, se dalla dichiarazione IVA emerge che non sono dovute imposte si applica la sanzione da 150 a 1.000 euro.

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