Rimborso crediti Iva in caso di conferimento in società inattiva

di Andrea Ziletti
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L’Agenzia delle Entrate torna a trattare il tema del rimborso del credito Iva in una risposta ad interpello. Nello specifico, l’istante chiede se è possibile avvalersi dell’esonero dalla prestazione della garanzia dei crediti IVA chiesti a rimborso nel caso di cessione di ramo d’azienda a società inattiva.

Nella Risposta ad Interpello n. 227 del 2023 l’Agenzia delle Entrate fornisce lumi in merito ad una questione molto particolare. Nello specifico, all’Amministrazione viene chiesto se è possibile utilizzare i requisiti della cessionaria per l’esonero della prestazione della garanzia dei crediti IVA chiesti a rimborso a seguito di cessione di ramo d’azienda a società inattiva. Ecco di seguito la dettagliata trattazione del tema, con tutti gli opportuni richiami a norme e giurisprudenza.

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Rimborso crediti Iva ed esonero dalla prestazione della garanzia: il quesito

La parte istante, da ora indicata con “Alfa”, è una società ad unico socio e inattiva, in quanto la stessa non ha ancora posto in essere alcuna operazione. La società controllante, da ora indicata con “Beta”, è anch’essa a socio unico ed intende cedere ad Alfa un ramo produttivo d’azienda o, se possibile, l’intera azienda.

Una volta perfezionata l’operazione di conferimento, la società Alfa si impegna a proseguire l’attività già svolta da Beta con le stesse modalità e clientela così da realizzare operazioni attive non imponibili che andranno, dunque, a generare credito IVA. La società Beta, dopo aver periodicamente presentato tutta la documentazione necessaria, risultava idonea all’esonero della prestazione della garanzia per i crediti IVA.

La società istante chiede la conferma di poter continuare ad avvalersi dell’esonero dalla prestazione dell’appena citata garanzia, per i crediti IVA derivanti dalle operazioni relative al ramo d’azienda oggetto di conferimento.

Rimborso del credito Iva del cedente: il richiamo alla Cassazione

L’Agenzia delle Entrate, con il presente interpello, ha l’occasione di esprimersi su due questioni relative a tale vicenda: la possibilità dell’utilizzo del credito in detrazione maturato dal cedente (o la richiesta del suo rimborso) e la possibilità di poter continuare ad avvalersi dell’esonero dalla prestazione della garanzia per i crediti IVA qualora questi derivino da operazioni relative al ramo d’azienda oggetto di conferimento.

Per giungere alla conclusione per cui si ritiene possibile l’utilizzo del credito in detrazione maturato dal cedente o la richiesta del suo rimborso, l’Agenzia delle Entrate propone l’estratto dell’ordinanza 31 luglio 2020, n. 16492 della Corte di Cassazione. In essa si afferma la legittimità del passaggio di tale credito tra cedente e cessionario nell’ambito di una operazione straordinaria, chiarendo che “rispetto all’originario credito Iva il cedente perde, per effetto del conferimento d’azienda, ogni legittimazione, mentre l’intera posizione resta traslata sul cessionario, che, dunque, può utilizzare il credito in detrazione ovvero chiederne il rimborso, non assumendo alcun rilievo ostativo atteso l’avvenuto trasferimento dell’intera posizione la diversità dei contribuenti”.

Questo è reso possibile grazie alla natura stessa del conferimento d’azienda che prevede la cessione ex lege anche dei rapporti e dei crediti relativi al suo esercizio, ivi compresi i crediti d’imposta vantati dal cedente nei confronti dell’erario (artt. 2558 e 2559 cc).

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Esonero dalla prestazione della garanzia possibile a seguito di conferimento?

Più complessa è invece la questione relativa alla possibilità di poter continuare ad avvalersi dell’esonero dalla prestazione della garanzia per i crediti IVA qualora questi derivino da operazioni relative al ramo d’azienda oggetto di conferimento.

A riguardo, l’Agenzia esprime un parere contrario in quanto tale esonero viene accordato solo in presenza di determinati requisiti che sono strettamente legati al profilo soggettivo dell’ente richiedente e non all’attività svolta.

Per giungere a questa conclusione l’Agenzia delle Entrate illustra in premessa due argomenti:

  • le condizioni necessarie per poter usufruire dell’esonero dalla prestazione della garanzia per i crediti IVA;
  • le situazioni in cui non viene accordata questa possibilità perché ritenute “rischiose”.

Le condizioni necessarie per usufruire dell’esonero

In relazione alle condizioni necessarie per poter accedere al suddetto esonero rileva il contenuto dell’art 38-bis, co.3 del Decreto IVA, nel quale è stabilito come i rimborsi dei crediti IVA di ammontare superiore ad €30.000, siano eseguiti senza obbligo di prestare garanzia qualora siano richiesti da soggetti che non rientrano tra le ipotesi di rischio di cui al co. 4 della medesima disposizione e qualora sia stata previamente presentata la dichiarazione annuale o l’istanza di rimborso (da cui emerge il credito) recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa.

A questa va poi allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 DPR n. 445/2000, nella quale il contribuente deve attestare quanto previsto dall’art 38-bis, co.3 del Decreto IVA, ossia:

a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata; l’attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;

b) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;

c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Le situazioni di rischio che non danno diritto all’esonero

La seconda premessa sulla quale l’Agenzia della Entrate sviluppa il proprio parere, inerisce le ipotesi definite “di rischio”, in presenza delle quali sorge l’obbligo – a capo del contribuente – di prestare la garanzia.

L’art 38-bis, co.4 del Decreto IVA, prevede che siano “eseguiti previa prestazione della garanzia di cui al comma 5, i rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro quando richiesti:

a) da soggetti passivi che esercitano un’attività d’impresa da meno di due anni diversi dalle imprese start-up innovative […];

b) da soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore […]:

c) da soggetti passivi che nelle ipotesi di cui al comma 3, presentano la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività”.

I requisiti per l’esonero dalla prestazione della garanzia appena elencati, sono riferiti al profilo soggettivo del richiedente del rimborso e, di conseguenza, non è possibile che i medesimi si traferiscano con l’operazione di conferimento. L’imposizione di tali canoni, ha come suo obiettivo la valutazione dell’affidabilità del soggetto passivo che richiederà il rimborso. Questo non può dunque essere conseguito se oggetto di valutazione risultano essere le caratteristiche soggettive della cedente.

Le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate

Pertanto, applicando tutto quanto sopra alla fattispecie concreta in esame, la circostanza che Alfa sia, per sua stessa ammissione, una società inattiva, fa presumere la sussistenza di ipotesi di rischio previste dal co. 4 dell’art 38-bis del Decreto IVA. In particolare sembra rientrare nell’ipotesi a), poiché l’attività d’impresa non è svolta da più di due anni e in quanto per attività si intende “l’effettivo svolgimento dell’attività d’impresa” che “ha inizio con la prima attività e non con la mera apertura della partita IVA”. La condizione di Alfa integra, dunque, un’ipotesi di rischio. In virtù di questo la stessa non potrà essere esente dall’obbligo di prestazione della garanzia.

Si può concludere affermando quindi che:

  • è possibile l’utilizzo del credito maturato dal cedente in detrazione o la richiesta del suo rimborso;
  • l’esonero dalla prestazione della garanzia per i crediti IVA vada valutato in relazione alle caratteristiche soggettive della cessionaria.

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