Piano di Transizione 5.0: credito d’imposta fino al 45%

di Alessandro De Adamo
Piano di Transizione 5.0

Il D.L. 19/2024, pubblicato il 2 marzo 2024, istituisce un credito d’imposta fino al 45% per gli investimenti altamente tecnologici, comportanti anche la riduzione dei consumi energetici aziendali

Forti incentivi agli investimenti delle imprese italiane, ma sempre più con un occhio green. È questa la logica di fondo del nuovo Piano di Transizione 5.0. Previsti crediti d’imposta fino al 45% dell’investimento effettuato, a seconda dell’importo ma anche in base alla riduzione dei consumi energetici derivante proprio dai nuovi investimenti.

Ma quali sono gli investimenti agevolabili? Come richiedere e utilizzare il credito d’imposta? Vediamo insieme:

  • requisito soggettivo e temporale;
  • requisito oggettivo;
  • misura dell’agevolazione;
  • cumulabilità con i contributi per le CACER;
  • come presentare la domanda.

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Il Piano di Transizione 5.0: il requisito soggettivo e temporale

L’art. 38 del D.L. 19/2024 coinvolge:

  1. tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, e
  2. tutte le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti,

indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti

  1. in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato,
  2. nell’ambito di progetti di innovazione,
  3. da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

Sono poi escluse solamente le imprese in stato di liquidazione o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Per questi soggetti è riconosciuto, un credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati alle condizioni e nelle misure di seguito descritte.

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Il Piano di Transizione 5.0: il requisito oggettivo

Gli investimenti agevolabili sono esclusivamente quelli in:

  1. beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, (Ex Industria 4.0) e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente
    1. o una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3 per cento,
    2. o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.
  2. software, sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
  3. software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al punto precedente b);
  4. beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, ad eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta; con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 (pertanto quelli composti da moduli fotovoltaici prodotti all’interno dell’Unione Europea);
  5. spese per la formazione del personale previste dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui ai punti precedenti da a) a d), e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni che saranno individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.

Attenzione: l’investimento in uno o più beni di cui ai precedenti punti a) e b) è necessario al fine di rientrare nel diritto al credito d’imposta. Infatti gli investimenti di cui ai punti c), d) ed e) sono cumulabili, ma da soli non consentono il diritto al credito d’imposta.

La misura dell’agevolazione

L’agevolazione consiste in un credito di imposta, calcolato sull’importo degli investimenti agevolabili, di aliquota variabile a seconda della riduzione dei consumi ottenuta a livello di stabilimento o di processo produttivo, come riassunto nello schema seguente.

Riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva Tra il 3% e il 6% – (per TUTTI gli investimenti agevolabili di cui alle lett. da a) ad e) del paragrafo precedente) Tra il 6% e il 10% – (per gli investimenti agevolabili di cui alle lett. da a) a c) del paragrafo precedente – NO FOTOVOLTAICO E FORMAZIONE) Oltre il 10% – (per gli investimenti agevolabili di cui alle lett. da a) a c) del paragrafo precedente – NO FOTOVOLTAICO E FORMAZIONE)
(in alternativa) Riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento Tra il 5% e il 10% – (per TUTTI gli investimenti agevolabili di cui alle lett. da a) ad e) del paragrafo precedente) Tra il 10% e il 15% – (per gli investimenti agevolabili di cui alle lett. da a) a c) del paragrafo precedente – NO FOTOVOLTAICO E FORMAZIONE) Oltre il 15% – (per gli investimenti agevolabili di cui alle lett. da a) a c) del paragrafo precedente – NO FOTOVOLTAICO E FORMAZIONE)
Importo dell’investimento agevolabile fino a 2,5 milioni di euro 35% 40% 45%
Importo dell’investimento agevolabile oltre i 2,5 milioni di euro fino a 10 milioni di euro 15% 20% 25%
Importo dell’investimento agevolabile oltre i 10 milioni di euro fino ad un massimo di 50 milioni di euro 5% 10% 15%

Alcuni chiarimenti

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, come importo dell’investimento agevolabile, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Per gli investimenti nei beni di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, come importo dell’investimento agevolabile si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.

Il credito d’imposta, inoltre, sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2025. L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data sarà riportabile in avanti in cinque quote annuali di pari importo.

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Il Piano di Transizione 5.0: la cumulabilità con i contributi per le CACER

Il credito d’imposta concesso dal Piano di Transizione 5.0:

  • è una misura non rientrante tra gli aiuti di stato;
  • non è un contributo in conto impianti;
  • non è un contributo in conto esercizio.

Pertanto

  1. è sicuramente cumulabile con altre agevolazioni nei limiti del costo sostenuto, tra le quali la tariffa incentivante di cui al Decreto Cacer del 7 dicembre 2023, n. 414 (Decreto CACER), in vigore dal 24 gennaio 2024;
  2. probabilmente non è cumulabile con il contributo PNRR di cui al Decreto Cacer del 7 dicembre 2023, n. 414 (Decreto CACER), in vigore dal 24 gennaio 2024;
  3. non è sicuramente cumulabile, con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica di cui all’articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

Come presentare la domanda?

Per l’accesso al beneficio, le imprese dovranno presentare la domanda al Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), secondo apposito Regolamento operativo di prossima emanazione.

Comunque, il beneficio sarà subordinato alle seguenti certificazioni obbligatorie:

  1. tecnica ex ante, attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4 dell’art. 38 del D.L. 19/2024;
  2. tecnica ex post, attestante l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante;
  3. contabile ex post, attestante l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.

Le certificazioni di cui ai precedenti punti a) e b) dovranno essere rilasciate da:

  • Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339, o da
  • Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.

La certificazione di cui al precedente punto c) dovranno essere invece rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

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