Aiuti De Minimis: ecco il nuovo Regolamento

di Francesco Aquilino
aiuti de minimis

Aumenta il limite per gli aiuti De Minimis a partire dal 1° gennaio 2024. La novità è introdotta dal nuovo Regolamento (UE) 2023/2831, in vigore fino al 31 dicembre 2030. Ecco quindi una guida completa al De Minimis alla luce delle recenti novità

A partire dal 1° gennaio 2024, data di entrata in vigore del Regolamento (UE) 2023/2831, cambiano le regole relative al regime di aiuti De Minimis. Il nuovo regolamento, che sarà valido fino al 31 dicembre 2030, va ad introdurre importanti novità rispetto a quanto disposto dal Regolamento (UE) 1407/2013, in vigore fino al 31 dicembre 2023. Tra le principali, l’aumento della soglia massima di aiuto. Dopo un breve introduzione sulla nozione di aiuti di stato, andiamo quindi ad approfondire nel dettaglio il nuovo Regolamento sugli aiuti De Minimis. Ecco per te una guida completa.

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Aiuti di Stato: di cosa si tratta

Prima di approfondire il contenuto del nuovo Regolamento De Minimis, è il caso di inquadrare il concetto di aiuti di stato. La definizione di aiuto di stato si desume dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Esso afferma una generica incompatibilità con il mercato interno degli aiuti concessi dagli Stati o, comunque, con risorse statali che alterino gli scambi tra gli Stati membri. Nello specifico si fa riferimento ad aiuti che favoriscano talune imprese o produzioni, falsando la concorrenza. Sono tuttavia ammesse deroghe a questa incompatibilità di carattere generale, qualora contemplate dai trattati.

Non sono dunque aiuti di stato le agevolazioni assegnate dagli Stati in maniera non settoriale, ossia non destinate a specifiche imprese o specifici settori produttivi.

Entrando invece nel merito delle deroghe, lo stesso articolo 107, ai commi 2 e 3, elenca gli aiuti compatibili con il mercato interno. Si tratta degli aiuti:

  • a carattere sociale concessi ai singoli consumatori;
  • destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali;
  • destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso;
  • che promuovono la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo;
  • destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro;
  • destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche (sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse);
  • che promuovono la cultura e la conservazione del patrimonio;
  • rientranti in altre categorie, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

Aiuti notificati, regolamenti di esenzione e De Minimis

Dunque, quando uno Stato membro intende istituire un aiuto di stato, deve notificare tale circostanza alla Commissione ai sensi dell’art. 108, comma 3. Quest’ultima, se ritiene che l’aiuto non sia compatibile con il mercato interno, può chiedere di sopprimerlo o modificarlo. Su richiesta di uno Stato membro, il Consiglio può decidere all’unanimità che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, debba considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell’articolo 107 o ai regolamenti di cui all’articolo 109, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione.

L’art. 109 attribuisce alla Commissione, sentito il Parlamento, il potere di stabilire tutti i regolamenti ai fini dell’applicazione degli art. 107 e 108. La Commissione può inoltre stabilire le categorie di aiuti dispensate dalla notifica. Sono diversi i regolamenti di esenzione emanati dalla Commissione, che disciplinano categoria per categoria i casi di esenzione dalla notifica. Quelli attualmente in vigore sono:

  • GBER, Regolamento (UE) n. 651/2014, ossia il regolamento generale di esenzione;
  • ABER, Regolamento (UE) n. 2022/2472, per il settore della produzione dei prodotti agricoli;
  • FIBER, Regolamento (UE) n. 2022/2473 (FIBER), per il settore della pesca e dell’acquacoltura.

Sono dispensati dall’obbligo di notifica anche gli aiuti di intensità minore, c.d. aiuti De Minimis, disciplinati dal nuovo Regolamento (UE) 2023/2831. Rientrano in questa definizione gli aiuti concessi alla stessa impresa nell’arco di uno specifico periodo di tempo che non superano un importo prestabilito. Il rispetto di tali limiti (analizzati nel dettaglio di seguito) consente quindi di non assoggettare all’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato anche le misure che non soddisfano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1.

Aiuti De Minimis: la soglia massima di aiuto sale a 300.000 euro

La principale novità introdotta dal nuovo Regolamento De Minimis è l’innalzamento della soglia massima di aiuto concessa da uno Stato membro ad un’impresa unica. La soglia è ora pari 300.000 euro nell’arco di tre anni. Il precedente regolamento, in vigore fino alla fine del 2023, fissava invece tale soglia a 200.000 euro. L’aumento della soglia tiene conto dell’inflazione osservata dall’entrata in vigore del precedente regolamento. Inoltre, non vi è più una soglia differenziata (100.000 euro con il precedente regolamento) per le imprese che effettuano trasporto merci su strada per conto terzi.

Ai fini del rispetto della soglia nel triennio mobile, gli aiuti sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa sono accordati; non rileva dunque l’erogazione. Per verificare il rispetto della soglia, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Non si può applicare il regolamento De Minimis all’aiuto che comporta il superamento della soglia nell’arco dei tre anni.

Il Regolamento (UE) 2023/2831 si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione di quelli concessi:

  • a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
  • alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
  • a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
  • a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
  • ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri.

Sono inoltre esclusi gli aiuti subordinati all’uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.

Cosa si intende per impresa unica?

Come evidenziato nel paragrafo precedente, la soglia da rispettare fa riferimento agli aiuti concessi ad un’impresa unica. Sono considerate impresa unica ai sensi dell’art. 2 del Regolamento (UE) 2023/2831 tutte le imprese tra cui intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

  • un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
  • un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
  • diritto di un’impresa di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
  • un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Aiuti De Minimis: il cumulo con gli altri Aiuti di Stato

Il nuovo Regolamento disciplina anche il cumulo degli aiuti De Minimis con altri aiuti di Stato. Ammesso il cumulo con gli altri aiuti De Minimis, ossia quelli concessi ad imprese:

  • che forniscono servizi di interesse economico generale (disciplinati dal Regolamento (UE) 2023/2832);
  • operanti nel settore agricolo (disciplinati dal Regolamento (UE) 1408/2013) entro il limite di 20.000 euro;
  • operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura (disciplinati dal Regolamento (UE) 717/2014) entro il limite di 30.000 euro.

Gli aiuti De Minimis concessi a norma del Regolamento (UE) 2023/2831 non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione. Gli aiuti De Minimis che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

La nuova soglia, da verificare in relazione ad un periodo di tre anni, si applica anche agli aiuti De Minimis concessi anteriormente al 1° gennaio 2024.

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