Bando Agrisolare 2023: i requisiti per accedere

di Alessandro De Adamo
bando agrisolare 2023

Il punto sul Bando Parco Agrisolare 2023: dai requisiti soggettivi a quelli oggettivi, dal tetto di spesa ammissibile alle modalità di calcolo. Occhio al limite degli Aiuti di Stato.

Ritorna il bando Parco Agrisolare anche negli ultimi mesi del 2023. La finestra per la presentazione delle domande, infatti, va dalle ore 12.00 del 12 settembre 2023 alle ore 12.00 del 12 ottobre 2023. Un mese di tempo, dunque, per accedere all’agevolazione relativa agli impianti fotovoltaici nell’ambito agricolo.

Vediamo di seguito:

  • requisiti oggettivi;
  • requisiti soggettivi;
  • massimali di spesa e limiti dell’incentivo;
  • criteri di calcolo della spesa ammissibile;
  • limite degli Aiuti di Stato.

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Bando Parco Agrisolare 2023: il requisito Oggettivo definitivo

L’intervento obbligatorio da eseguire è l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1 MWp, per intervento.

Per le aziende agricole di produzione primaria, destinatarie principali dell’incentivo, gli impianti fotovoltaici sono dunque ammissibili agli aiuti, con percentuali differenti:

  • sia se l’obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo di energia elettrica dell’azienda agricola, compreso quello familiare;
  • sia se l’obiettivo è quello di produrre più energia rispetto a quella media necessaria per l’autoconsumo.

Non solo fotovoltaico: gli altri interventi ammissibili

Unitamente all’installazione di pannelli fotovoltaici possono essere abbinati i seguenti interventi:

  • la rimozione e lo smaltimento dell’amianto (o, se del caso, dell’eternit) dai tetti: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro e rispettando le vigenti norme in materia (a livello operativo è consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici su coperture anche diverse da quelle su cui si opera la bonifica dall’amianto (e, se del caso, dall’eternit), purché appartenenti allo stesso fabbricato ed è anche ammessa l’opera di bonifica su superfici superiori a quelle dell’installazione di impianti fotovoltaici, purché appartenenti allo stesso fabbricato);
  • l’isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà dunque descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato;
  • sistemi di aerazione connessi alla sostituzione dei tetti (intercapedine d’aria): la relazione del professionista dovrà dare anche conto delle modalità di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; ad ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria.

Le spese ammesse al beneficio includono anche i costi di progettazione, le asseverazioni e le altre spese professionali comunque richieste dal tipo di lavori, comprese quelle relative all’elaborazione e presentazione dell’istanza.

L’imposta sul valore aggiunto (IVA), invece, è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Resta poi escluso dal beneficio l’acquisto di beni in leasing.

Risvolti legati alla categoria catastale del fabbricato

Si ricorda inoltre che le opere devono essere svolte esclusivamente sui tetti di fabbricati strumentali all’attività dei soggetti beneficiari, ivi compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica, che siano nella disponibilità del Soggetto Beneficiario (proprietà, locazione, comodato, affitto d’azienda, concessione, ecc) regolarmente accatastati alla data di invio della Proposta nel catasto dei fabbricati con annotazione, nella relativa posizione catastale, del riconoscimento della ruralità fiscale prevista dall’art. 9, comma 3-bis del DL 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133 e ss.mm.ii.. Sono quindi esclusi i casolari agricoli adibiti ad abitazione.

L’annotazione del riconoscimento della ruralità fiscale non è tuttavia richiesta nel caso in cui al fabbricato rurale sia stata attribuita la categoria catastale D/10.

È inoltre consentita l’installazione dell’impianto fotovoltaico esclusivamente su serre esistenti alla data di invio della Proposta. Per le serre è richiesto che risultino strumentali all’attività agricola del beneficiario e che, secondo la normativa vigente in materia, non ne risulti necessario l’accatastamento. Pertanto, la strumentalità effettiva del fabbricato e/o della serra all’attività del Soggetto Beneficiario dovrà essere attestata tramite:

  • opportune evidenze documentali, oppure
  • una relazione tecnica descrittiva.

In aggiunta, è consentita l’istallazione anche su fabbricati censiti con categorie catastali diverse da D/10 o prive della annotazione di riconoscimento della ruralità fiscale. È tuttavia richiesto che essi siano strumentali all’attività svolta dal Soggetto Beneficiario così come desumibile dal codice ATECO prevalente.

L’agevolazione dunque non è preclusa nemmeno in caso categoria catastale diversa da D/10 e assenza dell’annotazione di riconoscimento della ruralità fiscale. In questi casi, infatti, la strumentalità effettiva degli stessi all’attività svolta dal Soggetto Beneficiario (codice ATECO prevalente) dovrà essere attestata tramite:

  • opportune evidenze documentali, oppure
  • una relazione tecnica descrittiva.

Bando Parco Agrisolare 2023: il requisito soggettivo definitivo

I beneficiari dell’agevolazione, inoltre, dovranno alternativamente essere:

  • Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
  • Imprese agroindustriali, in possesso di determinati codici ATECO (i codici ATECO ammissibili sono quelli precisati nell’allegato B dell’avviso pubblico del MASAF);
  • Indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
  • i soggetti di cui ai tre punti precedenti costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).

Nel caso di Soggetti Aggregati, all’azienda/impresa agricola che presenta istanza per l’ottenimento del contributo (“Soggetto Produttore”), saranno imputate tutte le spese relative all’intervento e sarà considerato il Soggetto Beneficiario della proposta. Inoltre, le aziende agricole aggregate che condividono i fabbisogni energetici ai fini del dimensionamento dell’impianto devono definire, nell’ambito dell’accordo privatistico, i criteri per la condivisione della relativa produzione elettrica afferente all’autoconsumo condiviso ovvero il beneficio derivante dalla produzione di energia elettrica prodotta dall’impianto realizzato.

Sono però esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad € 7.000,00.

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Massimali di spesa e limite dell’incentivo in conto capitale

Ciascun Soggetto Beneficiario del Bando Parco Agrisolare 2023 potrà presentare una o, in caso di progetti distinti, più Proposte esclusivamente a valere su un’unica Tabella di cui all’Allegato A al Decreto 19 Aprile 2023, pena l’inammissibilità di tutte le Proposte presentate. La spesa massima ammissibile complessiva per Soggetto Beneficiario, anche in caso di singolo progetto, non può in ogni caso superare l’importo di 2.330.000 euro. Agli interventi realizzati viene riconosciuto:

  1. per le aziende agricole di produzione primaria, anche costituite in forma aggregata, se l’obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo di energia elettrica dell’azienda agricola, un incentivo in conto capitale dell’80% della spesa massima ammessa (Vedasi in tal senso l’Allegato A, tabella 1A, del Decreto 19 Aprile 2023) – (Risorse stanziate pari a 697.655.895,925 euro);
  2. per le aziende agricole di produzione primaria, se l’obiettivo è quello di produrre più energia rispetto a quella media necessaria per l’autoconsumo, un incentivo in conto capitale per l’intero progetto (compreso la quota parte adibita all’autoconsumo) pari al:
    1. 30% della spesa massima ammessa;
    2. 20% per le piccole imprese;
    3. 10% per le medie imprese;
    4. 5% per le regioni con tenore di vita basso, ovverosia Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna (Vedasi in tal senso l’Allegato A, tabella 4A, del Decreto 19 Aprile 2023) – (Risorse stanziate pari a 75 milioni di euro);
  3. per le aziende di trasformazione di prodotti agricoli, un incentivo in conto capitale pari al:
    1. 80% della spesa massima ammessa per gli interventi da realizzare, se la potenza dell’impianto fotovoltaico è compresa tra 6 kWp e 200 kWp;
    2. 65% della spesa massima ammessa, per gli interventi da realizzare, se la potenza dell’impianto fotovoltaico è compresa tra 200 kWp e 500 kWp;
    3. 50% della spesa massima ammessa, per gli interventi da realizzare, se la potenza dell’impianto è maggiore di 500 kWp fino al massimo di 1000 kWp (Vedasi in tal senso l’Allegato A al Decreto, Tabella 2A, del Decreto 19 Aprile 2023) – (Risorse stanziate pari a 150 milioni di euro);
  4. per le aziende di trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, un incentivo in conto capitale:
    1. fisso del 30% della spesa massima ammessa, aggiuntivo del:
      1. 20% per le piccole imprese;
      2. 10% per le medie imprese;
      3. 15% per le regioni con tenore di vita basso, ovverosia Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna (Vedasi in tal senso l’Allegato A, tabella 3A, del Decreto 19 Aprile 2023) – (Risorse stanziate pari a 75 milioni di euro).

 Spesa massima ammissibile e criteri di calcolo

Sono considerate ammissibili, ove effettivamente sostenute e comprovate, le seguenti spese:

  • per la realizzazione di impianti fotovoltaici: acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto; sistemi di accumulo; fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi; costi di connessione alla rete fino a:
    • un limite massimo di €1.500,00/Kwp per l’installazione dei pannelli fotovoltaici, anche in considerazione delle dimensioni complessive dell’impianto da realizzare e delle correlate economie di scala;
    • ulteriori €1.000,00/Kwh ove siano installati anche sistemi di accumulo (In ogni caso, il contributo complessivo corrisposto per i sistemi di accumulo non può eccedere euro 100.000,00);
    • ulteriori €30.000,00 massimi di spesa qualora siano installate colonnine di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e per le macchine agricole, a prescindere dal prezzo unitario del singolo dispositivo;
  • per la rimozione e smaltimento dell’amianto, ove presente, e/o l’esecuzione di interventi di realizzazione o miglioramento dell’isolamento termico e della coibentazione dei tetti e/o di realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria):
    • fino a un limite massimo di €700,00/Kwp comprensivo di tutte le spese compreso quelle di demolizione e ricostruzione delle coperture e la messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi.

Bando Parco Agrisolare 2023: il limite degli Aiuti di Stato

Per quanto riguarda, infine, la percezione di più aiuti finalizzati alla realizzazione della stessa attività, della stessa iniziativa o dello stesso progetto, ma per spese ammissibili diverse, questa non costituisce cumulo.

In relazione alle spese ammissibili, il Decreto 19 Aprile 2023 prevede infatti che i contributi riconosciuti:

  • possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato, e aiuti de minimis, nel rispetto del divieto del doppio finanziamento e purché tale cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto stabilita per ciascuna tipologia di investimento di cui al Decreto 19 Aprile 2023;
  • possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche, purché tale cumulo non riguardi gli stessi costi ammissibili, o le stesse quote parti del costo di uno stesso bene, e non porti inoltre al superamento del costo sostenuto per ciascun tipo di intervento di cui al Decreto.

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