Parco Agrisolare: pubblicato il decreto 25 marzo 2022

di Alessandro De Adamo
Parco Agrisolare

Di seguito un breve riassunto del Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf) pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° luglio 2022. Una nota di rilievo: i criteri di selezione, le date di apertura e di chiusura per le domande e le modalità di partecipazione saranno pubblicate in un ulteriore Bando del Mipaaf!

Tra gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) figura la Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, che include la componente 2.1 “Agricoltura sostenibile ed economia circolare”, nel cui ambito è inserito l’Investimento 2.2., denominato Parco Agrisolare.

In particolare l’Italia si prefigge di ridurre l’impatto ambientale della filiera agroalimentare, incentivando l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti di edifici strumentali all’attività:

  • agricola;
  • zootecnica;
  • agroindustriale.

Per la misura in esame sono stati complessivamente stanziati 1,5 miliardi di euro.

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Parco Agrisolare: il requisito oggettivo

L’intervento obbligatorio da eseguire è l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici con potenza di picco:

  • non inferiore a 6 kWp;
  • non superiore a 500 kWp.

Per le aziende agricole di produzione primaria, destinatarie principali dell’incentivo data la destinazione di risorse pari a 1,2 miliardi di euro, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se l’obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo di energia elettrica dell’azienda agricola, compreso quello familiare.

Unitamente all’installazione di pannelli fotovoltaici possono inoltre essere abbinati i seguenti interventi:

  • rimozione e smaltimento dell’amianto (o, se del caso, dell’eternit) dai tetti: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro e rispettando le vigenti norme in materia;
  • isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato;
  • sistemi di aerazione connessi alla sostituzione dei tetti (intercapedine d’aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria.

Ulteriori specifiche

Le spese ammesse al beneficio includono:

  • i costi di progettazione;
  • le asseverazioni;
  • le altre spese professionali comunque richieste dal tipo di lavori, comprese quelle relative all’elaborazione e presentazione dell’istanza.

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.

L’acquisto di beni in leasing è invece escluso dal beneficio.

Si ricorda inoltre che le opere devono essere svolte esclusivamente sui tetti di fabbricati strumentali all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale, ivi compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica. Sono quindi esclusi i casolari agricoli adibiti ad abitazione.

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Parco Agrisolare: il requisito soggettivo

I beneficiari dell’agevolazione dovranno alternativamente essere:

  • imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
  • imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO (i codici ATECO ammissibili saranno precisati nel Bando attuativo);
  • indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Sono però esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad € 7.000,00.

Massimali di spesa e limite dell’incentivo in conto capitale

La spesa massima ammissibile per singolo progetto è pari a 750.000,00 euro nel limite massimo di 1 milione di euro per singolo soggetto beneficiario.

Agli interventi realizzati viene riconosciuto:

  • per le aziende agricole di produzione primaria un incentivo in conto capitale fino al 40% della spesa massima ammessa (50% in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), incrementabile di un ulteriore 20% per:
    • i giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto;
    • gli investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita;
    • gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
  • per le aziende di trasformazione di prodotti agricoli un incentivo in conto capitale fino al 40% della spesa massima ammessa (50% in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna);
  • per le aziende di trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, un incentivo in conto capitale fino al 30% della spesa massima ammessa.

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Parco Agrisolare

 Spesa massima ammissibile: criteri di calcolo

Sono considerate ammissibili, ove effettivamente sostenute e comprovate, le seguenti spese:

  • per la realizzazione di impianti fotovoltaici: acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto; sistemi di accumulo; fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi; costi di connessione alla rete:
    • per l’installazione dei pannelli fotovoltaici, anche in considerazione delle dimensioni complessive dell’impianto da realizzare e delle correlate economie di scala;
    • fino ad ulteriori €1.000,00/Kwh ove siano installati anche sistemi di accumulo (In ogni caso, il contributo complessivo corrisposto per i sistemi di accumulo non può eccedere euro 50.000,00);
    • fino ad ulteriori €1.000,00/Kw a colonnina qualora siano installate colonnine di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e per le macchine agricole, potrà essere riconosciuta;
  • per la rimozione e smaltimento dell’amianto, ove presente, e/o l’esecuzione di interventi di realizzazione o miglioramento dell’isolamento termico e della coibentazione dei tetti e/o di realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria):
    • fino a un limite massimo di €700,00/Kwp comprensivo di tutte le spese compreso quelle di demolizione e ricostruzione delle coperture e la messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi.

Parco Agrisolare: il limite degli Aiuti di Stato

L’incentivo è cumulabile con altri incentivi in conto capitale o conto energia, compresi quelli de minimis, nel rispetto del divieto del doppio finanziamento e purché tale cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto stabilita per ciascuna tipologia di investimento di cui al presente decreto.

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Parco Agrisolare: Attuazione della misura

L’erogazione del contributo avverrà in due tranche:

  • prima dell’avvio dell’intervento (fino ad un 30%, con rilascio di apposita fidejussione);
  • a saldo, a seguito delle verifiche post-costruzione;

purché i soggetti beneficiari del contributo realizzino, collaudino e rendicontino gli interventi entro diciotto mesi dalla data della pubblicazione dell’elenco dei nominativi aggiudicatari.

Il Bando attuativo verrà pubblicato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf), a seguito dell’approvazione del presente Decreto da parte della Commissione europea. Le istanze di ammissione al contributo potranno essere presentate personalmente dagli interessati, ovvero per il tramite dei CAA (Centri Assistenza Agricola) o di professionisti abilitati.

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