Attività agricole connesse: quali sono?

di Antonio Scrocco
attività agricole connesse

L’articolo 1 del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 ha sostituito integralmente l’articolo 2135 del Codice civile ed ha ridefinito la figura dell’imprenditore agricolo e le attività agricole. Individuare le attività agricole connesse è importante per capire chi può beneficiare dei vantaggi fiscali previsti in agricoltura.

In materia di attività agricole connesse, l’articolo 2135 prevede notevoli aperture, rivoluzionando il quadro precedente. Si ricorda che per attività connesse si intendono quelle complementari ed accessorie alla produzione agricola principale, allo scopo di valorizzare i prodotti propri. Vediamo in particolare il comma 3 dell’articolo 2135.

“Si intendono comunque connesse, le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nella attività agricola esercitata”.

(art. 2135, c. 3 c.c.)

Tale nuovo comma ha innovato rispetto alla previgente norma, con la qualificazione delle attività che devono essere considerate agricole in quanto collegate ad un’attività agricola principale.

Interpretazione della norma civilistica

Ai fini della qualificazione dell’attività connessa come agricola è richiesto, in primo luogo, un collegamento soggettivo, nel senso che le attività devono essere svolte dalla stessa impresa che esercita l’attività agricola principale. Inoltre, è indispensabile un collegamento aziendale, individuato nella circostanza che i prodotti manipolati o trasformati devono provenire prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dall’allevamento. Tali attività, che singolarmente sarebbero qualificate come commerciali o industriali, acquistano dunque carattere agricolo se svolte in connessione con un’attività agricola.

L’articolo 4 del D.lgs. n. 228/2001 consente la vendita al dettaglio di prodotti ottenuti prevalentemente dal proprio fondo: ciò potrebbe far ritenere che, sotto il profilo civilistico – in attesa di una consolidata giurisprudenza – anche la semplice commercializzazione di prodotti agricoli (ma non di altri beni) sia attività agricola. Sotto il profilo fiscale, invece, l’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 44/E del 15 novembre 2004, ha chiarito che la commercializzazione dei prodotti altrui è del tutto priva di ogni legame di strumentalità e complementarietà con l’attività di coltivazione del fondo o di allevamento e non rientra, pertanto, nel reddito agrario.

Al contrario, la trasformazione del proprio prodotto con l’aggiunta di prodotti di terzi – anche per aumentare la gamma e quindi la quantità dei prodotti da immettere sul mercato – assume una funzione strumentale alla attività di produzione. Ad esempio, ha certamente natura agricola la trasformazione in vino dell’uva prodotta, cui si aggiunge altra uva acquistata in misura non prevalente presso terzi. Al contrario, per un florovivaista la rivendita di piante e fiori acquistati presso terzi, senza che si sia verificato un incremento qualitativo, non rientra nel reddito agrario.

In base all’articolo 2135 del Codice civile, le attività connesse sono caratterizzate dai seguenti punti principali:

  • non è più richiesto l’esercizio normale dell’agricoltura;
  • viene introdotto il concetto di prevalenza;
  • vengono inserite le prestazioni di servizi.

L’esercizio normale dell’agricoltura

L’originaria formulazione dell’articolo 2135 del Codice civile considerava “agricole per connessione” le attività di trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli quando rientravano “nell’esercizio normale dell’agricoltura”.

Il criterio della normalità implicava una indagine di fatto per accertare se una determinata attività di trasformazione o commercializzazione fosse usuale per il produttore agricolo, in relazione alle dimensioni dell’azienda, alla località in cui l’impresa operava, ai mezzi di cui si avvaleva, al tempo in cui veniva esercitata. Di conseguenza, in giurisprudenza molte sentenze negavano la natura agricola, ad esempio, alle attività di macellazione degli animali bovini e suini, fondando il diniego sul principio della normalità.

In base all’attuale formulazione della norma, numerose attività, in passato escluse dall’agricoltura, ora vi possono rientrare a pieno titolo. Ad esempio, la trasformazione di frutta e prodotti di conserve, la produzione di birra e grappa, la produzione di pane, la macellazione e la vendita di carni, nonché la produzione dei salumi. Allo stesso modo la pastorizzazione, l’imbottigliamento e la vendita del latte, la raffinazione e la confezione di cera e miele, i lavori agricoli per conto terzi effettuati con i mezzi utilizzati in azienda e molte altre attività che verranno elencate esaustivamente nella tabella in fondo all’articolo.

La prevalenza

Come detto prima, le attività di manipolazione, trasformazione e simili possono avere per oggetto anche prodotti acquistati presso terzi, purché risultino prevalenti i prodotti propri.

In ordine al concetto di prevalenza, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 44/E del 2004, ha chiarito che è possibile confrontare la quantità fra i prodotti ottenuti dall’attività agricola principale e i prodotti acquistati da terzi se trattasi di beni appartenenti allo stesso comparto agronomico e della stessa specie, mentre si deve adottare il criterio del valore se trattasi di beni diversi.

Inoltre, la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha fissato limiti di produzione per rientrare nel reddito agrario.

Le prestazioni di servizi

L’articolo 2135 del Codice civile considera agricole anche le prestazioni di servizi fornite mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda, normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale. Le condizioni affinché le prestazioni di servizi rientrino nell’agricoltura sono due:

  • le attrezzature impiegate per le prestazioni di servizi devono essere le medesime utilizzate normalmente nella azienda agricola (ad esempio, un agricoltore che non produce cereali non può svolgere il servizio di mietitura per conto di terzi);
  • le attrezzature utilizzate nelle attività di servizi devono essere impiegate prevalentemente nell’attività agricola. Nella fattispecie, si può fare riferimento alle ore macchina oppure alla superficie di terreno lavorata o ancora alle quantità di gasolio consumato.

Questa disposizione favorisce il settore florovivaistico nel quale, normalmente, le imprese, oltre la produzione, svolgono le manutenzioni ai giardini e simili. Ovviamente le prestazioni devono essere svolte con il personale e le attrezzature dell’azienda agricola.

Leggi di più: Imprenditore agricolo: definizione e attività

Il decreto fiscale delle attività agricole

Sotto il profilo fiscale, non tutti i prodotti trasformati possono essere dichiarati con il reddito agrario, in quanto degli stessi non si è tenuto conto nella determinazione dell’estimo catastale.

L’art 32 del TUIR disciplina il reddito agrario. Esso rinvia, al comma 3, ad un elenco di prodotti che devono essere individuati con un apposito decreto emanato ogni due anni dal MEF, su proposta del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali.

L’ultimo decreto, emanato il 17 giugno 2011, successivamente integrato dal decreto del 13 febbraio 2015, prevede le seguenti attività:

ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE CODICI ATECO
Produzione di carni e prodotti della loro macellazione (10.11.0 – 10.12.0)
Produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami (ex 10.13.0)
Lavorazione e conservazione delle patate, escluse le produzioni di purè di patate
disidratato, di snack a base di patate, di patatine fritte e la sbucciatura
industriale delle patate
(ex 10.31.0)
Produzione di succhi di frutta e di ortaggi (10.32.0)
Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (10.39.0)
Produzione di olio di oliva e di semi oleosi (01.26.0 – 10.41.1 – 10.41.2)
Produzione di olio di semi di granturco (olio di mais) (ex 10.62.0)
Trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte (01.41.0 – 01.45.0 – 10.51.1 – 10.51.2)
Lavorazione delle granaglie (da 10.61.1 a 10.61.3)
Produzione di farina o sfarinati di legumi da granella secchi, di radici
o tuberi o di frutta in guscio commestibile
(ex 10.61.4)
Produzione di pane (ex 10.71.1)
Produzione di paste alimentari fresche e secche (ex 10.73.0)
Produzione di vini (01.21.0 – 11.02.1 – 11.02.2)
Produzione di grappa (ex 11.01.0)
Produzione di aceto (ex 10.84.0)
Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta (11.03.0)
Produzione di malto e birra (11.06.0) e (11.05.0)
Disidratazione di erba medica (ex 10.91.0)
Lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele (ex 10.89.0)
Produzione di sciroppi di frutta (ex 10.81.0)
Produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi, mediante
congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura, salatura,
immersione in salamoia, inscatolamento, e produzione di filetti di pesce
(ex 10.20.0)
Manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi 01.11,
01.12, 01.13, 01.15, 01.16, 01.19, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26,01.27, 01.28 e
01.30, nonché di quelli derivanti dalle attività di cui ai sopraelencati gruppi e classi
Manipolazione dei prodotti derivanti dalla silvicoltura di cui alle classi 02.10.0-02.20.0, comprendenti la segagione e la riduzione in tondelli, tavole, travi ed altri prodotti
similari compresi i sottoprodotti, i semilavorati e gli scarti di segagione delle piante

Adattamento da Allegato al Decreto 13 febbraio 2015

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