NASpI: a chi spetta, a quanto ammonta e come richiederla

di Francesco Aquilino
naspi

La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è l’indennità di disoccupazione corrisposta a chi perde involontariamente il proprio posto di lavoro. Scopri nel dettaglio chi ne ha diritto, in quali casi, a quanto ammonta e come richiederla.

Introdotta nel 2015 in sostituzione dell’ASpI e e della mini ASpI, la NASpI è un’indennità di disoccupazione. Il suo scopo è sostenere i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente il proprio impiego. Erogata su domanda dell’interessato, ha dunque una funzione di sostegno al reddito. Scopri nel dettaglio tutti gli aspetti relativi a questo ammortizzatore sociale:

  • chi ne ha diritto;
  • a quanto ammonta l’indennità mensile;
  • i casi di sospensione e decadenza;
  • come fare domanda.

Chi ha diritto a percepire la NASpI?

L’indennità di disoccupazione NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione, compresi anche:

  • gli apprendisti;
  • i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
  • il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Sono invece esclusi dal campo di applicazione della NASpI:

  • i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
  • i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
  • gli operai agricoli;
  • i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento;
  • i lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI.

L’indennità è riconosciuta a patto che il lavoratore abbia almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione e almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. La NASpI è riconosciuta anche nei seguenti casi:

  • dimissioni per giusta causa, quando le dimissioni non sono riconducibili alla libera scelta del lavoratore ma sono indotte da comportamenti altrui che rendono impossibile il prosieguo del rapporto di lavoro;
  • dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità;
  • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, purché sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro;
  • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso altra sede della stessa azienda distante più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti o più;
  • licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione;
  • licenziamento disciplinare.

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Quando matura il diritto a percepire la NASpI e per quanto tempo?

L’indennità di disoccupazione spetta a partire:

  • dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o dal giorno seguente alla presentazione della domanda, se successivo (ma entro i termini di legge);
  • dall’ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale o preavviso, o dal giorno seguente alla presentazione della domanda, se successivo (ma entro i termini di legge);
  • dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa o dal giorno seguente alla presentazione della domanda, se successivo (ma entro i termini di legge).

La NASpI è corrisposta con cadenza mensile per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive risultanti negli ultimi quattro anni. Non sono in ogni caso considerate le settimane contributive per cui si è già fruito della disoccupazione. I periodi in cui si percepisce l’indennità di disoccupazione sono coperti da contribuzione figurativa.

Se il percettore, nel corso del periodo in cui si fruisce della NASpI, avvia un’attività d’impresa, di lavoro autonomo o diventa socio lavoratore di una cooperativa, può richiedere la liquidazione anticipata e in un’unica soluzione della NASpI.

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A quanto ammonta l’indennità mensile?

La NASpI è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni. La retribuzione media mensile di riferimento non può superare un importo massimo fissato annualmente dall’Inps (euro 1.221,44 per il 2019). Al 75% calcolato su tale importo massimo si somma il 25% della eventuale differenza. L’indennità non può in ogni caso superare un importo massimo stabilito annualmente dall’Inps (euro 1.328,76 per il 2019).

In alcuni casi l’importo dell’indennità di disoccupazione si riduce. In particolare:

  • vi è una riduzione pari all’80% dei redditi di lavoro autonomo eventualmente prodotti, fino ad un reddito massimo di 4.800 euro (lo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo deve essere comunicato all’Inps entro un mese dall’inizio o contestualmente alla domanda di NASpI, se preesistente, con il modulo SR161, a pena di decadenza dell’indennità);
  • l’indennità è ridotta dell’80% dei redditi prodotti a seguito di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato che genera un reddito annuo fino ad 8.000 euro (il beneficiario deve comunicare la nuova assunzione all’Inps entro un mese e non può essere assunto dallo stesso datore di lavoro con cui intercorreva il rapporto che, una volta cessato, ha fatto sorgere il diritto alla NASpI);
  • vi è una riduzione dell’80% del reddito di lavoro subordinato prodotto (nei limiti di 8.000 euro annui) nel periodo di percezione dell’indennità, quando il lavoratore era titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale e la cessazione di uno di essi ha fatto sorgere il diritto alla NASpI;
  • in caso di rioccupazione con contratto di lavoro intermittente, come dettagliatamente illustrato nel Messaggio n. 1162 del 16 marzo 2018 dell’Inps.

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I casi di sospensione e decadenza

La NASpI è sospesa in due casi:

  • rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi e che genera un reddito non superiore a 8.000 euro;
  • nuova occupazione in paesi dell’UE o con cui l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione o in paesi extracomunitari.

Il diritto a percepire l’indennità di disoccupazione decade quando il lavoratore:

  • perde lo stato di disoccupazione;
  • inizia un’attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato senza comunicare all’INPS il reddito presunto che ne deriva entro un mese;
  • non comunica, entro un mese dalla domanda della NASpI, il reddito annuo che presume di trarre da uno o più rapporti di lavoro subordinato part-time rimasti in essere;
  • inizia o prosegue un’attività lavorativa autonoma o parasubordinata senza comunicare all’INPS il reddito annuo presunto entro un mese;
  • raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • acquisisce il diritto all’assegno ordinario di invalidità e non opta per l’indennità NASpI;
  • non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento predisposte dai centri per l’impiego.

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Come presentare la domanda di disoccupazione?

La domanda di accesso alla NASpI va presentata esclusivamente in via telematica. Il termine, a pena di decadenza, è di 68 giorni da:

  • la data di cessazione del rapporto di lavoro;
  • la cessazione del periodo di maternità indennizzato qualora la maternità sia insorta nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
  • la cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale, qualora siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
  • la definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
  • la cessazione del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
  • la data del licenziamento per giusta causa (da cui devono essere trascorsi almeno 38 giorni).

Il termine è sospeso nel caso in cui insorgano la maternità o la malattia rispettivamente entro 68 o 60 giorni dall’interruzione del rapporto di lavoro.

La domanda può essere presentata con tre diverse modalità:

  • online, attraverso l’apposito servizio telematico accessibile sul sito dell’INPS;
  • tramite contact center INPS (803164 da rete fissa o 06164164 da rete mobile);
  • rivolgendosi ad un patronato o ad altro intermediario abilitato.

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