ISEE: di cosa si tratta e come si calcola

di Francesco Aquilino
isee

L’ISEE è utilizzato per calcolare la situazione economica di un nucleo familiare. Il suo rilascio è essenziale per accedere ad alcune prestazioni sociali ed a servizi di pubblica utilità. Scopri come si calcola e come richiederlo.

Il termine ISEE è un acronimo. Esso indica l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Tramite questo indicatore è possibile determinare la situazione economica di un nucleo familiare. Il calcolo dell’ISEE consente di verificare il rispetto dei requisiti di accesso a determinati servizi o prestazioni sociali a condizioni agevolate. Tra di essi, ad esempio:

  • Reddito di Cittadinanza;
  • Bonus energia, per la riduzione delle bollette di luce, gas e acqua;
  • riduzione del canone telefonico;
  • esenzioni dai ticket sanitari;
  • Assegno di maternità;
  • Assegno per il nucleo familiare (ANF);
  • Bonus bebè;
  • Bonus asilo nido;
  • esenzione o riduzione tasse scolastiche o universitarie.

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Come si calcola l’ISEE?

Sono due gli elementi alla base del calcolo dell’ISEE. Esso è infatti pari al rapporto tra l’ISE (Indicatore della Situazione Economica) e il parametro desunto dalla Scala di Equivalenza.

L’Indicatore della Situazione Economica è dato dalla somma dei redditi e del 20% dei patrimoni mobiliari e immobiliari dell’intero nucleo familiare. Una volta ottenuto il valore dell’ISE, questo deve essere diviso per il parametro preso dalla Scala di Equivalenza. Il valore del parametro cresce in presenza di più componenti del nucleo familiare. Vi sono poi una serie di maggiorazioni del parametro, ad esempio per le famiglie con disabili o figli minori. Di conseguenza, a parità di reddito e patrimonio, a nuclei familiari più numerosi corrisponde un ISEE più basso. Di seguito la tabella con i parametri della Scala di Equivalenza:

N° di componenti del nucleo familiareParametro della Scala di Equivalenza
11,00
21,57
32,04
42,46
52,85

Al parametro così determinato si applicano le seguenti maggiorazioni:

  • 0,35 per ogni ulteriore componente;
  • 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente;
  • 0,2 in caso di presenza nel nucleo di tre figli;
  • 0,35 in presenza di quattro figli;
  • 0,5 in presenza di almeno cinque figli;
  • 0,2 per nuclei familiari con figli minori, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l’unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell’anno di riferimento;
  • 0,2 per nuclei familiari con figli minori, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni;
  • 1 per nuclei familiari con un componente beneficiario di prestazioni sociosanitarie residenziali a ciclo continuativo.

Cosa fare quando è richiesto l’ISEE? La presentazione della DSU

Il calcolo dell’ISEE è effettuato dall’INPS. A tal fine è necessario fornire le informazioni necessarie presentando la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU). Essa contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali del nucleo familiare. I dati forniti sono in parte autodichiarati (dati anagrafici e patrimoniali) ed in parte acquisiti dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS (dati reddituali, informazioni su prestazioni previdenziali e assistenziali, indennità). Le informazioni anagrafiche da riportare sono quelle correnti alla data di presentazione. I redditi di riferimento sono quelli del secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Il patrimonio mobiliare e immobiliare di riferimento è quello posseduto al 31 dicembre del secondo anno precedente.

La DSU può essere presentata:

  • all’Ente che eroga la prestazione sociale agevolata;
  • al Comune;
  • ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF);
  • attraverso i servizi telematici dell’INPS (Isee precompilato).

La DSU è valida ai fini del calcolo dell’ISEE dal momento della presentazione al 15 gennaio dell’anno successivo. Nel caso in cui, dopo aver acquisito l’attestazione dell’ISEE ordinario, intervengano delle variazioni rilevanti della situazione lavorativa (come ad esempio un’interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari) o reddituale (variazione superiore al 25%), è possibile presentare una apposita DSU per il calcolo dell’ISEE corrente. Essa prende come riferimento i dati riferiti ad un periodo di tempo più ravvicinato alla presentazione (ultimi dodici o ultimi due mesi).

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Documentazione necessaria per la compilazione della DSU

Si riporta di seguito un elenco della documentazione necessaria per acquisire i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali:

  • documento d’identità del dichiarante;
  • codici fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare;
  • eventuali certificazioni di invalidità o inabilità;
  • eventuale sentenza di separazione o divorzio;
  • dichiarazioni dei redditi, certificazioni uniche e altra documentazione attestante spese detraibili, redditi esenti, non imponibili, prodotti all’estero, soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o soggetti a imposta sostitutiva;
  • assegni di mantenimento per coniuge e figli;
  • trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari;
  • contratti di locazione attivi e passivi;
  • dichiarazione IRAP degli imprenditori agricoli;
  • visure, rogiti e atti di successione e donazione di immobili;
  • valore IVIE di immobili detenuti all’estero;
  • attestazione relativa alla quota capitale residua per eventuali mutui stipulati per acquisto o costruzione di immobili di proprietà;
  • saldo al 31/12 e giacenza media annua di conti correnti e depositi bancari o postali;
  • attestazione del valore del patrimonio mobiliare (titoli di stato, obbligazioni, azioni, partecipazioni, buoni fruttiferi, fondi di investimento, premi assicurativi, ecc.);
  • targa e estremi di registrazione al P.R.A. o al R.I.D. di autoveicoli, motoveicoli con cilindrata pari o superiore a 500 cc, navi e imbarcazioni da diporto.

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Le diverse tipologie di ISEE

Per accedere alla maggior parte delle agevolazioni e delle prestazioni sociali è richiesto l’ISEE ordinario o standard, contenente le principali informazioni sulla situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale del nucleo familiare. L’ISEE ordinario ha validità fino alla fine dell’anno. Come già evidenziato, in presenza di importanti variazioni della situazione lavorativa e/o reddituale, è possibile calcolare l’ISEE corrente, aggiornato ai dati reddituali degli ultimi 12 mesi o addirittura degli ultimi 2 mesi (in questo caso i redditi sono proiettati su base annuale moltiplicandoli per 6). L’ISEE corrente, in assenza di altre variazioni, ha una validità di 6 mesi.

Per accedere alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, lo studente deve calcolare l’apposito ISEE università. La sua particolarità è che per risultare autonomi rispetto al nucleo familiare dei genitori non è sufficiente avere una residenza diversa (come per l’ISEE ordinario), ma bisogna anche dimostrare una adeguata capacità di reddito.

L’ISEE socio sanitario è utile per l’accesso alle prestazioni sociosanitarie come l’assistenza domiciliare o l’ospitalità presso strutture residenziali e semiresidenziali. La sua particolarità risiede nel fatto che le persone disabili maggiorenni non coniugate e senza figli possono dichiarare soltanto i propri dati reddituali e patrimoniali, anche nel caso in cui convivano con i genitori.

Per accedere a prestazioni residenziali come i ricoveri presso Residenze Socio Sanitarie Assistenziali (RSA, RSSA), che restano comunque a carico del privato cittadino, si calcola l’ISEE socio sanitario residenze. In esso si tiene conto anche della condizione economica dei figli dell’anziano non autosufficiente.

Vi è infine l’ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi. Calcolato ai fini dell’accesso a prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in esso si tiene conto anche della condizione economica del genitore non coniugato e non convivente.

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