Lavori ammessi al Superbonus 110% per il 2021

di Francesco Aquilino
lavori ammessi al superbonus 110%

La Legge di Bilancio 2021 ha ampliato il campo di applicazione del nuovo incentivo. Scopri quali sono i i lavori ammessi al Superbonus 110%. La Guida completa ai lavori trainanti e trainati.

Sono sempre più le persone interessate al Superbonus 110%. Introdotto dal Decreto Rilancio, l’incentivo ha poi subito numerose modifiche nel corso degli ultimi mesi. Da ultima, la Legge di Bilancio 2021 ha ampliato il campo dei lavori ammessi al Superbonus 110%. Infatti, sono ammessi all’incentivo anche i lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche realizzati a partire dal 1° gennaio 2021.

Proviamo dunque a fare ordine, analizzando nel dettaglio i vari lavori che danno diritto a fruire del Superbonus 110%. Ma prima di procedere con l’analisi, riepiloghiamo brevemente alcuni aspetti salienti della misura.

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Superbonus 110%: in cosa consiste e come fruirne

A fronte della realizzazione di determinati lavori nell’arco temporale che va dal 30 giugno 2020 al 30 giugno 2022 (con la possibilità, a determinate condizioni, di concludere i lavori entro il 31 dicembre 2022), il committente matura il diritto ad una detrazione pari al 110% delle spese sostenute. La detrazione è fruibile in 5 rate annuali di pari importo (4 per spese sostenute nel 2022) a partire dall’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese.

In alternativa alla fruizione dell’incentivo nella forma della detrazione, è possibile esercitare un’apposita opzione per:

  • la cessione del credito;
  • lo sconto in fattura.

Nel primo caso, il contribuente ha la possibilità di ottenere immediata liquidità cedendo il proprio credito nei confronti dell’erario ad un altro soggetto (in genere banche o altri intermediari finanziari). Non è in questo caso necessario, quindi, aspettare 5 anni per recuperare il proprio credito, ma di converso va riconosciuta al cessionario una percentuale che può oscillare all’incirca tra il 6 e il 10% del nostro 110 di partenza.

Nel secondo caso, invece, il committente ha la possibilità di effettuare i lavori ammessi senza alcun esborso di denaro. La ditta esecutrice dei lavori emette fattura con sconto e, a seguito della comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate, matura un credito d’imposta pari al 110% dell’importo fatturato.

Possono fruire, nelle sue varie forme, del Superbonus 110%:

  • condomìni;
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP) (anche per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022);
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • le ONLUS e le APS;
  • le associazioni e società sportive dilettantistiche.

Detto ciò, entriamo nel dettaglio dei lavori ammessi al Superbonus 110%.

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Lavori ammessi al Superbonus 110%: i lavori “trainanti”

La normativa individua tre diverse tipologie di lavori “trainanti”. Sono così definiti i lavori che, fermo restando il rispetto dei relativi requisiti tecnici e degli adempimenti richiesti dalla normativa, danno in ogni caso diritto ad accedere all’incentivo. Sono lavori trainanti:

  • gli interventi di isolamento termico degli involucri edilizi (c.d. cappotto termico);
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione su parti comuni condominiali, edifici unifamiliari o immobili funzionalmente indipendenti;
  • gli interventi antisismici (c.d. sismabonus).

Il cappotto termico

L’intervento di isolamento termico deve interessare almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio. Il riferimento è a tutte le superfici opache che separano locali dotati di riscaldamento:

  • dall’esterno;
  • da vani non riscaldati;
  • dal terreno.

Rientra in ogni caso nei lavori agevolabili la coibentazione del tetto. I lavori di isolamento devono rispettare i requisiti di trasmittanza definiti con il decreto interministeriale del 6 agosto 2020 e devono garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, da dimostrare mediante la comparazione degli attestati di prestazione energetica (A.P.E.) ante e post.

I limiti di spesa previsti sono:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari;
  • 40.000 euro ad unità immobiliare, in caso di edificio composto da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro ad unità immobiliari, in caso di edificio composto da più di otto unità immobiliari.

N.B.: come specificato nella Guida dell’Agenzia delle Entrate, ai fini del calcolo del limite di spesa negli edifici con più di otto unità immobiliari, in relazione alle prime otto unità si considera comunque il limite di 40.000 euro. Solo per le unità eccedenti si considera il limite di 30.000 euro.

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Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale

Si tratta di lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici, su edifici unifamiliari o su unità immobiliari funzionalmente indipendenti. Essi devono avere ad oggetto la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti (centralizzati se i lavori sono effettuati su parti comuni di edifici) destinati al riscaldamento, al raffrescamento nel caso che si installino pompe di calore reversibili e alla produzione di acqua calda sanitaria, dotati di:

  • generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto;
  • generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche;
  • apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione;
  • sistemi di microcogenerazione, che conducano a un risparmio di energia primaria (PES);
  • collettori solari.

La spesa massima ammissibile è pari a:

  • 30.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari;
  • 20.000 euro ad unità immobiliare negli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 15.000 euro ad unità immobiliare negli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Interventi antisismici (sismabonus)

Danno diritto al Superbonus 110% le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 in relazione agli interventi antisismici di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto legge n. 63/2013. Si tratta di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, di edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità. Rientrano tra le spese detraibili anche quelle relative a:

  • redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché alla realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione;
  • classificazione e verifica sismica degli immobili;
  • realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, eseguita congiuntamente ad uno dei precedenti interventi.

Nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 è possibile anche ottenere la detrazione del 110% su lavori di demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente.

Il limite di spesa è pari a 96.000 euro per ogni unità immobiliare.

Lavori ammessi al Superbonus 110%: i lavori “trainati”

Il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per “ulteriori” interventi, ma solo se questi sono eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi principali di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale precedentemente individuati nel dettaglio. I cosiddetti interventi trainati sono:

  • gli interventi di efficientamento energetico indicati nel citato articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o il conseguimento della classe energetica più alta (se realizzati su immobili sottoposti a tutela dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, questi interventi danno diritto al 110% anche se non realizzati congiuntamente ad un intervento principale o trainante);
  • gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Dpr 917/1986, a patto che nell’edificio sia residente un portatore di handicap o un over 65;
  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alle rete elettrica e/o di sistemi di accumulo, a condizione di optare per la cessione in favore del GSE;
  • l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

L’installazione di impianti fotovoltaici può essere associata anche al Sismabonus 110%.

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