Canone RAI, come chiedere l’esenzione dal pagamento

di Francesco Aquilino
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Anche tu ricevi l’addebito del canone tv nelle fatture dell’energia elettrica? Pensi di aver diritto all’esenzione? Vuoi richiedere il rimborso del canone pagato? Scopriamo insieme quando e come è possibile non versare il canone RAI chiedendo l’esenzione dal pagamento.

Il canone di abbonamento alla TV, anche conosciuto come canone RAI, è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo. Il pagamento è dovuto una sola volta all’anno e una sola volta a famiglia, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione. A partire dal 2016 è stata introdotta la presunzione di detenzione dell’apparecchio TV. Essa prevede che chiunque sia titolare di un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo della propria residenza anagrafica riceva l’addebito del canone nella fattura dell’utenza di energia elettrica. Anche i residenti all’estero devono pagare il canone qualora detengano un’abitazione in Italia in cui è presente una TV.

L’importo del canone TV è di 90 euro l’anno. Il pagamento può avvenire:

  • addebitando l’importo sulle fatture emesse dalle imprese elettriche in dieci rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno;
  • se nessun componente della famiglia è titolare di un contratto elettrico, mediante modello F24 entro il 31 gennaio (possibile effettuare il pagamento anche in due o quattro rate, con l’aggiunta di interessi);
  • per chi ha una pensione non superiore ad €18.000, con addebito sulla pensione da richiedere direttamente all’ente pensionistico entro il 15 novembre dell’anno precedente.

In caso di possesso di apparecchi radio o TV nei locali della propria attività, è dovuto il pagamento di un canone speciale.

Leggi di più: Canone TV speciale: soggetti obbligati e importi 2020

In casi particolari il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 455/2000 per evitare l’addebito del canone nella fattura elettrica o per comunicare di aver diritto all’esenzione dal pagamento del canone.

Quando è possibile evitare l’addebito del canone RAI in bolletta

Se sei titolare di un’utenza elettrica per uso domestico, al fine di evitare l’addebito del canone RAI in bolletta, puoi dichiarare che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica è presente un apparecchio TV. A tal fine è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva (scarica il modello). Dovrai quindi compilare il Quadro A della dichiarazione, utilizzabile anche se vuoi:

  • certificare la non detenzione di un ulteriore apparecchio TV oltre a quello per cui è stata precedentemente presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento (oggi non è più possibile richiedere il suggellamento);
  • dichiarare che in una abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata a un soggetto deceduto (di cui sei erede), non è presente alcun apparecchio TV.

Per estendere il suo effetto all’intero anno, dovrai presentare la dichiarazione di non detenzione (Quadro A) a partire dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. Presentandola dal 1° febbraio al 30 giugno essa ha effetto per il solo canone dovuto per il semestre luglio-dicembre. La dichiarazione sostitutiva ha validità annuale: ciò vuol dire che laddove continui a sussistere la non detenzione, dovrai presentare la dichiarazione ogni anno.

In alternativa, puoi utilizzare il modello anche per:

  • segnalare che il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata a un altro componente della stessa famiglia anagrafica del quale deve essere indicato il codice fiscale (Quadro B)
  • comunicare la modifica delle condizioni, precedentemente attestate, per esempio in caso di acquisto di un televisore nel corso dell’anno, avvenuto successivamente alla presentazione di una precedente dichiarazione sostitutiva (Quadro C).

Come fare per richiedere l’esonero dal pagamento

Puoi presentare la dichiarazione sostitutiva tramite:

  • applicazione web disponibile sul sito di Agenzia delle Entrate;
  • intermediari abilitati;
  • posta elettronica certificata (all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it ), purché la dichiarazione sia sottoscritta mediante firma digitale;
  • plico raccomandato senza busta (con la copia di un documento di riconoscimento) all’Ufficio Canone TV – c.p.22 Torino.

Canone RAI, esenzione dal pagamento per cittadini ultrasettantacinquenni

Se hai compiuto 75 anni, hai un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e non hai conviventi titolari di un reddito proprio, puoi presentare una dichiarazione sostitutiva (sezione I dell’apposito modello) con cui attestare il possesso dei requisiti di esenzione dal pagamento del canone TV.

Se le condizioni di esenzione permangono, puoi continuare a beneficiare dell’agevolazione anche nelle annualità successive, senza presentare nuovamente la richiesta. Nel caso in cui, invece, perdi i requisiti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva (ad esempio superando il limite di reddito previsto) dovrai presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti (sezione II del modello).

Canone RAI, esenzione dal pagamento per diplomatici e militari stranieri

Sono esentati dal pagamento del canone tv, per effetto di convenzioni internazionali:

  • gli agenti diplomatici, ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961;
  • i funzionari o gli impiegati consolari, ai sensi dell’articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963;
  • i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile;
  • i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia, ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951.

L’esenzione può essere fatta valere presentando l’apposita dichiarazione sostitutiva, scaricabile al seguente link.

Canone RAI, quando e come è possibile ottenere il rimborso

Se sei il titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica (o se sei un suo erede), puoi chiedere il rimborso del canone di abbonamento alla televisione non dovuto, compilando l’apposito modello. Questo modello deve essere utilizzato esclusivamente nel caso in cui il canone sia stato pagato indebitamente mediante addebito nella fattura per la fornitura di energia elettrica.

Puoi presentare l’istanza di rimborso del canone RAI:

  • in via telematica, mediante la specifica applicazione web;
  • con raccomandata (insieme ad un valido documento di riconoscimento) al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.

Le motivazioni da indicare nell’istanza di rimborso possono essere le seguenti:

  • possesso dei requisiti di esenzione per ultrasettantacinquenni (causale 1), motivazione per cui è possibile utilizzare anche un modulo alternativo;
  • possesso dei requisiti di esenzione in virtù di convenzioni internazionali (causale 2);
  • duplice pagamento del canone TV mediante addebito in fattura e con altra modalità (causale 3);
  • duplice pagamento del canone TV mediante addebito su due utenze elettriche intestate a componenti diversi della stessa famiglia (causale 4);
  • presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica (causale 5);
  • altri motivi da indicare sinteticamente (causale 6).

Il rimborso ti sarà riconosciuto direttamente mediante accredito sulla prima fattura utile da parte dell’impresa fornitrice di energia elettrica. L’erogazione può avvenire anche con altre modalità, ma sempre e comunque entro 45 giorni dalla ricezione delle informazioni trasmesse dall’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui il rimborso da parte del fornitore di energia elettrica non vada in porto, sarà direttamente l’Agenzia delle Entrate a provvedere al pagamento.

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