Formazione continua professionale 2022: gli obblighi per i Commercialisti

di Michele Aquilino
Formazione continua professionale 2022

A poche settimane dalla scadenza del triennio 2020-2022, ecco il quadro sulla formazione continua professionale 2022 per i Commercialisti: crediti minimi, attività formative ammesse, il caso particolare dei neo iscritti e non solo. La Guida completa sull’aggiornamento professionale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili.

La formazione continua professionale, anche per il 2022, rappresenta un elemento centrale per i professionisti iscritti agli Ordini professionali, in particolare per i Commercialisti e gli Esperti Contabili. Si tratta di una di quelle peculiarità che caratterizzano le realtà ordinistiche e sono finalizzate a garantire alla clientela che il professionista che hanno di fronte risponda ad uno standard minimo di competenza e aggiornamento.

L’aggiornamento professionale dunque rappresenta una prerogativa costante dei professionisti. Essi, tuttavia, spesso non riescono ad avere la piena certezza di essere in regola con gli obblighi formativi. Questa Guida nasce proprio con lo scopo di presentare l’argomento in maniera organica ed esaustiva, così da fugare qualsiasi dubbio.

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Quali sono le materie oggetto della formazione continua professionale?

Iniziamo a capire quali sono le aree tematiche che sono ritenute utili ad assolvere gli obblighi di formazione continua professionale. Ci viene in aiuto, in tal senso, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC). Esso infatti ha stilato l’elenco delle materie che possono essere oggetto dell’aggiornamento professionale e che riassumiamo di seguito:

  • A) ORDINAMENTO, DEONTOLOGIA E COMPENSI
    • A.1 Ordinamento professionale
    • A.2 Deontologia
    • A.3 Compensi
  • B) ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE, NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E TECNICHE DELLA MEDIAZIONE
    • B.1 Sistema informatico nello studio professionale
    • B.2 Studi professionali: gestione e organizzazione
    • B.3 Normativa antiriciclaggio
    • B.4 Le tecniche della mediazione
  • C) MATERIE ECONOMICO-AZIENDALI
    • C.1 Ragioneria generale ed applicata
    • C.2 Sistema di controllo interno, revisione legale, principi di comportamento del collegio sindacale
    • C.3 Controllo di gestione e contabilità direzionale
    • C.4 Finanza
    • C.5 Tecnica professionale
    • C.6 Organizzazione aziendale
    • C.7 Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche
    • C.7 BIS Contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali
    • C.8 Economia e gestione delle aziende cooperative
    • C.9 Economia e gestione degli enti non profit e degli enti del terzo settore
    • C.10 Gestione informatica dei dati aziendali
    • C.11 Informativa non finanziaria (Environment, Social, Governance – ESG – e di sostenibilità)
    • C.12 I regolamenti e le liquidazioni di avaria
    • C.13 Marketing
  • D) MATERIE GIURIDICHE
    • D.1 Diritto amministrativo
    • D.2 Diritto privato
    • D.3 Diritto commerciale
    • D.4 Diritto della crisi di impresa
    • D.5 Diritto processuale civile e diritto processuale penale
    • D.6 Metodi alternativi di risoluzione delle controversie
    • D.7 Diritto tributario
    • D.8 Diritto del lavoro e della previdenza sociale
    • D.9 Diritto penale dell’economia
  • E) PARI OPPORTUNITÀ
  • F) FORMAZIONE ESPERTI DECRETO-LEGGE 24 AGOSTO 2021, N. 118

Attività formative particolari

Tutte le attività che rientrano nelle tematiche di cui sopra danno luogo all’assegnazione di Crediti Formativi Professionali (CFP) seguendo la regola: 1 ora = 1 CFP.

Tuttavia, il Consiglio Nazionale individua delle attività formative “particolari” che superano questa regola generale. Ecco di seguito uno schema riassuntivo di tali attività e dei CFP previsti per il loro assolvimento

formazione continua professionale 2022 commercialisti
Fonte: Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 16 giugno 2021

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Formazione continua professionale 2022: i crediti minimi per i Commercialisti

Premettiamo intanto che la formazione continua professionale per il 2022 può essere assolta con diverse modalità. Alla tradizionale modalità dell’evento in presenza si è ormai affiancata negli ultimi anni la partecipazione virtuale ad eventi in streaming. In tal senso si registrano sempre più di frequente eventi organizzati da privati (c.d. SAF, editori, software house ecc) che vengono accreditati dal CNDCEC. Si segnala anche la piattaforma Concerto.it, deputata appositamente all’e-learning per i Commercialisti e gli Esperti Contabili.

Ma quanti CFP servono per essere in regola con gli obblighi formativi ed evitare sanzioni disciplinari dal proprio Ordine? Per rispondere a questa domanda bisogna considerare l’esistenza di due diverse periodizzazioni:

  • il triennio formativo, che richiede un minimo di 90 CFP;
  • l’anno formativo (1° gennaio – 31 dicembre di ogni anno), che richiede un minimo di 20 CFP*;

In che modo leggere questo doppio obbligo? Il primo parametro da considerare è il triennio: bisogna cumulare almeno 90 CFP. Nell’ambito del triennio il conseguimento dei crediti formativi è abbastanza “libero”, ma con un minimo di almeno 20 CFP per ogni anno. Facciamo alcuni esempi, tenendo conto (attenzione!) del fatto che il triennio in corso è 2020-2022, dunque ormai prossimo alla scadenza.

*leggi il caso particolare per il triennio 2020-2022, alla luce delle recentissime novità, nell’ultimo paragrafo in fondo all’articolo

Formazione continua professionale 2022 – Esempio 1

  • 2020: 32 CFP
  • 2021: 42 CFP
  • 2022: 17 CFP

In questo caso, l’obbligo formativo triennale risulta correttamente assolto, con un totale di 91 CFP.

Tuttavia, il minimo annuale di 20 CFP non è stato raggiunto nel 2022.

Di conseguenza, in questo caso la formazione continua professionale non risulta correttamente assolta.

Formazione continua professionale 2022 – Esempio 2

  • 2020: 27 CFP
  • 2021: 20 CFP
  • 2022: 32 CFP

In questo caso, il minimo annuale di 20 CFP è stato sempre raggiunto.

Tuttavia, nell’arco del triennio sono stati totalizzati solo 79 CFP.

Anche in questo caso, dunque, seppur per motivi diversi, la formazione continua professionale non risulta correttamente assolta.

Formazione continua professionale 2022 – Esempio 3

  • 2020: 36 CFP
  • 2021: 42 CFP
  • 2022: 25 CFP

In questo terzo esempio, il minimo annuale di 20 CFP risulta sempre rispettato.

Anche i CFP totalizzati nel triennio risultano sufficienti, ammontando a 103.

Avendo rispettato entrambi i minimali richiesti, la formazione continua professionale risulta correttamente assolta.

I CFP obbligatori

I parametri da valutare, tuttavia, non sono solamente quantitativi, ma (almeno in parte) anche qualitativi. Ciò in virtù del fatto che il Regolamento vigente prevede l’assolvimento – nell’arco del triennio – di 9 CFP c.d. obbligatori. Senza alcun minimo annuale, dunque, ma solo triennale, bisogna completare almeno 9 CFP in alcune materie specifiche, anch’esse definite obbligatorie. Le materie che consentono di assolvere a quest’obbligo sono le seguenti:

  • ordinamento (A.1);
  • deontologia (A.2);
  • organizzazione dello studio professionale (B.2);
  • normativa antiriciclaggio (B.3);
  • tecniche di mediazione (B.4).

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Casi particolari ed esenzioni

Il quadro generale sugli obblighi della formazione continua professionale 2022 per i Commercialisti e gli Esperti Contabili è completo. Tuttavia è interessante considerare dei casi particolari, che proviamo a riassumere di seguito.

Il caso dei neo iscritti

I nuovi iscritti all’Ordine , di fatto, non hanno obblighi formativi per l’anno nel quale viene formalizzata l’iscrizione all’Albo. Gli obblighi per la formazione continua professionale, infatti, decorrono dall’anno successivo a quello dell’iscrizione. I neo iscritti che dunque risultino soggetti a tali obblighi a partire da un anno del triennio successivo al primo devono rispettare le regole seguenti:

  • per chi è soggetto all’obbligo formativo dal secondo anno del triennio: almeno 60 CFP nell’arco dei due anni (ad esempio 2021 e 2022 nel triennio 2020-2022)**;
  • per chi è soggetto all’obbligo formativo dal terzo anno del trienno: almeno 30 CFP nell’unico anno (ad esempio il 2022 nel triennio 2020-2022).

**per quanto ciò non sia espressamente precisato dal Regolamento, riteniamo che sia comunque valido il minimo di 20 CFP all’anno da rispettare per entrambe le annualità o, quantomeno, il rispetto di tale soglia è consigliabile per evitare qualsiasi possibile contestazione e conseguenza disciplinare.

Il caso degli over 65

L’obbligo formativo è di fatto ridotto per gli iscritti che abbiano già compiuto 65 anni o che compiano i 65 anni nel corso del triennio. In tal caso, infatti, l’iscritto deve rispettare i seguenti minimali ridotti:

  • almeno 30 CFP (invece di 90) nel triennio formativo;
  • almeno 7 CFP (invece di 20) nel singolo anno.

Resta invece invariato anche per gli over 65 l’obbligo di conseguire almeno 9 CFP nel triennio nelle materie obbligatorie già viste in precedenza.

Cenni sui casi di esenzione

Vi sono, infine, dei casi di esenzione totale o parziale dallo svolgimento della formazione continua professionale. L’esenzione, laddove effettivamente spettante, deve comunque essere richiesta al proprio Ordine territoriale di appartenenza e da esso concessa. I casi di esenzione sono relativi alle seguenti situazioni:

  • maternità;
  • servizio civile volontario, malattia, infortunio, assenza dall’Italia, che determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno 6 mesi non derivante da sanzioni disciplinari;
  • malattia grave debitamente documentata del coniuge, dei parenti e degli affini entro il 1° grado e dei componenti il nucleo familiare, che comporti l’interruzione dell’attività professionale dell’iscritto per almeno 6 mesi non derivante da sanzioni disciplinari;
  • assunzione di cariche pubbliche elettive per le quali la vigente legislazione preveda la possibilità di usufruire di permessi o aspettativa dal lavoro per la durata del mandato;
  • altri casi di documentato impedimento derivanti da cause di forza maggiore.

Per ulteriori approfondimenti sui casi di esonero dalla formazione continua professionale per i Commercialisti e gli Esperti Contabili, nonché su tutti gli altri aspetti ad essa connessi, si rimanda al Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 16 giugno 2021), scaricabile qui:

Leggi di più: Elenco completo dei Codici Ateco 2022

NOVITÀ: Agevolazione per il triennio 2020-2022

Il 12 ottobre il CNDCEC ha diffuso l’informativa n. 97, con la quale si prevede una specifica eccezione per il triennio 2020-2022. Proprio per il triennio che sta per concludersi, infatti, viene meno l’obbligo di conseguire almeno 20 CFP per ogni anno. Ciò per un fatto di coerenza rispetto al venir meno dell’obbligo dei 20 CFP previsto specificamente per gli anni 2020 e 2021.

In quest’ottica, dunque, il Consiglio Nazionale ha affermato che si riterrà assolto l’obbligo formativo tramite il semplice conseguito di 90 CFP nell’arco del triennio (di cui almeno 9 in materie obbligatorie), a prescindere da quanti sono stati conseguiti in ciascuno dei 3 anni. Per assurdo, dunque, solo ed eccezionalmente per il triennio 2020-2022, è consentito il conseguimento di 90 CFP anche interamente nel 2020 oppure nel 2021 oppure nel 2022.

Decade di conseguenza anche l’obbligo dei 7 CFP all’anno per gli over 65. Anche per loro permane solo l’obbligo dei 30 CFP in qualsiasi momento del triennio 2020-2022.

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