DURC di congruità edilizia: cos’è e come richiederlo

di Oreste Vacca
DURC di congruità edilizia

Da fine 2021 un nuovo importante adempimento è richiesto alle imprese edili. Si tratta del DURC di congruità, un nuovo strumento per contrastare il lavoro irregolare. Ecco dunque una guida completa per capire quando è richiesto e come funziona

Dal 1° novembre 2021 è in vigore il DURC di congruità, uno strumento che ha apportato notevoli modifiche nel settore dell’edilizia. L’obiettivo è contrastare l’utilizzo del lavoro irregolare in questo delicato settore. Da tale data, infatti, i lavori, gli appalti ed i cantieri denunciati alla Cassa Edile saranno soggetti ad una verifica di congruità tra importo complessivo dei lavori edili e apporto di manodopera. Solo il semaforo verde consentirà l’erogazione del saldo da parte del committente. Scopriamo dunque nel dettaglio cos’è e come è possibile ottenerlo.

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Il DURC di congruità: di cosa si tratta

Lo strumento della verifica di congruità è stato da tempo individuato, da parti sociali ed operatori dell’edilizia, quale argine al fenomeno del dumping contrattuale (il proliferare di contratti collettivi firmati, spesso, da associazioni non rappresentative e perciò tendente al ribasso) e quale risorsa a presidio della regolarità delle imprese edili. La norma sul documento di congruità è contenuta all’interno del cd. Decreto Semplificazioni (D.Lgs. 76 del 2020) ed è stata emanata con il chiaro intento di mantenere sul mercato le sole imprese nelle quali l’impiego di manodopera utilizzata sia coerente con l’entità e la tipologia dei lavori svolti.

Innanzitutto, la verifica di congruità si applicherà solamente a quei lavori edili la cui denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile competente ha data non precedente al 1° Novembre 2021. Gli appalti, i lavori ed i cantieri denunciati in data precedente sono, quindi, esclusi dall’applicazione di tale normativa.

La norma si estende a:

  • tutti gli appalti pubblici, indipendentemente dal loro valore;
  • tutti i lavori/appalti privati il cui valore sia complessivamente superiore a 70.000,00 €.

La verifica di congruità, inoltre, avviene in momenti diversi a seconda della natura del soggetto appaltante:

  • negli appalti pubblici la verifica avviene al termine dell’ultimo stadio di avanzamento dei lavori e prima del saldo finale;
  • nei lavori privati la verifica avviene al termine dei lavori per l’erogazione del saldo finale.

Tuttavia, i controlli sulla congruità partiranno già dalla denuncia di inizio lavori e proseguiranno durante l’esecuzione degli stessi.

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Come si verifica la congruità delle imprese edili?

La verifica avviene in relazione a degli indici minimi di congruità riportati nella tabella allegata all’accordo del 10 settembre 2020. Gli indici verranno periodicamente aggiornati con decreto ministeriale, sentite le parti sociali.

Nella valutazione degli importi dei lavori incidono:

  • valore complessivo dell’opera;
  • valore dei lavori edili previsti per la realizzazione;
  • natura del committente;
  • eventuale presenza di imprese sub-appaltatrici e sub-affidatarie.

Tuttavia, ai fini della regolarità, si terrà conto del solo importo dei lavori “edili”, non considerando l’apporto di manodopera dei soggetti non edili. Comporterà attestazione negativa avere un apporto di manodopera al di sotto delle percentuali minime previste dalla tabella.

Ad esempio, per il settore delle RISTRUTTURAZIONI DI EDIFICI CIVILI, la tabella degli indici riporta una percentuale di congruità pari al 22%. Ciò significa che, ipotizzando un importo dei lavori complessivo pari a 120.000,00 €, di cui 100.000,00 € di lavori edili, l’importo della manodopera atteso sarà non inferiore a 22.000,00 €, con un imponibile per Cassa Edile di 8.800,00 €.

La congruità può essere richiesta dall’impresa affidataria o dal committente ed è rilasciata dalla Cassa Edile territorialmente competente in base al luogo in cui sorge il cantiere. Il rilascio dell’attestazione avviene entro 10 giorni e, qualora non fosse possibile attestare la congruità, la Cassa evidenzierà le irregolarità riscontrate e inviterà l’impresa a regolarizzare entro 15 giorni per ottenere lo sblocco del DURC.

L’impresa affidataria risultata non congrua potrà dimostrare il raggiungimento della percentuale minima richiesta dalla tabella attraverso l’invio alla Cassa Edile di documentazione attestante i costi non registrati in Cassa. Nel caso di scostamento non grave (non superiore al 5%) la congruità potrà, inoltre, essere rilasciata previa giustificazione scritta del direttore dei lavori. Solo in caso di mancata regolarizzazione, dunque, si ha esito negativo della congruità e inserimento nella Banca Dati Nazionale Imprese Irregolari (BNI).

DURC di congruità edilizia

Simulatore di congruità e Sistema CNCE_Edilconnect

La CNCE (Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili) ha il compito di rendere disponibili modalità e istruzioni operative per la comunicazione delle informazioni inerenti la congruità. A tal fine è stato creato un sito (www.congruitanazionale.it) ed una piattaforma (CNCE_Edilconnect) che fa da interfaccia per il sistema di gestione della congruità.

Sullo stesso sito è presente un simulatore di congruità che consentirà alle imprese, con anticipo, di verificare nel dettaglio il rispetto degli indici di congruità, dell’importo della manodopera, della percentuale della Cassa Edile e del numero di giorni/ore lavoro richieste.

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