Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul Contributo a Fondo Perduto

di Michele Aquilino
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Con la Circolare 15/E del 13 giugno, sono arrivati importanti chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sul contributo a fondo perduto. Nuove attività, soggetti beneficiari, modalità di calcolo e non solo. Vediamo quali sono le novità più importanti.

Erano davvero molto attesi e sono arrivati in tempo per il via del 15 giugno. Sono i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul contributo a fondo perduto. Con la circolare 15/E del 13 giugno 2020, infatti, l’Agenzia prova a fare chiarezza su alcuni degli aspetti che avevano creato più dubbi fra imprenditori e consulenti. Vediamo dunque insieme i punti più importanti della circolare. Prima, però, consulta i punti chiave di questa misura nell’apposito articolo dell’11 giugno, nel quale potrai anche consultare il Modello ufficiale per fare domanda e i contenuti da inserirvi.

Soggetti beneficiari

Le prime importanti precisazioni riguardano i soggetti che possono realmente ottenere il contributo. La circolare infatti specifica che le categorie ammesse sono:

  • imprese (sia individuali sia in forma societaria sia cooperative);
  • lavoratori autonomi;
  • titolari di reddito agrario.

Tutti coloro che non sono in queste categorie, sono dunque esclusi. Anche all’interno di queste 3 categorie, ci sono molte importanti esclusioni. In particolare sono esclusi:

  • i soggetti che hanno diritto al Bonus 600 euro per gli iscritti alla Gestione Separata INPS;
  • coloro hanno diritto al Bonus 600 euro per gli iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello Spettacolo;
  • gli enti pubblici;
  • i soggetti la cui attività risulta cessata alla data di presentazione della domanda.

Sono esclusi poi i dipendenti e i pensionati, a meno che – oltre a possedere uno di questi due status – siano anche titolari di un’attività d’impresa. Ovviamente sempre a patto di rispettare gli altri requisiti. Si chiarisce inoltre, qualora ce ne fosse bisogno, che chi esercita più di un’attività ammissibile ottiene comunque il contributo una sola volta. È ammesso anche colui che eserciti al tempo stesso un’attività ammessa e un’attività esclusa. Ammesse anche le imprese in Regime Forfettario.

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Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sui dati contabili per il calcolo

In buona sostanza, il criterio da seguire per capire quali importi bisogna ritenere di competenza dei periodi di aprile 2019 e aprile 2020, importanti ai fini dell’ammissione al contributo, nonché del calcolo dello stesso, si riassume come segue:

  • per fatture immediate e corrispettivi, la data da considerare è quella della fattura o del corrispettivo giornaliero;
  • per le fatture differite, rileva la data del DDT.

Ci sono poi ulteriori specificazioni:

  • va tenuto conto delle note di variazione;
  • rientrano nel calcolo del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
  • gli importi si calcolano al netto dell’IVA, tranne per le operazioni in regime di ventilazione o del margine;
  • chi esercita contestualmente più attività, deve considerare la somma di tutti i fatturati/corrispettivi.

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Attività avviate dal 1° gennaio 2019

Una rilevante agevolazione è riservata alle attività, rientranti nelle categorie ammesse, avviate a partire dal 1° gennaio 2019. Esse, infatti, godono del contributo minimo di 1000 euro (per le imprese individuali) o 2000 euro (per le società) senza dover dimostrare alcuna riduzione del fatturato. Nel caso in cui dall’applicazione della giusta percentuale (20%, 15% o 10%) alla riduzione di fatturato tra aprile 2019 e aprile 2020 risulti un valore superiore ai 1000 o 2000 euro, anche i soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018 avranno diritto a questo contributo superiore al minimo.

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Un caso non del tutto chiarito

Non viene chiarito con precisione, nemmeno nella circolare, in che modo bisogna considerare il concetto di inizio attività. Il dubbio infatti è relativo al fatto che vada considerata la data di inizio attività così come individuata dall’Agenzia delle Entrate in sede di attribuzione del numero di Partita IVA oppure come inizio attività risultante dalla visura camerale.

Il caso da chiarire sarebbe quello rientrante nell’esempio seguente:

  • attribuzione numero Partita IVA: 13 settembre 2018;
  • inizio attività comunicato in CCIAA con pratica successiva a quella di iscrizione: 24 febbraio 2019.

L’impresa oggetto di questo esempio ha diritto al contributo (se rispetta anche gli altri requisiti)? Sarebbe bene avere risposte certe in merito. In ogni caso qualche indizio farebbe propendere per l’interpretazione secondo cui rilevi la data di inizio attività risultante nel Certificato di attribuzione del numero di Partita IVA. Perché? Per due motivi:

  • in vari passaggi, la circolare richiama il concetto di costituzione dell’attività, dunque della mera venuta ad esistenza del soggetto economico, a prescindere dalla data dell’effettivo inizio delle operazioni economiche;
  • sono ammessi anche i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo (arti e professioni, al netto di specifiche esclusioni) e chiaramente per i professionisti non ha senso parlare di inizio attività ex visura camerale in quanto soggetti non iscritti al Registro Imprese presso la CCIAA.

Sono ammesse al beneficio le attività avviate fino al 30 aprile 2020. Esclusi i soggetti costituiti dal 1° maggio 2020.

La circolare ribadisce inoltre che il contributo in esame va rilevato in conto esercizio, dunque in conto economico, ma tuttavia:

  • non concorre alla formazione della base imponibile per le imposte dirette e per l’IRAP;
  • non è assoggettato a ritenuta d’acconto.

Il contributo a fondo perduto non incide nemmeno nel calcolo degli interessi passivi deducibili.

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