Acconto IVA 2020: metodi di calcolo e proroghe

di Antonella Salzarulo
acconto iva 2020

Metodi per calcolare l’acconto IVA 2020. Scadenza per il versamento prevista per il prossimo 28 Dicembre. Il Ristori-quater annuncia una proroga per alcuni soggetti.

Entro il 28 dicembre i soggetti passivi IVA sono tenuti ad effettuare il versamento dell’acconto IVA 2020. Tale importo è dovuto a titolo di acconto del versamento:

  • relativo al mese di dicembre (per i contribuenti mensili);
  • da effettuare in sede di dichiarazione annuale (per i contribuenti trimestrali);
  • dovuto per il quarto trimestre (per i contribuenti “speciali”).

Nello specifico, tre sono i metodi di calcolo dell’acconto IVA:

  • storico;
  • analitico;
  • previsionale.

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Metodo storico

Questo metodo di calcolo è consigliato per quei contribuenti che presentano un andamento del fatturato costante di anno in anno. Con il metodo storico infatti, l’acconto IVA dovuto viene determinato in modo matematico ed è pari all’88% dell’IVA dovuta relativamente al:

  • mese di dicembre dell’anno precedente per i contribuenti che effettuano le liquidazioni IVA con periodicità mensile;
  • saldo dell’anno precedente per i contribuenti che effettuano le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale;
  • quarto trimestre dell’anno precedente (ottobre/novembre/dicembre) per i contribuenti “trimestrali speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, odontotecnici).

Metodo analitico

Il calcolo con il metodo analitico si basa sulle operazioni effettuate fino al 20 dicembre. In particolare, l’acconto è pari al 100% dell’importo risultante da un’apposita liquidazione che tiene conto dell’IVA relativa alle operazioni:

  • annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali);
  • effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre;
  • annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).

Metodo previsionale

Con il metodo previsionale l’acconto viene calcolato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre 2020. Con questo metodo, l’acconto è pari all’88% dell’IVA che si prevede di dover versare:

  • per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili;
  • in sede di dichiarazione annuale Iva, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari;
  • per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali “speciali”.

Ma attenzione! Per rendere omogenei il dato storico con quello previsionale, occorre considerare il dato previsionale al netto dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.

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Acconto IVA 2020: eccezioni

L’obbligo di versare l’acconto IVA riguarda tutti i soggetti passivi IVA, ad eccezione di:

  • contribuenti che non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche, mensili o trimestrali;
  • coloro che non dispongono dei dati su cui si basa il calcolo (poiché, ad esempio, si trovano nel primo anno di attività).

Ricordiamo inoltre che, l’acconto IVA non è dovuto se l’importo calcolato è inferiore o pari a 103,29 euro.

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Acconto IVA 2020: soggetti interessati dalla proroga

Quest’anno la scadenza per il versamento dell’acconto IVA è fissata al prossimo 28 dicembre (essendo il 27 domenica). Tuttavia, l’articolo 2 del Decreto Ristori-quater ha previsto la sospensione dei versamenti fiscali che scadono nel mese di dicembre 2020 a determinate condizioni. In particolare, l’acconto IVA è prorogato al 16 marzo 2021 per i contribuenti che, nel mese di novembre* 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto a quelli di novembre 2019. Tale versamento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, potrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Invero, la proroga scatta anche in assenza del calo di fatturato per alcune delle categorie più danneggiate dall’emergenza. Nello specifico per:

  • coloro che esercitano una delle attività sospese dal Dpcm del 3 novembre 2020 (come musei, teatri e palestre);
  • soggetti che esercitano le attività di ristorazione e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in zona arancione e in zona rossa, alla data del 26 novembre 2020;
  • soggetti che operano nei settori indicati nell’allegato 2 del Dl 149/2020 (principalmente commercio al dettaglio), alberghi, tour operator e agenzie di viaggio che avevano domicilio fiscale, sede legale e sede operativa in zona rossa alla data del 26 novembre 2020.

*Si ritiene che anche i contribuenti trimestrali debbano eseguire la verifica con riferimento al mese di novembre.

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