Superbonus 110% e prezzario da usare per computi metrici

di Alessandro De Adamo
Superbonus 110% e prezzario

Un approfondimento sul tema del Superbonus 110% e del prezzario da utilizzare per il calcolo dei computi metrici. Una guida da seguire per evitare di incorrere in sanzioni.

Uno degli adempimenti richiesti dalla disciplina del Superbonus 110% è il rilascio dell’asseverazione tecnica. Dopo un rapido riepilogo sui soggetti abilitati al rilascio delle asseverazioni, nonché sul loro contenuto, approfondiamo un tema specifico. Qual è il prezzario di riferimento per la verifica della congruità dei costi relativi ai lavori ammessi al Superbonus 110%? Ecco qui per te una semplice guida.

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Asseverazioni Superbonus 110%: i tecnici abilitati

L’asseverazione tecnica va predisposta ai sensi dell’art. 8 del Decreto 6 Agosto 2020 del MISE (il c.d. Decreto Requisiti Tecnici), a cura di un tecnico abilitato. Per tecnico abilitato si intende quel professionista idoneo per la progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente in quanto iscritto agli specifici ordini e collegi professionali. Questa definizione, contenuta nello stesso Decreto 6 Agosto 2020 del MISE, non lascia spazi d’interpretazione, seppur non sia specificatamente dettagliata.

Dunque, sono tecnici abilitati gli ingegneri, gli architetti, i geometri e i periti industriali. Questi devono agire entro i limiti di competenza stabiliti dalla legge professionale e dai regolamenti che disciplinano la loro attività.

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Super Ecobonus 110%: il contenuto delle asseverazioni

Fermo restando il fatto che i modelli delle Asseverazioni di cui all’articolo 2, comma 7, lettera a) e b) del c.d. Decreto Asseverazioni sono riportati in calce allo stesso Decreto, occorre effettuare delle precisazioni in merito agli allegati obbligatori da presentare. In particolare questi sono:

  • la dichiarazione espressa con cui il tecnico abilitato specifica di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale ad un preciso indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), anche ai fini della contestazione di cui al comma 2 dell’art. 6;
  • la dichiarazione che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza allegata è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni;
  • la copia della polizza di assicurazione;
  • la copia del documento di riconoscimento;
  • il computo metrico effettuato.
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Superbonus 110% e prezzario obbligatorio da utilizzare per i computi metrici

Approfondiamo adesso il tema dei computi metrici. Il Decreto 6 Agosto 2020 del MISE (il c.d. Decreto Requisiti Tecnici) elenca al punto 13 dell’allegato A quali sono i prezzari da utilizzare a base dei computi metrici.

In linea generale, i costi massimi per tipologia di intervento devono essere inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, oppure devono essere inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile.

Viene dunque lasciata libera scelta al professionista tra queste due opzioni. Tuttavia, fatta la scelta, con riferimento ad uno specifico intervento l’intero computo metrico deve riferirsi allo stesso prezzario. Qualora, però, in relazione a lavori ammessi al Superbonus 110% il prezziario prescelto non riporti delle specifiche voci relative agli interventi, mentre il prezziario scartato sì, risulta lecito avvalersi di quest’ultimo.

Nel caso in cui, invece, entrambi i prezziari non riportino delle specifiche voci relative agli interventi, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. In questi casi il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati all’Allegato I del Decreto Requisiti Tecnici. È raccomandabile quindi avvalersi dell’Allegato I, per quanto possibile, al fine di evitare possibili contestazioni future da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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I casi in cui la dichiarazione del fornitore può sostituire l’asseverazione

Alcuni interventi che danno diritto all’Ecobonus, se sufficienti per il miglioramento delle due classi energetiche, possono beneficiare di una dichiarazione del fornitore o dell’installatore in sostituzione dell’asseverazione del professionista incaricato. Questa semplificazione non è ammessa quando si accede al Superbonus 110%.

L’elenco degli interventi che possono beneficare di questa semplificazione e l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è individuato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento ai sensi del combinato disposto degli allegati A ed I del Decreto Requisiti Tecnici.

Alcuni esempi con i relativi limiti di spesa

I costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie. Si pensi, a titolo di esempio, al caso delle caldaie ad acqua a condensazione e ai generatori di aria calda a condensazione. Questi interventi possono infatti beneficiare di una dichiarazione del fornitore o dell’installatore in sostituzione dell’asseverazione, per impianti con potenza termica utile nominale non superiore a 100 kW:

  • nei limiti di spesa massima di 200,00 €/kWt se la macchina ha una potenza nom.≤35kWt;
  • nei limiti di spesa massima di 180,00 €/kWt se la macchina ha una potenza nom.>35kWt.

Anche le pompe di calore possono godere di tale semplificazione, per impianti con potenza termica utile nominale non superiore a 100 kW.  In particolare, in caso di pompe di calore geotermiche il limite di spesa massima è di 1900,00 €/kWt, mentre in caso di pompe di calore ad assorbimento i limiti di spesa massima consentiti sono di:

  • 600,00 €/kWt, per le pompe aria/aria,
  • 1.000 €/kWt, per le pompe a gas;
  • 1300,00 €/kWt, per le altre pompe di calore.

Infine, anche gli infissi possono beneficiare della dichiarazione del fornitore o dell’installatore. In particolare:

  • nelle zone climatiche A, B e C il limite di spesa massima consentita per il solo serramento è di 550,00 €/mq, mentre per il serramento più la chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro) è di 650,00 €/mq;
  • nelle zone climatiche D, E e F il limite di spesa massima consentita per il solo serramento è di 650,00 €/mq mentre per il Serramento più la chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro) è di 750,00 €/mq.

Per gli ulteriori casi, si rimanda all’allegato I del Decreto Requisiti Tecnici.

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