Rimborso chilometrico ai riders: non è imponibile IRPEF

di Andrea Ziletti
Rimborso chilometrico ai riders

Con risposta n. 290/2023, Agenzia delle Entrate si è espressa su un interpello, formulato da una società facente parte di un gruppo operante nel settore del food delivery, avente ad oggetto il rimborso chilometrico corrisposto ai riders. In particolare l’istante chiedeva se tale rimborso fosse o meno rilevante ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente.

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Il caso sottoposto dall’istante

L’istante (di seguito anche la Società) chiarisce innanzitutto i due modelli sui quali è organizzata la sua attività:

  • il primo modello prevede la presenza di un Hub, un ufficio/magazzino dove il “City Operations Manager” ed i “Riders Coordinators” lavorano. Qui alcuni dei riders ritirano le loro dotazioni aziendali quali, ad esempio, e-bike, vestiario e food box;
  • il secondo modello costituisce una versione più centralizzata e automatizzata. Questo è privo dell’Hub e si basa sull’utilizzo, da parte del rider, del proprio mezzo di trasporto.

È in relazione a questo secondo modello che l’istante propone l’interpello.

A seguito di un Accordo Integrativo aziendale stipulato con le organizzazioni sindacali, si prevede un rimborso chilometrico a favore del rider qualora questo utilizzi il proprio veicolo durante il turno per l’esecuzione delle consegne al fine di offrire una copertura integrale e forfettaria di tutti i costi sostenuti. Per il calcolo di questo rimborso, la Società tiene conto della quota di costi dalla stessa risparmiati in quanto sostenuti dal rider e dei chilometri percorsi per l’effettuazione delle consegne considerando, mediante l’ausilio di un’app, il tragitto più breve. Esclusa invece, dal calcolo dei chilometri percorsi, è la strada che il rider percorre dalla propria abitazione al punto di partenza e viceversa.

La Società, dunque, ritiene che l’indennità prevista a titolo di rimborso chilometrico, corrisposta per ristornare i rider dei costi relativi all’utilizzo del proprio mezzo di trasporto durante l’orario di lavoro, abbia natura meramente risarcitoria e non debba concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente considerando che, essendo tali spese strettamente correlate allo svolgimento d’impresa, siano di competenza esclusiva del datore di lavoro.

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Rimborso chilometrico ai riders: per l’Agenzia delle Entrate non è imponibile

L’Agenzia delle Entrate sembra aderire agli stessi termini. In apertura, l’Ufficio fa riferimento all’art. 51, co 1 del Testo unico delle imposte sui redditi nel quale viene esplicitato il principio di onnicomprensività secondo il quale costituiscono reddito “tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d’imposta, a qualunque titolo, anche sottoforma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.

A questa disposizione però, si affiancano anche una circolare e due risoluzioni che approfondiscono il tema.

Nella circolare n. 326/1997, si afferma che possono essere esclusi da imposizione quei rimborsi che riguardano spese, diverse da quelle sostenute per produrre reddito, di competenza del datore di lavoro anticipate dal dipendente per esigenze lavorative.

Ancora, con la risoluzione n. 178/E del 2003, si ribadisce che non concorrono alla formazione della base imponibile del dipendente le somme che non costituiscono arricchimento per il lavoratore e le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro (come confermato nella risoluzione n. 375/E del 2007).

Ancora, con la risoluzione n. 74/E del 2017, viene ribadito come le spese sostenute dal lavoratore e rimborsategli in modo forfetario siano escluse dalla base imponibile qualora tale criterio forfettario sia stato previsto dal legislatore o laddove i costi sostenuti dal dipendente nellesclusivo interesse del datore di lavoro, siano individuati con criteri oggettivi e documentalmente accertabili.

Secondo quanto sostenuto dall’istante, il rimborso chilometrico oggetto di interpello, può pienamente considerarsi svolto “nell’interesse del datore di lavoro” dal momento che tale rimborso “rappresenta un importante risparmio in termini di costo per l’azienda, stante la differenza nel ristornare il dipendente delle spese di manutenzione, percorrenza, assicurazione etc”.

Le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate: il rimborso chilometrico ai riders non si tassa

L’Agenzia delle Entrate, pertanto, conclude confermando quanto sostenuto dalla Società e dunque ritenendo che il rimborso chilometrico a favore dei rider non sia da considerarsi rilevante ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente e, di conseguenza, non imponibile a fini Irpef.

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