Processo tributario: stop alle udienze pubbliche in presenza

di Francesco Aquilino
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Il Covid ha i suoi effetti negativi anche sul funzionamento delle Commissioni tributarie. Il Decreto Ristori sancisce lo stop alle udienze in presenza. Processo tributario con trattazione scritta o da remoto.

L’emergenza sanitaria da Covid-19 non risparmia nemmeno il processo tributario. La necessità di scongiurare un altro lockdown, infatti, ha costretto il Governo ad adottare misure restrittive anche in merito allo svolgimento dei processi. Dunque, con l’articolo 27 del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, noto anche come Decreto Ristori, viene sancito lo stop momentaneo alle pubbliche udienze in presenza.

In questo senso, quindi, sono conferiti particolari poteri ai presidenti delle Commissioni tributarie provinciali e regionali. A loro il potere di definire le modalità di svolgimento delle udienze. Due le alternative indicate dallo stesso decreto: la trattazione da remoto e la trattazione scritta. Scopriamo nel dettaglio le nuove regole sullo svolgimento dei processi tributari.

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PTT: udienze e camere di consiglio con collegamento da remoto

Le nuove misure sullo svolgimento dei processi tributari saranno in vigore fino alla fine dello stato di emergenza. Esse riguardano, in particolare, lo svolgimento di:

  • udienze pubbliche e camerali;
  • camere di consiglio.

La prima opzione fornita dal Decreto Ristori prevede il loro svolgimento da remoto. Nello specifico, la norma attribuisce ai presidenti delle Commissioni tributarie provinciali (Ctp) e regionali (Ctr) il potere di autorizzare, con apposito decreto motivato, lo svolgimento di udienze e camere di consiglio con collegamento da remoto. Il decreto del presidente deve essere comunicato alle parti almeno 5 giorni prima della data fissata per l’udienza pubblica o la camera di consiglio. Prevista anche la possibilità di disporre lo svolgimento parzialmente da remoto.

In ogni caso, la segreteria è tenuta a comunicare almeno 3 giorni prima della data fissata per la trattazione:

  • l’avviso dell’ora;
  • le modalità di collegamento per la discussione da remoto.

Il verbale redatto in occasione del collegamento da remoto, nonché i provvedimenti adottati, si intendono assunti presso l’ufficio giudiziario. Il verbale deve inoltre indicare le modalità con cui si accerta l’identità delle parti e la loro libera volontà.

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Processo tributario: udienze pubbliche con trattazione scritta

Per le sole udienze pubbliche, in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, la norma prevede il passaggio in decisione sulla base degli atti.

Le parti possono insistere per la discussione presentando una apposita istanza da notificare alle parti costituite e da depositare almeno 2 giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. In questo caso, qualora non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede con la trattazione scritta e si fissano dei termini non inferiori:

  • a 10 giorni prima dell’udienza per il deposito di memorie conclusionali;
  • a 5 giorni prima dell’udienza per il deposito di memorie di replica.

Quando non è possibile garantire il rispetto dei suddetti termini, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini.

Sia in caso di trattazione scritta che di trattazione da remoto, le parti e i difensori sono considerati presenti e i provvedimenti si intendono assunti presso la sede dell’ufficio giudiziario.

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