Nuovo Bonus sanificazione nel Decreto Rilancio

di Michele Aquilino
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Tantissime misure nel testo definitivo del Decreto Rilancio. Potenziato anche il Bonus per la sanificazione degli ambienti di lavoro. Aumenta il credito d’imposta che può arrivare fino a 60.000 euro. Vediamo chi può richiederlo

Dopo una settimana di attesa, ecco finalmente il testo ufficiale del Decreto Rilancio. Fra gli intenti del Governo c’è quello di agevolare l’adozione delle misure di sicurezza necessarie nei luoghi di lavoro. Sarebbe infatti impensabile che le spese per acquistare i DPI e sanificare gli ambienti sia totalmente a carico delle aziende. Questo suonerebbe come una beffa che si aggiunge ad un danno enorme a livello di liquidità. Ecco perché il nuovo Bonus per la sanificazione risulta potenziato rispetto a quanto previsto nel Decreto Cura Italia.

Il relativo articolo, infatti – articolo 67 del d.l. 18 del 17 marzo 2020 – viene abrogato dal Decreto Rilancio. Stessa sorte anche per l’articolo 30 del d.l. 23 dell’8 aprile 2020. La disciplina inserita nel Decreto Rilancio dunque rappresenterà l’unica vigente su questo tema. Vediamo tutti i dettagli.

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Nuovo Bonus sanificazione: a chi spetta?

Iniziamo a capire chi sono i soggetti beneficiari di questa agevolazione. Il testo ufficiale approvato dal Governo individua le seguenti categorie:

  • imprese (artigiani compresi);
  • professionisti;
  • enti non commerciali, compresi:
    • Terzo Settore;
    • enti religiosi civilmente riconosciuti.

Sono queste le attività che potranno beneficiare del Bonus per la sanificazione, che non sarà un contributo monetario ma avrà la forma del credito d’imposta. Sarà dunque necessario sostenere e anticipare le relative spese, per ottenere un vantaggio fiscale solo in un secondo tempo.

Attenzione, però: le risorse non sono illimitate! Il nuovo decreto introdurrà infatti dei limiti a questa forma di sostegno, come vedremo fra poco.

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Credito d’imposta e spese ammissibili

Il nuovo Bonus per la sanificazione sarà concesso sotto forma di credito d’imposta, pari al 60% delle spese sostenute per sanificare gli ambienti di lavoro. Il credito d’imposta non potrà superare i 60.000 euro per ciascun imprenditore, artigiano, professionista o ente non commerciale. Il beneficio dunque potrà essere goduto pienamente fino ad una spesa massima di 100.000 euro. Se il totale della spesa sostenuta supererà questa soglia, il credito d’imposta risulterà inferiore al 60% del totale perché resterà bloccato sulla soglia massima di 60.000 euro.

Come anticipavamo, le risorse sono limitate. I fondi messi a disposizione per concedere i crediti d’imposta ammontano a 200 milioni di euro. Vediamo nel dettaglio quali spese potranno essere coperte dal Bonus sanificazione:

  • acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari;
  • acquisto di detergenti e disinfettanti;
  • sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati;
  • acquisto di termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, incluse le eventuali spese di installazione;
  • acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, come barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione;

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Come fare domanda e come utilizzare il credito

Dato il limite alle risorse disponibili, è evidente che bisogna ottenere il credito previa apposita domanda. Il Decreto Rilancio prevede che un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio, stabilisca:

  • modalità per fare domanda;
  • specifiche tecniche sull’utilizzo del credito.

Il testo defintivo del Decreto Rilancio conferma che il credito d’imposta potrà essere utilizzato in uno di questi due modi:

  • in dichiarazione dei redditi, per ridurre un’eventuale debito d’imposta;
  • direttamente in compensazione, in F24.

Il decreto inoltre fuga ogni dubbio sul fatto che questa agevolazione sia da intendersi netta: non sconta, cioè, nessun tipo di imposizione fiscale. L’ammontare del credito infatti non concorre alla formazione della base imponibile.

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