Contributi a fondo perduto nel Decreto Rilancio

di Michele Aquilino
contributi a fondo perduto nel decreto rilancio

L’atteso Decreto Aprile arriva oltre metà maggio con il nome di Decreto Rilancio. Un lavoro molto corposo che, dopo l’annuncio tv del 13 maggio, è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale nelle prossime ore. Fra i provvedimenti più attesi, finalmente i contributi a fondo perduto. Ecco tutti i dettagli

Il testo definitivo del c.d. Decreto Rilancio – di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di qui a poche ore – ricomprende (quasi) tutti gli annunci delle ultime settimane e non solo. Oltre 300 pagine di provvedimenti. A spiccare, fra le altre misure, i contributi a fondo perduto per imprese e autonomi. Non più solo indebitamento verso le banche, dunque, ma finalmente una reale iniezione di liquidità a tantissime realtà produttive. I contributi a fondo perduto previsti nel Decreto Rilancio copriranno parzialmente la perdita di fatturato dovuta all’emergenza Coronavirus. Vediamo insieme condizioni e modalità di accesso ai fondi.

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Contributo a fondo perduto nel Decreto Rilancio: a chi spetta?

Dal testo emerge che il contributo spetta a due categorie di soggetti titolari di Partita IVA:

  • imprese;
  • lavoratori autonomi.

Non sono previste esclusioni o limitazioni in base alla forma individuale o societaria con cui si esercita la relativa attività. Tuttavia, sono previste importanti limitazioni ed esclusioni. In particolare sono tagliati fuori coloro che hanno diritto al Bonus 600 euro e che sono iscritti a:

  • Gestione Separata INPS;
  • Casse professionali private;
  • Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS).

L’esclusione, dunque, riguarda di fatto principalmente le figure professionali. Mantengono il diritto al contributo, infatti, soprattutto le attività di impresa che pure hanno diritto al Bonus 600 euro. Si pensi ad esempio agli artigiani o ai commercianti. Altra importante novità riguarda l’esclusione di tutti i lavoratori dipendenti.

Ulteriori esclusioni riguardano:

  • le attività che risultino cessate alla data di presentazione della domanda;
  • gli enti pubblici;
  • gli intermediari finanziari e le società di partecipazione finanziaria.

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Chi appartiene invece alle categorie ammesse, deve poi soddisfare un ulteriore requisito. In particolare, nel mese di aprile 2020 deve risultare una perdita del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto ad aprile 2019 (per la precisione, il testo definitivo parla di “ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019“). La misura è quindi destinata ai soggetti che hanno subito danni rilevanti nel periodo dell’emergenza Coronavirus.

Un’ulteriore limitazione è di natura dimensionale. È prevista infatti l’esclusione di tutti i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nell’ultimo periodo d’imposta concluso, a prescindere dalla gestione previdenziale di appartenenza e dal calo del fatturato.

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A quanto ammonta il contributo?

Il contributo a fondo perduto previsto nel Decreto Rilancio sarà proporzionale alla riduzione del fatturato subita. In ogni caso, infatti, esso sarà pari ad una percentuale del minor fatturato registrato ad aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 (riduzione di oltre un terzo, ripetiamo). Le percentuali da applicare alla differenza di fatturato – che nell’ultima versione del testo sono state ridotte rispetto alle prime bozze – sono le seguenti:

  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi fino a 400.000 euro nell’ultimo periodo d’imposta;
  • 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  • 10% per chi ha registrato ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni.

Il testo specifica poi che il contributo avrà in ogni caso un importo minimo garantito (anche quando il calcolo della percentuale dovesse dare un risultato inferiore), pari a:

  • 1.000 euro per le persone fisiche (dunque anche le imprese in forma individuale);
  • 2.000 euro per gli altri soggetti (es. società o altri enti).

Attenzione! Nell’ultima versione del decreto, il contributo viene esteso a tutti i soggetti, appartenenti alle categorie beneficiarie, che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019. Per queste attività, non sarà necessario dimostrare una riduzione del fatturato. Stesso discorso anche per i soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

Il contributo percepito, qualunque sia il suo ammontare, non concorre a formare la base imponibile. L’importo dunque non sarà tassato ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF o IRES) né ai fini IRAP.

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Contributi a fondo perduto nel Decreto Rilancio: come fare domanda

Il contributo potrà essere richiesto solo in via telematica. L’istanza sarà inviata all’Agenzia delle Entrate in una finestra temporale di 60 giorni dalla data di avvio della procedura. La pratica, da gestire tramite il proprio cassetto fiscale, potrà essere presentata:

  • autonomamente dal richiedente;
  • da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale (es. il proprio Commercialista).

L’istanza conterrà anche un’autocertificazione di regolarità antimafia. Ulteriori indicazioni, ad esempio sulla data di avvio della procedura telematica, saranno fornite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

A seguito dell’accoglimento della domanda, il contributo sarà accreditato direttamente sul conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario. Sarà dunque certamente necessario indicare un IBAN relativo ad un conto corrente intestato alla ditta o alla società richiedente.

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Verifica dei requisiti e sanzioni

Aggiornato al 14 maggio 2020

I contributi a fondo perduto previsti nel Decreto Rilancio sarà oggetto di specifiche attività di verifica in merito:

  • alla sua effettiva spettanza;
  • alla verifica antimafia.

Qualora non sia rispettato anche uno solo dei due punti, l’Agenzia delle Entrate recupererà la somma percepita indebitamente, maggiorata di interessi e sanzioni. In tal senso la norma richiama anche un profilo penale per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Tale reato, ai sensi dell’art. 316-ter del codice penale, prevede le pene seguenti:

  • reclusione da 6 mesi a 3 anni (da 1 a 4 anni se si tratta di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che abusa della propria qualifica o dei propri poteri);
  • sanzione amministrativa da euro 5.164 a euro 25.822 se la somma percepita indebitamente è pari o inferiore a 3.999,96 euro.

Una pena specifica è prevista se la verifica antimafia viene trasmessa senza averne i dovuti requisiti (ad esempio per trascorsi tentativi di infiltrazione mafiosa). In tal caso è prevista:

  • reclusione da 2 a 6 anni.

Ai fini del controllo sulla regolarità del contributo percepito, è previsto che, qualora l’attività d’impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti cessino l’attività, il soggetto firmatario dell’istanza dovrà conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante, così da poterli esibire in caso di controlli.

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