Medici convenzionati Asl non tenuti ad emettere fattura

di Francesco Aquilino
Medici convenzionati Asl

Una recente Risposta ad Interpello dell’Agenzia delle Entrate afferma nuovamente un principio normativo riguardante i medici. Per i medici convenzionati con le Asl il foglio di liquidazione dei compensi tiene luogo della fattura. Necessaria comunque la partita Iva.

L’Agenzia delle Entrate è di recente tornata su un tema che ha nel corso tempo sollevato dubbi su professionisti e consulenti. Con la Risposta n. 558 del 26 agosto 2021, su istanza di una Azienda sanitaria locale, l’Agenzia ha infatti risposto al seguente quesito: i medici convenzionati con le Asl devono emettere fattura elettronica?

Approfondiamo di seguito il tema, analizzando nel dettaglio le indicazioni fornite dall’Agenzia.

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Cosa si intende per medici convenzionati Asl?

Un primo doveroso chiarimento per rendere più facilmente comprensibili i confini delineati dalla normativa fiscale (e recentemente richiamati dall’Agenzia) attiene ai soggetti interessati. Dunque, chi sono i medici convenzionati Asl? Svolgono la propria attività in convenzione con la Asl:

  • i medici di medicina generale (MMG);
  • i medici di continuità assistenziale (MCA) con incarichi a tempo determinato.

Non rientrano, quindi, nell’ambito soggettivo dei medici convenzionati Asl i medici titolari di incarichi di continuità assistenziale (tempo indeterminato). Essi non sono infatti inquadrati come lavoratori autonomi, bensì assunti come lavoratori dipendenti.

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I medici in convenzione sono obbligati ad emettere fattura?

Arriviamo adesso al cuore della questione. I medici che lavorano in convenzione con la Asl sono tenuti, in quanto tali, all’emissione della fattura? La risposta è certamente negativa.

Per spiegare l’assenza di tale obbligo l’Agenzia richiama il decreto del Ministro delle Finanze del 31 ottobre 1974. All’articolo 2 esso infatti prevede che “Nei rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti mutualistici per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dai detti enti tiene luogo della fattura di cui all’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale documento deve contenere gli elementi e i dati indicati nel secondo comma del citato art. 21…“.

Dunque, il foglio di liquidazione dei compensi emesso dalla Asl, gergalmente individuato anche come cedolino, sostituisce a tutti gli effetti la fattura che il medico sarebbe tenuto ad emettere. Ciò a patto che tale documento contenga gli elementi essenziali della fattura, ossia:

  • nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto prestatore (il medico);
  • numero di partita IVA del soggetto prestatore;
  • denominazione o ragione sociale del soggetto committente (la Asl);
  • numero di partita IVA del soggetto committente ovvero;
  • natura, qualità e quantità dei servizi formanti oggetto della prestazione;
  • aliquota Iva, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro (compresi gli opportuni riferimenti di legge).
Medici convenzionati Asl

Cosa è cambiato con l’introduzione della fattura elettronica?

Le norme che hanno introdotto la fatturazione elettronica nel sistema tributario italiano sono l’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché il decreto interministeriale 3 aprile 2013, n. 55, che vi ha dato attuazione. La Risoluzione 98/E del 25 novembre 2015 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’introduzione della fattura elettronica non comporta nuovi obblighi in capo ai medici convenzionati. Infatti, nel documento di prassi si indica espressamente che:

  • il cedolino che i medici operanti in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale ricevono mensilmente dalle Aziende Sanitarie territorialmente competenti costituisce il documento ufficiale (fiscale e contabile) che identifica e censisce fiscalmente il compenso mensile erogato;
  • laddove l’obbligo di emettere una fattura non sussisteva prima, lo stesso non è venuto ad esistenza per l’introduzione della fatturazione elettronica;
  • devono ritenersi tutt’ora valide le indicazioni contenute nell’articolo 2 del D.M. 31 ottobre 1974.

Quindi, se il cedolino ha al suo interno il contenuto informativo di cui all’art. 21 del D.P.R. 633 del 1972 (elencato al paragrafo precedente), i medici convenzionati Asl sono esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica. Ciò a prescindere dal fatto che i medici aderiscano o meno al regime forfettario.

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Obbligo di partita Iva per i medici convenzionati Asl

Si potrebbe pensare, in conseguenza di quanto detto in precedenza, che i medici convenzionati Asl possano svolgere le proprie prestazioni lavorative senza partita Iva. Nulla di più sbagliato.

Come specificato anche dall’Agenzia delle Entrate in più occasioni, quello che si instaura tra la Asl e i medici convenzionati è un rapporto di lavoro autonomo. Escludendo categoricamente il ricorso alle prestazioni occasionali (non consentite per lo svolgimento di professioni che richiedono l’iscrizione ad un Albo professionale), per inquadrare correttamente dal punto di vista fiscale il medico che lavora in convenzione con Asl è necessario che egli sia titolare di partita Iva. Solo in questo modo è infatti possibile dichiarare correttamente i redditi di lavoro autonomo prodotti.

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Qualora ne ricorrano i requisiti, inoltre, il medico può accedere al regime forfettario. Questo risulta particolarmente vantaggioso in virtù delle aliquote applicate per il calcolo dell’imposta sostitutiva sui redditi, pari al 15% nella generalità dei casi o addirittura al 5% per chi esercita per la prima volta la professione medica.

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