Medici e co.co.co.: conferme sul corretto trattamento fiscale

di Francesco Aquilino
Medici e co.co.co.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce nuovamente come trattare in modo corretto i redditi prodotti dai Medici che assumono incarichi con co.co.co. Indicazioni specifiche su forfettario e ritenute.

Il tema interessa tantissimi medici e per tale motivo era già stato trattato sul nostro blog lo scorso 25 maggio. Infatti, l’emergenza Covid ha comportato, tra i vari effetti positivi e negativi, il conferimento di incarichi ad un “esercito” di giovani medici sotto forma di co.co.co. Tuttavia, il particolare inquadramento ha generato non poca confusione in merito alla gestione delle retribuzioni.

Sono tanti i casi in cui i professionisti hanno subito delle ritenute fiscali sui compensi erogati, venendo assimilati a dei lavoratori dipendenti. Tale circostanza comporta, oltre ad un trattamento non conforme a quanto previsto dalle norme, un importante penalizzazione dal punto di vista finanziario. Le ritenute subite, infatti, sono nettamente superiori agli importi dovuti a conguaglio dai medici interessati. Il risultato? Una ingiusta privazione di liquidità, che nell’arco dell’anno può raggiungere anche l’ordine delle decine di migliaia di euro.

Medici e consulenti hanno per tale motivo contestato in modo circostanziato alle Pubbliche Amministrazioni committenti l’errato trattamento fiscale. Il Ministero si è dunque visto costretto a presentare un’Interpello all’Agenzia delle Entrate per fugare ogni tipo di dubbio. La Risposta n. 463 del 7 luglio 2021 conferma in toto le conclusioni a cui siamo giunti nell’articolo in precedenza richiamato, consultabile al seguente link.

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I Medici titolari di co.co.co. producono redditi di lavoro autonomo

La Risposta dell’Agenzia delle Entrate richiama e analizza il contenuto dell’articolo 50 del TUIR (D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986). Riportiamo di seguito alcuni dei passaggi salienti del parere fornito dall’Agenzia.

In base a tale disposizione, rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa cd. “tipici” (quali l’ufficio di amministratore, sindaco e revisore di società ed enti, collaborazioni a giornali e riviste, partecipazione a collegi e commissioni), nonché quelli cd. “atipici”, ovvero in relazione ad altre attività di collaborazione non individuate espressamente dalla norma. Tuttavia, per quanto di interesse in questa sede, qualora gli uffici o le collaborazioni rientrino nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’articolo 53, comma 1, del Tuir concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente, i predetti compensi si configureranno quali redditi di lavoro autonomo e non redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

In relazione alla fattispecie in esame, l’Istante rappresenta di aver stipulato, con personale/medico esterno all’Amministrazione, contratti di collaborazione coordinata e continuativa per ricoprire la figura professionale di medico. […] Sulla base di tali aspetti, nella fattispecie rappresentata dall’Istante, è evidente che l’attività oggetto del contratto di collaborazione coordinata e continuativa rientra nell’oggetto tipico dell’attività di lavoro autonomo esercitata e, pertanto, i relativi compensi, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), ultima parte, del Tuir, costituiscono per il percipiente redditi di natura professionale, fiscalmente rilevanti ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del Tuir.

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Medici in regime forfettario e co.co.co.: le ritenute fiscali non vanno applicate

Come già accennato, la naturale conseguenza per i professionisti in regime forfettario sta nel non applicare le ritenute fiscali sui compensi percepiti con co.co.co. Di seguito l’inequivocabile indicazione dell’Agenzia.

qualora i medici titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il Ministero istante, attestino, così come previsto dal comma 67 dell’articolo 1 della legge di Stabilità 2015 il rispetto delle condizioni richieste dal Legislatore per la fruizione del cd. regime forfetario, la ritenuta di cui al citato articolo 25 del d.P.R. n. 600 del 1973 non dovrà essere operata dall’Istante sui relativi compensi.

Anche questa criticità era stata evidenziata nel nostro precedente articolo. Trattando i compensi corrisposti come redditi di lavoro dipendente si ha una doppia implicazione negativa:

  • la non corretta applicazione della normativa fiscale (nello specifico, il citato articolo 50 del TUIR);
  • una ingiusta penalizzazione dal punto di vista finanziario per i medici che prestano i propri servizi, che si sostanzia in una temporanea ma sostanziosa privazione di liquidità.

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Medici e co.co.co: cosa accade con le ritenute ingiustamente subite?

C’è la possibilità di riparare al danno subito? La risposta, fortunatamente, è positiva. L’esperienza professionale quotidiana mi ha fatto imbattere molte volte in medici che, per i motivi in precedenza esposti, hanno subito delle ritenute fiscali non dovute. Tuttavia, il fatto di aver subito un trattamento non corretto non far venir meno il diritto/dovere di compilare in modo corretto la dichiarazione dei redditi.

Come ampiamente spiegato, i compensi percepiti generano redditi di lavoro autonomo. I professionisti aderenti al regime forfettario assoggettano quindi tali redditi alla vantaggiosissima imposta sostitutiva e non ad Irpef. Le aliquote previste dal regime forfettario sono nettamente inferiori alle ritenute subite: 5% per chi rispetta i requisiti di start-up, 15% per tutti gli altri. Riportando, dunque, in dichiarazione le ritenute subite, risulterà quale risultato finale un rilevante credito da poter chiedere a rimborso. Anche la Risposta dell’Agenzia conferma tale circostanza:

per quanto concerne le ritenute subite sui compensi percepiti dai medici e, per i motivi illustrati, non dovute, le stesse potranno essere recuperate, in sede di dichiarazione annuale ovvero chieste a rimborso. A tal riguardo, la circolare 4 aprile 2016, n. 10/E ha precisato che ove il contribuente erroneamente abbia subito delle ritenute e non sia più possibile correggere l’errore, le stesse potranno essere chieste a rimborso, ovvero in alternativa, scomputate in dichiarazione, a condizione che le stesse siano state regolarmente certificate dal sostituto d’imposta.

Medici e co.co.co.

È necessario un repentino adeguamento da parte delle ASL

Non può, comunque, essere trascurato il danno arrecato dall’erronea applicazione delle ritenute. In molti casi gli importi indebitamente trattenuti raggiungono importi decisamente rilevanti, anche nell’ordine delle decine di migliaia di euro nell’arco di un solo anno d’imposta. Se è vero che tali somme possono essere recuperate, come chiarito in precedenza, va evidenziato che tali rimborsi sono percepiti in molti casi dopo alcuni anni.

Facciamo un semplice esempio pratico. Le ritenute ingiustamente subite nell’arco del 2020 vanno indicate nel Modello Redditi 2021. La scadenza per l’invio del dichiarativo è fissata al 30 novembre 2021. Va da sé che, prima di tale data non sarà possibile recuperare le ritenute subite. Inoltre, considerando che (come riscontrato nella pratica professionale quotidiana) i rimborsi richiesti nel Modello Redditi sono spesso riconosciuti in un arco temporale che si aggira tra i 12 e i 18 mesi dalla sua presentazione, è facile intuire come possano passare anche più di 3 anni per recuperare le ritenute ingiustamente subite.

La rilevanza degli importi e le tempistiche previste per ottenere il rimborso rendono dunque necessario un opportuno e repentino adeguamento da parte delle Aziende Sanitarie che hanno conferito incarichi con co.co.co. Come previsto dalla legge e come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, sui compensi corrisposti ai medici aderenti al regime forfettario nell’ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non vanno applicate le ritenute fiscali.

Ribadiamo infine un altro aspetto. Sono tante le ASL che conferiscono ancora incarichi a medici sprovvisti di partita Iva, facendo ricorso alle c.d. prestazioni occasionali. Anche a riguardo l’Agenzia ha chiarito in più circostanze che i medici nell’esercizio della loro professione non possono ricorrere alle prestazioni occasionali. Chi intende assumere un incarico professionale deve necessariamente essere in possesso di partita Iva.

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SCARICA IL TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA 463 DEL 7 LUGLIO 2021

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