Lavoratori Impatriati: nuovi limiti dall’Agenzia Entrate

di Michele Aquilino
lavoratori impatriati

La risposta 407/2021 dell’Agenzia delle Entrate pone nuovi e chiari limiti alle agevolazioni per i lavoratori impatriati. La questione in esame riguarda il caso dell’imprenditore che rientra in Italia “camuffando” i redditi di capitale come redditi di lavoro dipendente.

Nuovo colpo di scena sulle agevolazioni per i lavoratori impatriati. O forse dovremmo dire che la regola affermata dall’Agenzia delle Entrate non dovrebbe stupire più di tanto. L’argomento è noto anche come Rientro dei Cervelli ed è sicuramente fra i più interessanti degli ultimi anni nell’ambito fiscale. Una norma che mira ad aumentare la competitività internazionale dell’Italia per quanto riguarda l’attrattività della forza lavoro, tanto da aver interessato anche alcune star del mondo dello sport.

Ricordiamo che l’agevolazione prevede un abbattimento della base imponibile che può andare, a seconda dei casi, dal 50% fino addirittura al 90%. Il tutto per un periodo che può essere di 5 anni o in alcuni casi addirittura decennale. Insomma, un’agevolazione molto importante e per questo molto ambita. Ecco perché l’Agenzia delle Entrate è tornata nei giorni scorsi sul Rientro dei Cervelli al fine di porre delle limitazioni specifiche.

Per approfondimenti: Rientro dei Cervelli: agevolazioni fiscali fino al 90%

La natura dei redditi agevolabili

Nel corso degli ultimi anni, gli interventi normativi e alcune sentenze della massima giurisprudenza hanno limato o, talvolta, del tutto riscritto i confini dell’agevolazione riservata agli impatriati. Ricordiamo, ad esempio, come siano stati ammessi al beneficio coloro che sono stati residenti all’estero pur non avendo formalizzato l’iscrizione all’AIRE (seppur rispettando determinate condizioni). Anche le percentuali e la durata del beneficio sono state riviste – più precisamente, ampliate – negli ultimi anni.

Un elemento su cui non sono stati invece forniti chiarimenti o precisazioni riguarda la natura dei redditi cui applicare l’agevolazione. Almeno finora. Ricordiamo infatti che, ai sensi dell’art. 16, comma 1, Dlgs n. 147/2015, i redditi su cui applicare l’agevolazione sono i seguenti, purché prodotti in Italia:

  • lavoro dipendente;
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • lavoro autonomo.

Leggi di più: Rientro dei Cervelli 2021: le novità nella Legge di Bilancio

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Lavoratori impatriati: gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la Risposta n. 407 del 16 giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate sgombra il campo da dubbi riconducendo una specifica fattispecie lavoristico-fiscale ad un caso di abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 ai fini delle imposte dirette (IRPEF, nello specifico).

Il caso esaminato dall’Agenzia riguarda un soggetto in possesso dei requisiti per l’agevolazione riservata agli impatriati, il quale al rientro in Italia costituisce una Srl unipersonale, di cui oltre ad essere socio unico diventa anche amministratore. Questi sostiene di poter godere dei benefici del Rientro dei Cervelli disponendo per sé stesso un compenso mensile, in qualità di amministratore, calcolato in percentuale sugli utili derivanti dall’attività caratteristica della società. In tale caso, infatti, l’interessato sarebbe percettore – almeno formalmente – di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ammessi dunque all’agevolazione.

No all’elusione della ratio della norma

La risposta dell’Agenzia delle Entrate si fonda – in soldoni – sulla corretta qualificazione di detti redditi quali assimilati a quelli di lavoro dipendente. Se, infatti, a livello puramente formale la posizione del socio e amministratore della Srl unipersonale sarebbe inattaccabile, la fattispecie realizzata vacilla sul piano sostanziale. In altre parole, la realizzazione di questo formalismo risulterebbe di fatto strumentale al mero godimento dell’agevolazione, eludendo in realtà la ratio effettiva della norma: agevolare il lavoro dipendente (e assimilato) e quello autonomo, nient’altro.

L’Agenzia delle Entrate, a sostegno di questa argomentazione, produce alcune considerazioni. In particolare, gli elementi che farebbero decadere il socio amministratore della Srl unipersonale, nel caso affrontato, sarebbero i seguenti:

  • l’entità del compenso, quale reddito assimilato al lavoro dipendente, è aleatoria e variabile poiché dipende esclusivamente dai risultati economici della società di cui l’amministratore è al contempo l’unico socio che, in tale veste, dovrebbe invece veder remunerato il capitale investito sotto forma di partecipazione agli utili;
  • il compenso è determinato in assenza di un vincolo di subordinazione dell’amministratore unico e/o assoggettamento all’altrui potere direttivo;
  • il compenso è determinato, in relazione all’attività gestoria, in mancanza di una volontà distinta rispetto a quella esprimibile dall’organo societario.

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