Docenti e ricercatori rimpatriati: nuova Circolare AdE

di Michele Aquilino
Docenti e ricercatori rimpatriati

L’Agenzia delle Entrate fornisce il proprio punto di vista sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 sulle agevolazioni per docenti e ricercatori che rientrano in Italia. Chiarimenti per chi ha trasferito la residenza in Italia prima del 2020.

Con la Circolare 17/E del 25 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate fornisce la propria lettura e relativi chiarimenti sulle novità contenute nella Legge di Bilancio 2022 in tema di agevolazioni riconosciute a docenti e ricercatori rimpatriati.

Ecco dunque il punto su:

  • ambito di applicazione della norma;
  • opzione per l’estensione del beneficio;
  • requisiti previsti per l’agevolazione;
  • modalità per esercitare l’opzione;
  • il caso di ricercatori e docenti che fruivano dell’agevolazione al 31 dicembre 2019.

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Ambito di applicazione della norma

Il comma 1 dell’articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 prevede che:

“Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato”.

L’agevolazione si applica nel periodo d’imposta in cui il docente o ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre periodi d’imposta successivi (cinque, a decorrere dal 2020), sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

Maggior durata dell’agevolazione

La durata dell’agevolazione per docenti e ricercatori rimpatriati risulta maggiore nei seguenti casi. Essa infatti si applica:

  • nel periodo d’imposta in cui il ricercatore o docente trasferisce la residenza fiscale nel territorio dello Stato e nei sette periodi d’imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori con un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo e nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia della residenza o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;
  • per i docenti e ricercatori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, nel periodo d’imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente nel territorio dello Stato e nei dieci periodi d’imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato;
  • per i docenti o ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, nel periodo d’imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente nel territorio dello Stato e nei dodici periodi d’imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

Attenzione: tali disposizioni, originariamente, erano valide solo per chi è diventato/ritornato fiscalmente residente in Italia a partire dal periodo d’imposta 2020. È disposto inoltre che gli italiani che ritornano residenti dal periodo 2020 godono delle agevolazioni di cui sopra anche se non risultavano iscritti all’AIRE. In questo caso, tuttavia, è richiesta la residenza in altro ai sensi di una convenzione contro la doppia imposizione.

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Docenti e ricercatori rimpatriati: opzione per l’estensione del beneficio

La legge di bilancio 2022 introduce la possibilità per i docenti e i ricercatori rientrati fiscalmente in Italia fino al 2019 di optare per l’estensione dell’applicazione del regime di favore fino a otto, undici o tredici periodi di imposta complessivi, previo versamento di un importo determinato dalla norma.

Tale possibilità riguarda, in particolare, i docenti e i ricercatori che siano stati iscritti all’AIRE o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza fiscale prima dell’anno 2020 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultino beneficiari del regime previsto dal citato articolo 44 del decreto legge n. 78 del 2010.

In particolare, possono fruire del regime agevolato i docenti e i ricercatori che hanno:

  • almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo o che diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia della residenza ai sensi dell’articolo 2 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, dal primo periodo d’imposta di trasferimento in Italia e per i sette successivi;
  • almeno due figli minorenni o a carico anche in affido preadottivo, dal primo periodo d’imposta di trasferimento in Italia e per i dieci successivi;
  • almeno tre figli minorenni o a carico anche in affido preadottivo, dal primo periodo d’imposta di trasferimento in Italia e per i dodici successivi.

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I requisiti previsti per l’agevolazione

Aspetto molto importante è che i suddetti requisiti, richiesti per accedere al beneficio per gli ulteriori periodi di imposta previsti dalla norma, devono essere posseduti dai docenti e dai ricercatori al momento dell’esercizio dell’opzione.

Figli/o minorenni/e

Il requisito della presenza di almeno un figlio e/o tre figli minorenni anche in affido preadottivo, ad esempio, deve sussistere nel periodo di imposta in cui è effettuato il versamento. La circostanza per cui, successivamente, i figli diventino maggiorenni durante i periodi d’imposta di prolungamento degli incentivi, non determina la perdita dei benefici fiscali per l’intero periodo previsto.

Acquisto immobile

Nel caso di acquisto dell’unità immobiliare, il termine entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione va calcolato secondo il calendario comune, inteso come periodo decorrente da un qualsiasi giorno dell’anno e fino al giorno antecedente la conclusione dei 18 mesi successivi all’effettuazione del versamento (di cui al prossimo paragrafo). A tal fine non ha nessuna valenza la stipula del preliminare, bensì rileva unicamente la stipula del rogito.

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Docenti e ricercatori rimpatriati

Docenti e ricercatori rimpatriati: come esercitare l’opzione

L’opzione si perfeziona con il pagamento di un importo pari a:

  • il 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se al momento di esercizio della stessa il lavoratore soddisfa, alternativamente, specifici requisiti: ha almeno un figlio minorenne (anche in affido preadottivo) ovvero è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito, senza applicazione di sanzioni;
  • il 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se in tale momento il lavoratore ha almeno tre figli minorenni (anche in affido preadottivo) e diventa proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena – anche in tal caso – la restituzione del beneficio, senza applicazione di alcuna sanzione.

I docenti e ricercatori rimpatriati che hanno esercitato l’opzione possono fruire del regime agevolato per gli ulteriori periodi d’imposta nei quali mantengono la residenza fiscale in Italia. Essi perdono la possibilità di applicare il regime di favore a partire dal periodo d’imposta in cui viene meno tale requisito.

Le scadenze per il versamento

Il versamento degli importi stabiliti dalla norma deve avvenire in un’unica soluzione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione di cui all’articolo 44 del decreto legge n. 78 del 2010, che, per i soggetti che si sono trasferiti fiscalmente in Italia prima del 2020, coincide con la conclusione del terzo periodo d’imposta successivo a quello del trasferimento della residenza fiscale in Italia.

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo. Per coloro i quali il primo quadriennio di fruizione dell’agevolazione si è concluso entro il 31 dicembre 2021, il versamento va effettuato entro il 27 settembre 2022 (180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento).

Comunicazione al datore di lavoro

I docenti e i ricercatori rimpatriati lavoratori dipendenti, a condizione che mantengano la residenza fiscale in Italia, possono esercitare l’opzione mediante la presentazione di una richiesta scritta al datore di lavoro. La richiesta va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo quadriennio di fruizione dell’agevolazione. Per coloro i quali tale quadriennio si è concluso entro il 31 dicembre 2021, lopzione deve essere effettuata entro il 27 settembre 2022. Il datore di lavoro opera le ritenute sul 10 per cento degli emolumenti erogati, nel caso di lavoratori che, al momento dell’opzione, abbiano comunicato di essere in possesso dei requisiti e di soddisfare le condizioni per l’applicazione delle rispettive misure di detassazione del reddito di lavoro dipendente e assimilati.

I docenti e ricercatori rimpatriati che esercitano un’attività di lavoro autonomo comunicano l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale hanno effettuato il versamento degli importi del 10% o del 5% dei redditi di lavoro agevolabili prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.

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Ricercatori e docenti che fruivano dell’agevolazione al 31 dicembre 2019

Nel definire i soggetti che possono esercitare l’opzione in esame la norma stabilisce che deve trattarsi di docenti e ricercatori che siano stati iscritti all’AIRE o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 beneficiavano del regime di favore in commento.

Pertanto, la predetta opzione può essere esercitata anche dai docenti e dai ricercatori per i quali il regime di favore è terminato nei periodi d’imposta 2019 o 2020 a condizione, tuttavia, che soddisfino, all’atto dell’opzione, i requisiti di cui al comma 5-ter dell’articolo 5 del decreto Crescita.

In relazione a tali fattispecie, tenuto conto che la disposizione di cui al citato comma 5-ter è entrata in vigore il 1° gennaio 2022, i docenti e ricercatori che hanno beneficiato del regime agevolato fino all’anno 2019 o all’anno 2020, potranno applicare il predetto regime solo a decorrere dall’anno di imposta 2022.

Il predetto comma 5-ter, infatti, rinvia al comma 3-ter dell’articolo 44 del decreto legge n. 78 del 2010 secondo cui il regime agevolato si applica nel periodo d’imposta in cui il ricercatore o docente trasferisce la residenza nel territorio dello Stato e nei periodi d’imposta successivi.

Alcuni esempi di calcolo

Pertanto, i periodi d’imposta oggetto dell’agevolazione, per effetto dell’esercizio dell’opzione prevista dalla norma, devono essere computati a partire dal periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

Ad esempio, un soggetto che sia fiscalmente rientrato in Italia nel 2016, che ha fruito del beneficio fino al periodo di imposta 2019, all’atto dell’opzione nell’anno 2022, in presenza di un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o che è proprietario, o ne diventerà, di un immobile residenziale entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione (ai sensi dell’articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2021, n. 234), può riattivare il beneficio dell’agevolazione dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, a compimento degli otto periodi d’imposta.

Invece, un soggetto che ha fruito del beneficio fino al periodo d’imposta 2020, in quanto rientrato fiscalmente in Italia nel 2017, all’atto dell’opzione nell’anno 2022, in presenza di due figli minorenni, anche in affido preadottivo, può riattivare il beneficio dell’agevolazione dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2027, a compimento degli undici periodi d’imposta; nel caso di tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, all’atto dell’opzione nell’anno 2022 può ugualmente riattivare il beneficio dell’agevolazione dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2029, a compimento dei tredici periodi di imposta.

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