Fatture elettroniche: non detraibili fino alla “presa visione”

di Antonella Salzarulo
fatture elettroniche

Le fatture elettroniche non consegnate al recapito indicato dal committente e quindi messe a disposizione nell’area riservata si considerano ricevute dal destinatario solo a partire dal momento in cui c’è la “presa visione”. Questa la risposta ad un interpello da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Dal 2019 è diventata obbligatoria l’emissione della e-fattura, ovvero della fattura in formato elettronico, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia. A partire da questa data, tutti i contribuenti hanno abbandonato le fatture cartacee, fatta eccezione per alcune categorie che rispettavano alcuni requisiti come i contribuenti in regime forfettario. Tuttavia, a partire dal 2024 l’obbligo di convertirsi alle fatture elettroniche si estende a tutti i contribuenti.

Leggi di più: Obbligo fatturazione elettronica: dal 2024 vale per tutti

Dove consultare le fatture elettroniche?

Il portale Fatture e corrispettivi è un’apposita area del sito dell’Agenzia delle entrate, rivolta alle imprese e ai professionisti (soggetti titolari di partita IVA). Attraverso questo portale, il contribuente può:

  • generare, trasmettere e conservare le fatture elettroniche;
  • consultare i dati delle fatture emesse e ricevute;
  • trasmettere e consultare i dati:
    • delle fatture transfrontaliere emesse e ricevute;
    • delle comunicazioni trimestrali di liquidazione periodica IVA;
    • dei corrispettivi.

Quindi, a prescindere dall’utilizzo o meno di un gestionale per la fatturazione elettronica, è possibile consultare le fatture ricevute direttamente dal portale Fatture e Corrispettivi sul sito dell’AdE. Questo è possibile poiché l’Anagrafe tributaria raccoglie i dati di ciascun soggetto mediante codice fiscale, partita iva, nome e cognome o ragione sociale , indirizzo e codice destinatario. Quest’ultimo è un sistema composto da 7 caratteri (alfanumerici) utilizzato al fine di identificare il ricevente di una fattura elettronica. Viene chiamato anche “codice SdI” (codice del “Sistema di interscambio”) che è il nodo di smistamento delle fatture elettroniche.

Leggi di più: Fatture e Corrispettivi: come consultare le fatture ricevute?

Cosa succede se le fatture elettroniche non arrivano al destinatario?

Può succedere che le fatture elettroniche non arrivino al destinatario, pur risultando corrette e trasmesse. Come bisogna comportarsi in questi casi? Al quesito ha prontamente risposto l’Agenzia delle Entrate. Vediamolo nello specifico.

Nell’interpello sottoposto all’Ade si fa riferimento a fatture elettroniche relative ad acquisti di beni e servizi effettuati e pagati nel 2021 e nel 2022. Per tali acquisti il prestatore ha emesso fatture elettroniche preoccupandosi di consegnare al committente anche una copia cartacea di cortesia. Tuttavia, le fatture elettroniche non sono state consegnate al recapito indicato dal committente. Le stese infatti sono state dirottate nelle messe a disposizione. L’AdE ha perciò specificato che, in questo caso, le fatture si considerano ricevute dal destinatario solo a partire dal momento in cui egli prende visione della fattura presso l’area riservata.

Detrazione dell’iva sulle fatture non recapitate

Pertanto, l‘Agenzia delle Entrate chiarisce che non è possibile detrarre l’iva sugli acquisti corrispondenti a fatture elettroniche messe a disposizione ma non visualizzate dal contribuente, in considerazione del fatto che la detrazione è ammessa solo quando:

  • si verifica l’esigibilità dell’imposta, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, primo periodo, Dpr 633/1972;
  • il cliente è in possesso della fattura.

Ma quando le fatture elettroniche finiscono nella sezione “messe a disposizione“? Nello specifico, ciò avviene quando:

  • il canale telematico non è attivo;
  • la casella Pec è piena;
  • mancata indicazione dell’indirizzo telematico (pec o codice destinatario).

In questo caso la fattura elettronica viene messa a disposizione del soggetto passivo nella propria area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, cui si può accedere mediante:

  • SPID;
  • CIE;
  • CNS.

Ovviamente, la data di ricezione della fattura ai fini fiscali sarà rappresentata dalla data di presa visione della stessa da parte del cessionario o committente.

Leggi di più: Fatture e Corrispettivi: come consultare le fatture attive?

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