Fase 2 e libera circolazione dopo il 4 maggio

di Michele Aquilino
Fase 2 e libera circolazione

Dal 4 maggio scatta la Fase 2. Non solo la riapertura di tante attività ma anche novità in tema di libera circolazione dei cittadini. Tantissimi i dubbi al riguardo. Sport, jogging, parenti, fidanzati, seconde case e molto altro. Autocertificazione sì o no? Cerchiamo di fare chiarezza

L’ultimo annuncio tv del premier Giuseppe Conte ha scatenato la consueta scia di polemiche. A destare scalpore – ancor più del calendario delle riaperture delle attività produttive – sono state le regole della Fase 2 in merito alla libera circolazione delle persone dal 4 maggio. Tanti dubbi e interrogativi hanno seguito anche la pubblicazione del dpcm 26 aprile 2020*. Proprio dal testo ufficiale, ma anche da alcuni chiarimenti del Governo, otteniamo le informazioni più importanti. Vediamo quali sono.

Leggi di più: Fase 2: il calendario delle riaperture

*tutto ciò che è riportato di seguito riguarda esclusivamente il dpcm 26 aprile 2020. È necessario poi considerare le eventuali prescrizioni contenute nelle molte ordinanze regionali emanate negli ultimi giorni.

Quando e come sarà consentito spostarsi?

Cominciamo con una premessa molto chiara: anche dal 4 maggio restano vietati gli spostamenti da una regione all’altra, sia con mezzi pubblici sia con mezzi privati. Previste solo limitate eccezioni per i seguenti motivi:

  • comprovate esigenze lavorative;
  • assoluta urgenza;
  • motivi di salute;
  • rientro presso il proprio domicilio, abitazione, residenza.

Stando dunque alla lettera del dpcm, è consentito recarsi presso la propria casa vacanze che non risulti come residenza. La norma prevede infatti la possibilità di rientro anche presso la propria abitazione (dunque non necessariamente la residenza), aggiungendo che è consentito “in ogni caso” (art. 1, c. 1, lettera a).

La situazione cambia invece per gli spostamenti all’interno della regione. In questo caso si può andare da un comune ad un altro per i 4 motivi visti sopra, più un’aggiunta (da ricomprendere fra gli spostamenti per necessità, secondo le FAQ del Governo pubblicate il 2 maggio):

  • incontrare congiunti.

La definizione di congiunti nella legge italiana comprende “gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti” (art. 307, c. 4 c.p.). Dal Governo – per il momento in via ufficiosa – sono giunte rassicurazioni sul fatto che ai congiunti sono equiparati anche i fidanzati e, in generale, tutti coloro con cui ci sia uno stabile legame affettivo.

È poi evidente che, all’interno del proprio comune, sarà possibile recarsi presso le attività commerciali aperte. Ci sono nuove aperture rispetto a supermercati, farmacie, edicole, banche, tabaccai, già aperti nel periodo attuale. Dal 4 maggio, infatti, sarà possibile anche recarsi presso bar e ristoranti per acquistare prodotti da asporto. Il consumo non potrà avvenire né all’interno del locale né nelle immediate vicinanze, per evitare assembramenti.

Leggi di più: Elenco completo delle attività aperte dal 4 maggio

Fase 2 e libera circolazione: autocertificazione sì o no?

L’obbligo dell’autocertificazione è uno fra i temi che ha creato più dubbi. Prima però partiamo da un punto fermo su cui il decreto parla molto chiaro. Gli spostamenti, in ogni caso, dovranno avvenire seguendo le consuete norme di sicurezza. Che si tratti di visite ad un congiunto, acquisti al supermercato o altro, sarà comunque assolutamente obbligatorio il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Fondamentale anche indossare una mascherina (anche una semplice chirurgica) per evitare di diffondere il contagio; raccomandazione che diventa obbligo assoluto nei luoghi chiusi accessibili al pubblico (es. mezzi di trasporto pubblico ed esercizi commerciali). Resta centrale anche l’igiene personale, così come l’utilizzo di guanti monouso, per ridurre al massimo il rischio di contrarre l’infezione da Covid-19.

Rimanendo dunque in tema di comportamenti da assumere durante gli spostamenti, veniamo all’autocertificazione. L’ultimo dpcm non specifica nulla in proposito. A rigor di logica, comunque, bisogna ritenere che l’obbligo di usarla rimanga, dato il fatto che le uscite restano legate a motivi specifici che ognuno sarà tenuto a certificare. Le FAQ del 2 maggio chiariscono che è necessario sempre certificare i motivi dei propri spostamenti, perciò risulta ancora necessaria l’autocertificazione. Viene anche riconosciuta la possibilità di comprovare l’esigenza in modi diversi dall’autocertificazione: gli spostamenti per lavoro, ad esempio, possono essere giustificati esibendo tesserini o altra documentazione fornita dal datore di lavoro.

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Si potrà fare jogging e altre attività sportive?

Capitolo sport. Se le attività meramente ludiche e ricreative restano vietate all’aperto, saranno invece consentite le attività sportive e le attività motorie. Tali attività dovranno essere comunque svolte individualmente. Sarà consentita la presenza di un accompagnatore solo per i minori e per persone non autosufficienti. Anche per il jogging e le attività sportive in genere resta l’obbligo assoluto di mantenere la distanza interpersonale:

  • di almeno 2 metri per le attività sportive;
  • di almeno 1 metro per le semplici attività motorie.

Dal 4 maggio riprenderanno anche gli allenamenti, a porte chiuse, degli atleti professionisti e non. I soggetti che saranno autorizzati a tali attività sono soprattutto coloro che dovranno presumibilmente rappresentare l’Italia alle prossime Olimpiadi di Tokyo (che inizieranno a luglio 2021) o che saranno impegnati in altri eventi sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale. Gli atleti in questione sono individuati e segnalati da:

  • CONI;
  • Comitato Italiano Paralimpico;
  • singole federazioni sportive nazionali.

Anche in questi casi no assembramenti e obbligo del rispetto della distanza interpersonale. Il decreto prevede espressamente anche la chiusura dei comprensori sciistici.

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Fase 2 e libera circolazione: tutte le attività vietate o limitate

Detto di ciò che sicuramente si potrà fare, veniamo a molte delle attività per cui il decreto indica un preciso divieto oppure delle limitazioni:

  • assoluto divieto di uscire di casa per tutti i soggetti in quarantena nonché per quelli con sintomatologia respiratoria e febbre maggiore a 37,5° C;
  • vietate le attività ludiche e ricreative all’aperto, le competizioni sportive e l’accesso ai comprensori sciistici;
  • non consentite manifestazioni organizzate, eventi e spettacoli culturali, fieristici e religiosi (i luoghi di culto sono aperti e accessibili nel rispetto del distanziamento sociale, senza svolgimento di funzioni liturgiche);
  • consentite cerimonie funebri, all’aperto ove possibile, alla presenza dei soli congiunti del defunto (massimo 15);
  • sospese le attività di formazione e istruzione di ogni ordine e grado (eccezion fatta per i corsi di formazione specialistica in medicina generale e per la formazione specialistica di medicina e professioni sanitarie);
  • sospesi viaggi di istruzione, uscite guidate, iniziative di scambio e gemellaggio;
  • chiusi centri scommesse, sale slot, palestre, centri benessere e centri termali;
  • vietati congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali che coinvolgono personale sanitario o personale impiegato nei servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità;
  • sospesi gli esami per il conseguimento della patente di guida.

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