Domanda Cassa Integrazione per Covid-19: come funziona

di Francesco Aquilino
domanda cassa integrazione

Tantissime imprese costrette alla chiusura a causa del Coronavirus. Altre soffrono una contrazione del lavoro. A tal fine sono diverse le misure messe in campo dal Governo a sostegno di imprese e dipendenti. Scopri come presentare la domanda per godere della Cassa Integrazione Ordinaria, dell’assegno ordinario o della Cassa Integrazione in Deroga per l’emergenza Covid-19.

Il decreto “Cura Italia” ha introdotto diverse misure per fronteggiare gli effetti negativi dell’emergenza Coronavirus. Previste misure a sostegno delle famiglie, dei lavoratori autonomi, delle imprese in attività, ma anche e soprattutto delle imprese costrette alla chiusura a causa delle restrizioni. Proprio in questo senso il Governo ha esteso il campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga. Scopriamo quindi come è possibile accedere a queste misure di sostegno al reddito e chi ne ha diritto.

Cassa Integrazione Ordinaria con causale “COVID-19 nazionale”

Chi vi può accedere

Possono presentare la domanda le imprese:

  • industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
  • dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
  • addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
  • industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
  • produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
  • addette agli impianti elettrici e telefonici;
  • addette all’armamento ferroviario;
  • industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
  • industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
  • artigiane e industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo.

A queste si aggiungono inoltre le cooperative:

  • di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
  • agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Possono sospendere il programma di CIGS e accedere alla CIGO anche le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario.

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Come fare domanda

È possibile presentare la domanda con le consuete modalità, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane, utilizzando la nuova causale “COVID-19 nazionale”. Non è richiesto alcun tipo di prova o relazione tecnica. Le aziende dovranno quindi allegare alla domanda il solo elenco dei lavoratori beneficiari. Possono richiedere l’integrazione salariale anche le imprese che in precedenza hanno presentato una uguale domanda, che sarà in seguito automaticamente annullata. La causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevale sulle precedenti.

Numerose le agevolazioni per la fase istruttoria:

  • non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
  • non si tiene conto dei limiti delle 52 settimane nel biennio mobile, dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile e di 1/3 delle ore lavorabili;
  • i periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste;
  • non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;
  • il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Oltre all’ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.

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Assegno ordinario

Per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale è possibile l’accesso allo strumento dell’assegno ordinario. La domanda:

  • potrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa;
  • deve essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente on line sul sito www.inps.it, avvalendosi dei servizi per “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, selezionando la causale “COVID-19 nazionale”;
  • può essere presentata senza allegarvi scheda causale o altra documentazione probatoria;
  • è valida anche con accordo sindacale stipulato successivamente alla presentazione della stessa;
  • può essere presentata anche se ne è già stata presentata una precedente (che viene automaticamente annullata);
  • per i fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione), la domanda dovrà essere presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all’INPS.

Le modalità di pagamento e le facilitazioni per la fase istruttoria sono le stesse descritte per la Cassa integrazione ordinaria.

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Cassa integrazione in deroga COVID-19

La misura indubbiamente più particolare e innovativa introdotta dal decreto “Cura Italia” è senza dubbio l’estensione della Cassa integrazione in deroga. La principale novità sta nel fatto che ad essa potranno accedervi anche le imprese che occupano fino a 5 dipendenti. Potranno accedervi, per un periodo massimo di 9 settimane, tutti i datori di lavoro del settore privato (compresi agricoltura, pesca e terzo settore) non rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà. Sono esclusi i datori di lavoro domestici e i lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020.

Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l’accordo sindacale, che può essere concluso anche in via telematica. Semplificazione invece per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, a cui non è richiesto alcun accordo sindacale.

Al fine di agevolare l’accesso al trattamento, non si applicano:

  • le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro;
  • il contributo addizionale;
  • la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.

Le domande di accesso devono essere presentate tramite il portale “Sintesi” alle Regioni (o alle Province autonome), che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. Le Regioni inviano poi all’Inps, tramite il Sistema Informativo dei Percettori (SIP), il decreto di concessione e la lista dei beneficiari. La prestazione è erogata esclusivamente con pagamento diretto al lavoratore. A tal fine il datore di lavoro dovrà inoltrare il modello “SR 41”.

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