Cumulabilità Superbonus 110% con altri bonus edilizi

di Filomena Salvato
Cumulabilità Superbonus 110%

Un’analisi sulla cumulabilità del Superbonus 110% con gli altri incentivi fiscali per interventi edilizi. Scopri come gestire nel modo corretto i vari bonus, al netto delle possibili criticità.

Siamo ormai giunti alla scadenza del 31 marzo 2021 (proroga disposta dal direttore dell’Agenzia delle Entrate con provv. n. 51374 del 22 febbraio 2021) entro cui comunicare le opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura in relazione alle spese per i lavori ammessi al Superbonus 110% (nonché ad alti interventi agevolabili) sostenute nel 2020. Tuttavia, vi sono ancora troppe incertezze dovute ad una disciplina complessa. Numerose sono infatti le insidie a cui prestare attenzione. Dopo un approfondimento sulle difficoltà emerse dall’esperienza pratica, analizziamo nel dettaglio gli aspetti legati alla cumulabilità del Superbonus 110% con gli altri bonus edilizi. Scopri come evitare di commettere banali errori. Ecco per te una semplice guida.

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Superbonus 110% e altri bonus edilizi: come goderne

Le spese relative a lavori ammessi al Superbonus 110%, così come quelle relative ad altri bonus edilizi, danno diritto a fruire di una detrazione. Il suo ammontare varia a seconda del tipo di intervento. Si va ad esempio dal 110% della spesa per il lavori ammessi al Superbonus, fino al 50% in caso di comuni lavori di ristrutturazione edilizia. Ad oggi è però possibile, in alternativa all’utilizzo diretto sotto forma di detrazione, optare per:

  • la cessione del credito, in cui il credito viene trasferito ad un terzo soggetto in cambio di pronta liquidità;
  • lo sconto in fattura, con la riduzione del pagamento dovuto in proporzione alla detrazione spettante (di conseguenza il credito d’imposta matura in capo al fornitore).

L’esercizio di queste due opzioni è possibile a fronte di un’apposita comunicazione da effettuare all’Agenzia delle Entrate, che va presentata esclusivamente in via telematica. L’Agenzia, entro 5 giorni dall’invio, rilascia la ricevuta di presa in carico o lo scarto. Il diritto alla detrazione segue il principio di cassa. Per tale motivo la comunicazione deve seguire l’emissione della fattura e il pagamento tramite bonifico per detrazioni fiscali.

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Le difficoltà operative legate al Superbonus

Fino ad oggi il Superbonus 110% non ha portato i risultati sperati. Sono ancora pochi i cantieri avviati. Le difficoltà, innanzitutto, derivano dalla normativa, per alcuni aspetti poco chiara. L’Agenzia delle Entrate, l’Enea e lo stesso legislatore stanno cercando ancora di definirne i dettagli e questo, naturalmente, comporta incertezza tra i professionisti. La normativa sul Superbonus, difatti, risulta più complessa rispetto a quella di altri bonus edilizi, anche in considerazione dell’ammontare del contributo. Una pratica così complessa comporta, perciò, ostacoli e timori. Infatti, si potrebbe facilmente incorrere in errori che comporterebbero la perdita del beneficio, oltre alle sanzioni.

Oltre a questo, numerose sono le difficoltà emerse in relazione alla procedura. Si pensi in tal senso alla complessità delle asseverazioni richieste ai tecnici per le eventuali opzioni di cessione del credito o sconto in fattura. Un altro ostacolo attiene all’aspetto finanziario. La disciplina prevede il riconoscimento dell’agevolazione solo a fronte di un primo SAL pari ad almeno il 30% dei lavori. Perciò, il beneficiario è costretto ad anticipare la somma o a richiedere un finanziamento ponte ad un istituto di credito. Viceversa, in caso di sconto in fattura, un eguale problema sorge in capo all’impresa esecutrice. Tutto questo, per quanto comprensibile in virtù dell’importanza della sua consistenza, sta limitando in maniera importante il ricorso alla misura.

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Cumulabilità Superbonus 110%

Cumulabilità del Superbonus 110% con gli altri bonus edilizi: quando è possibile

Tra gli aspetti a cui prestare attenzione vi è senza ombra di dubbio quello della cumulabilità del Superbonus 110% con altre agevolazioni fiscali. Infatti, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, laddove su uno stesso immobile vengano eseguiti contemporaneamente più interventi, è possibile cumulare le diverse detrazioni a cui questi danno diritto. Ma, per quanto può apparentemente sembrare tutto facile, bisogna prestare attenzione a cosa si intende per cumulabilità di interventi agevolabili.

Dalla guida dell’Agenzia delle Entrate si evince che “qualora si realizzino più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione, nell’ambito di ciascun limite di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione”. Inoltre, nella circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, L’Agenzia fa una distinzione tra cumulo e sovrapposizione degli interventi agevolabili:

  • per cumulo si intende la circostanza in cui, durante lo stesso intervento, vengono effettuati lavori che rientrano in diverse agevolazioni fiscali;
  • si ha, invece, sovrapposizione quando lo stesso lavoro rientra in diverse agevolazioni fiscali, ma è possibile godere di una sola di esse.

In base a quanto esposto, il contribuente deve dunque chiedere all’impresa ed al professionista la distinzione fisica dei documenti di spesa riferiti ai diversi interventi. Inoltre, egli deve effettuare pagamenti distinti per ciascun documento, rispettando gli adempimenti correlati alle singole agevolazioni.

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