Canone TV speciale 2023: soggetti obbligati e importi

di Francesco Aquilino
canone tv speciale 2023

Se possiedi una TV o una radio in un esercizio pubblico, sei tenuto al pagamento del canone TV speciale. Il mancato pagamento di questa imposta comporta la comminazione di sanzioni da parte della Guardia di Finanza. Scopri quali soggetti sono obbligati al pagamento, i casi di esonero, come stipulare il canone, importi da pagare, le modalità di pagamento e le scadenze.

Il canone TV speciale è un’imposta, sebbene sia comunemente definito come abbonamento. Il pagamento è dovuto da tutti soggetti che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio-televisive all’interno di esercizi pubblici, locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto. Sono tenute al pagamento, ad esempio, anche le comunità religiose e le Case di Riposo. Il canone non è dovuto per i computer privi di sintonizzatore. Essi, infatti, consentono la visione dei programmi TV via Internet e non attraverso il segnale digitale terrestre o satellitare. Ecco per te una guida completa sul canone TV speciale per l’anno 2023.

Canone TV speciale 2023: categorie di soggetti obbligati

I soggetti obbligati al pagamento del canone TV speciale per l’anno 2023 sono divisi per categorie. Eccole di seguito:

  • alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari a o superiore a cento (Categoria A);
  • alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso (Categoria B);
  • alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari (Categoria C);
  • alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici (Categoria D);
  • strutture ricettive richiamate nelle precedenti categorie, ma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; istituti scolastici non esenti dal canone (Categoria E).

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Casi di esonero

Hanno invece diritto all’esonero dal pagamento del canone speciale:

  • le scuole materne statali e non statali ma autorizzate, le scuole elementari statali o parificate, le scuole di istruzione secondaria ed artistica di ogni grado statali pareggiate e legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione superiore e le Università (questi soggetti hanno diritto ad una licenza gratuita per la detenzione di TV e radio a soli fini didattici);
  • i centri sociali diurni per anziani gestiti da ONLUS, da associazioni o enti di promozione sociale, da fondazioni o enti di patronato, da organizzazioni di volontariato (nonché da altri soggetti operanti nel settore dei servizi sociali per anziani);
  • gli enti assistenziali posti alle dipendenze delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali nonché gli enti culturali dipendenti dallo Stato e dalle province.

Canone TV speciale 2023: gli importi dovuti categoria per categoria

In caso di avvio di nuove attività, prima di versare gli importi dovuti è bene rivolgersi alla sede RAI competente per territorio, comunicando:

  • il tipo di utenza (TV o radio);
  • mese di installazione dell’apparecchio;
  • qualora l’apparecchio si trovi in un esercizio pubblico è necessario specificarne il tipo (ad esempio: bar, ristorante, ecc.), la categoria e la denominazione dello stesso;
  • solo per le strutture ricettive (alberghi, pensioni, residence, villaggi turistici, ecc.) bisogna comunicare il numero di stelle, il numero delle camere ed il numero degli apparecchi TV.

Sulla base delle indicazioni fornite, l’Ufficio competente provvede ad inviare un bollettino postale intestato a RAI Radiotelevisione Italiana. Lo stesso riporta l’importo da versare. A seguito del versamento viene assegnato un numero di canone TV speciale. Per gli esercizi pubblici, inoltre, l’intestatario del canone deve obbligatoriamente essere il titolare della licenza. Puoi richiedere l’attivazione di un nuovo canone speciale anche al numero verde 800.938.362

Il canone TV speciale può essere pagato annualmente, semestralmente o trimestralmente nei termini di legge (31 gennaio per il pagamento annuale; 31 gennaio e 31 luglio per i pagamenti semestrali; 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre per le rate trimestrali) e, in mancanza di regolare disdetta, è tacitamente rinnovato.

Si riportano di seguito gli importi del canone TV speciale dovuti per il 2023, divisi per categoria:

CATEGORIAAnnuale (in €)Semestrale (in €)Trimestrale (in €)
A6.789,403.463,981.801,28
B2.036,831.039,20540,38
C1.018,40519,58270,18
D407,35207,82108,07
E203,70103,9354,03

L’importo del canone per la sola radiodiffusione è uguale per tutte le categorie: € 29,94 con pagamento annuale, € 15,28 ogni sei mesi o € 7,95 ogni tre mesi.

Modalità di rinnovo e deducibilità degli importi

I versamenti di rinnovo del canone speciale devono essere effettuati in uno nei seguenti modi:

  • tramite carta di credito, con il Sistema Direct link fornito da Intesa San Paolo S.p.A. (per avviare la procedura contattare il numero verde 800.938.362);
  • presso qualsiasi Ufficio Postale sul bollettino di c/c postale 2105 inviato dalla RAI o, in mancanza, richiesto alla sede regionale della RAI competente per territorio;
  • con domiciliazione bancaria precedentemente disposta su moduli inviati dalla RAI (l’addebito del canone è previsto solo in forma annuale);
  • tramite bonifico bancario/postale indicando il codice IBAN: IT75O0760101000000000002105 (inserendo nella causale: il numero di abbonamento; nome e cognome o ragione sociale; indirizzo; codice fiscale/partita Iva);
  • con carte di debito e di credito tramite POS presso gli sportelli degli Uffici Regionali.

L’importo pagato è comprensivo dell’IVA. Per l’eventuale recupero dell’imposta, quindi, è possibile considerare come fattura valida ai fini fiscali la ricevuta del versamento effettuato tramite il bollettino prestampato e il modulo SBF della domiciliazione bancaria. Ciò in quanto, come confermato dall’Agenzia delle Entrate, la normativa sulla fatturazione elettronica non trova applicazione in materia di canone speciale.

La parte restante al netto dell’IVA è deducibile. Alle imprese è richiesto, inoltre, di indicare nella dichiarazione dei redditi il numero di canone assegnato.

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Tassa di concessione governativa

I possessori di apparecchiature radio o TV, fatta eccezione per quelli riguardanti gli albergatori, esercizi pubblici, le ONLUS e le associazioni sportive dilettantistiche, sono soggetti a tassa di concessione governativa per ogni anno solare e per ogni canone a loro intestato.

Il pagamento (da effettuare con versamento sul c/c postale 8003, intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse Concessioni Governative indicando il codice tariffa 7616) ammonta a 0,70 euro per ogni apparecchio radio ed a 4,13 euro per ogni apparecchio TV. Gli importi aumentano invece per gli apparecchi utilizzati a bordo di navi: 20,00 euro per ogni radio; 34,00 euro per ogni TV in bianco e nero; 236,00 euro per ogni TV a colori.

Disdetta e sanzioni per mancato pagamento

Nel caso in cui non siano più detenuti apparecchi radiotelevisivi, è possibile comunicare la disdetta dal canone TV speciale. A tal fine è necessario inviare alla sede RAI competente per territorio una raccomandata con ricevuta di ritorno. Se la comunicazione è effettuata entro il 30 giugno, la disdetta decorre dal 1° luglio. Se la comunicazione è effettuata tra il 1° luglio e il 31 dicembre, la disdetta decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo.

I soggetti obbligati e non in regola con i pagamenti sono tenuti a pagare il relativo canone con l’aggiunta degli interessi calcolati al tasso legale e delle spese per la riscossione coattiva eventualmente promossa dalla Amministrazione Finanziaria. Il versamento in questione va effettuato usando il bollettino allegato alla richiesta di pagamento inviata dalla RAI. Il mancato pagamento del canone speciale può essere accertato dalla Guardia di Finanza, che procederà a comminare una sanzione amministrativa compresa tra euro 103,29 ed euro 516,45.

Per chiedere assistenza e risolvere problematiche attinenti il canone TV speciale, è possibile prenotare un appuntamento telefonico sul sito www.prontolarai.it.

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