Caldaie 110%: i sistemi centralizzati in condominio

di Alessandro De Adamo
caldaie 110%

Ancora un aspetto particolare legato alla fruizione del Superbonus 110%. Il caso delle caldaie in presenza di sistemi centralizzati condominiali. Vediamo insieme regole e aspetti pratici.

Un focus interessante sulle caldaie e sull’agevolazione al 110% riguarda il caso dei sistemi centralizzati condominiali. L’art. 119 del D.L. 34/2020, al comma 1, lettera b) analizza il caso della sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti sulle parti comuni condominiali, con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria.

Cosa si intende per interventi sulle parti comuni condominiali? Si intende un qualsiasi intervento che preveda l’installazione di un impianto centralizzato, in sostituzione degli impianti di climatizzazione esistenti, a servizio delle singole unità esistenti nonché, ove necessario, anche di eventuali parti comuni.

Rientra in questo tipo di intervento, e dunque anche nei massimali di spesa previsti per i condomini, quello che comporta la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati con contabilizzazione del calore. È invece esclusa la trasformazione o il passaggio da impianti di climatizzazione invernale centralizzati per l’edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi. Vedasi in tal senso il Decreto 6 Agosto 2020 del MISE (il c.d. Decreto Requisiti Tecnici), all’Allegato A, punto 10.2.

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Quali sono i massimali di spesa?

Quali sono i massimali di spesa da considerare in merito alle caldaie per l’agevolazione al 110%? Ricordo che nei condomìni gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti hanno come massimale di spesa:

  1. 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per i condomini composti da massimo 8 unità immobiliari (vedasi l’art. 119 del D.L. 34/2020, al comma 1, lettera c);
  2. 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per i condomini composti da più di 8 unità immobiliari (vedasi l’art. 119 del D.L. 34/2020, al comma 1, lettera c).

L’installazione di un impianto centralizzato comporta spese ausiliarie, quali quelle relative all’adeguamento di sistemi di distribuzione (tubi), emissione (sistemi scaldanti) e regolazione (sonde, termostati e valvole termostatiche). Secondo la Circolare dell’8 agosto 2020, n. 24/E, punto 2.1, sono ammesse al Superbonus 110% anche tali spese, compreso quando siano relative ad opere insistenti sugli appartamenti privati.

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Caldaie 110% nei condomìni: gli eventuali interventi trainati

Potrebbe porsi il caso che il singolo condòmino voglia sostituire dei propri generatori d’aria calda fissi (es. climatizzatori dotati di inverter) oppure degli scaldacqua. Questi interventi coinvolgono la singola unità abitativa.

L’installazione di un impianto di condizionamento invernale o di uno scaldacqua a pompa di calore nei singoli appartamenti può essere considerato un intervento trainato, agevolabile al Superbonus 110%, anche qualora l’intervento trainante consista nella sostituzione di un impianto di riscaldamento centralizzato. Ovviamente, è agevolata la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di scaldacqua esistenti. Come ricordato dall’ENEA, nella FAQ ECOBONUS n. 5.D, non sono agevolabili quegli impianti che costituiscono invece integrazione od aggiunta di un impianto di climatizzazione invernale già esistente.

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Condizionatori estivi nei condomini: fruiscono del superbonus 110?

L’installazione di un impianto di condizionamento a pompa di calore nei singoli appartamenti, con esclusive funzioni di raffrescamento, non può essere considerato un intervento trainato, agevolabile al Superbonus 110%. Si noti, infatti, che l’articolo 119, comma 2, del D.L. 34/2020 (il c.d. decreto Rilancio), estende la maxi-aliquota di detrazione, a titolo di interventi trainati, a quelli di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 D.L. 63/2013. Tale norma agevola esclusivamente gli interventi afferenti agli impianti di climatizzazione invernale.

I singoli impianti di climatizzazione estiva, cioè i condizionatori per il raffrescamento, non sono quindi agevolabili.

A sua volta, invece, il Superbonus 110% si applica agli impianti di raffrescamento condominiali, e dunque come intervento trainante e non trainato.

Nonostante manchi un chiarimento ufficiale dell’ENEA o dell’Agenzia delle Entrate, ricordo che il problema si pone per gli impianti di condizionamento con esclusive funzioni di raffrescamento. Viceversa i condizionatori dotati di split sono considerabili come impianti di riscaldamento o impianti di climatizzazione invernale. Infatti, in base al D.Lgs. 48/2020, richiamato dalla Circolare del 22 dicembre 2020, n. 30/E, al punto 4.5.1, per impianti di riscaldamento o impianti di climatizzazione invernale si intendono il “complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dellaria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere aumentata”. Quel che conta, dunque, è la capacità dell’impianto di generare calore, anche se di fatto poi venga utilizzato per il raffrescamento.

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