Trasmissione dati al Sistema TS su base mensile dal 2021

di Michele Aquilino
trasmissione dati al sistema ts

Dal 2021 importanti novità relative al Sistema TS. Non solo l’invio mensile, ma anche nuove tipologie di dati comunicare. Sarà vera semplificazione? Facciamo il punto della situazione.

Il recente Decreto 19 ottobre 2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze è intervenuto in modo netto sul Sistema Tessera Sanitaria. Stiamo parlando del sistema di trasmissione dei dati sanitari al Sistema TS introdotto dal 2016 per permettere la predisposizione delle dichiarazioni precompilate. L’invio è a carico di tutte le strutture e i professionisti (compresi dunque i medici che operano privatamente) che erogano prestazioni sanitarie. Tali prestazioni, infatti, danno diritto ad una detrazione del 19% in dichiarazione dei redditi (oltre una franchigia di 129,11 euro). Ricordiamo a tal proposito che dal 2020 ci sono regole molto precise sulle modalità di pagamento che consentono la detrazione.

Possiamo comprendere dunque come questo massiccio invio di dati da parte di tutti gli operatori nazionali del settore sanitario sia fondamentale per dar vita a delle dichiarazioni precompilate sempre più vicine e rispondenti alla realtà. Le novità introdotte con il recente decreto del MEF sono di vario tipo. Non è difficile pensare che il loro impatto sulla gestione di tante attività – professionali e non – sarà di non poco conto. A fronte di alcuni dubbi e di altri elementi invece molto chiari, non tardano ad arrivare numerose polemiche e lamentele. Per capirne l’origine, vediamo in dettaglio come funzionano le cose oggi e come funzioneranno dal 2021.

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Sistema TS: le regole già in vigore

Ecco un riepilogo del funzionamento attuale della trasmissione dei dati al Sistema TS come previste dal D.M. del 31 luglio 2015 e successive integrazioni.

1. Prestazioni da comunicare a carico degli iscritti OMCeO

Gli iscritti all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri sono tenuti ad effettuare la trasmissione dei dati quando effettuano una fra le seguenti prestazioni:

  • prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale esclusi gli interventi di chirurgia estetica;
  • visite mediche generiche e specialistiche o prestazioni diagnostiche e strumentali;
  • prestazioni chirurgiche ad esclusione della chirurgia estetica;
  • interventi di chirurgia estetica ambulatoriali o ospedalieri;
  • certificazioni mediche;
  • altre spese sostenute dagli assistiti, non comprese nell’elenco precedente.

2. I dati da comunicare

In ogni comunicazione, dunque per ogni prestazione, bisogna inserire i seguenti dati:

  • codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;
  • codice fiscale o partita Iva e cognome e nome o denominazione del soggetto di cui all’articolo 3, comma 3  D.Lgs. n. 175/2014;
  • data del documento fiscale che attesta la spesa;
  • tipologia della spesa;
  • importo della spesa o del rimborso;
  • data del rimborso.

3. Termini e modalità della trasmissione

L’invio dei dati appena visti può essere effettuato esclusivamente seguendo la procedura – a dire il vero abbastanza rapida ed intuitiva – sul sito istituzionale dedicato al Sistema TS, dopo aver effettuato l’accesso con le proprie credenziali. Tutte le prestazioni sanitarie erogate nel 2020 vanno comunicate entro e non oltre il 31 gennaio 2021.

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Trasmissione dei dati sanitari al Sistema TS: le novità previste per il 2021

Concentriamoci adesso sulle novità che scatteranno sulle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1° gennaio 2021.

Nuovi dati da trasmettere

Vediamo innanzitutto quali saranno i dati da comunicare per ogni prestazione effettuata. Ai dati già individuati più in alto, infatti, se ne aggiungono dei nuovi:

  • il tipo di documento fiscale (es. fattura o altra tipologia di documento)
  • l’aliquota o la natura Iva dell’operazione (es. esente)
  • l’indicazione dell’esercizio dell’opposizione da parte del cittadino.
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Diritto di opposizione

Nel momento in cui viene erogata la prestazione, ogni paziente ha diritto ad esprimere la propria volontà a non trasmettere i dati relativi all’operazione sanitaria che lo riguarda. Naturalmente, la mancata trasmissione impedisce l’inserimento della spesa nella propria dichiarazione precompilata.

A partire dal 2021, ogni operazione sarà comunque oggetto di trasmissione al Sistema TS. Resta comunque valido il diritto di opposizione del paziente, che però avrà effetti diversi. I dati relativi alla prestazione sanitaria, infatti, saranno trasmessi, ma senza l’indicazione del codice fiscale di chi ha esercitato il diritto di opposizione. Il dato acquisito dunque non servirà per la dichiarazione precompilata del paziente ma solo per finalità statistiche.

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Registratore telematico

Come previsto dall’art. 6 del decreto 19 ottobre 2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati sanitari al Sistema TS devono occuparsi della trasmissione dei corrispettivi giornalieri tramite l’utilizzo di un registratore di cassa telematico. Questa misura, che fin dai primi giorni ha scatenato dubbi e polemiche (molti si sono chiesti se gli studi medici debbano dotarsi di tale strumentazione), si riferisce però solamente ai soggetti che emettono documenti commerciali (ben più noti come scontrini), come ad esempio le farmacie.

Tale previsione non ha alcun effetto sulle prestazioni erogate direttamente dai medici nei confronti dei propri pazienti, dal momento che essi giustificano le proprie prestazioni con fattura. Sul punto sarebbe comunque auspicabile un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, volto a fugare qualsiasi dubbio.

Trasmissione dei dati su base mensile: semplificazione o complicazione?

Fra le novità introdotte a partire dal 1° gennaio 2021, quella che sta destando maggiore scalpore è senza dubbio la cadenza mensile delle comunicazioni da effettuare. Per le spese sanitarie sostenute dal 1° gennaio 2021, infatti, è previsto che la trasmissione al Sistema TS sia effettuata:

  • entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale (es. entro il 30 aprile 2021 per le prestazioni effettuate dal 1° marzo 2021 al 31 marzo 2021).

L’adempimento, di fatto, diventa molto più frequente. Qualunque operatore sanitario che lavori costantemente nell’arco dei 12 mesi, dovrà passare da una sola scadenza annua a 12 scadenze nell’arco dell’anno. Si tratta di un passaggio che graverà ulteriormente sugli operatori sanitari. Viene spontaneo chiedersi se questa novità si sposi col processo di semplificazione che si starebbe cercando di mettere in atto. In realtà, ciò che viene da pensare è che questo passaggio sarà propedeutico all’esperimento annunciato nei mesi scorsi dall’Agenzia delle Entrate di effettuare i prelievi fiscali mensilmente (e non più in una o due volte all’anno) nella maniera più automatizzata possibile.

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