Superbonus Caldaia 110%: quando c’è l’agevolazione?

di Alessandro De Adamo
superbonus caldaia

Fruibilità del Superbonus 110% per gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento. La caldaia rientra nell’agevolazione? Vediamo assieme i tipi di interventi ammessi, i paletti esistenti ed i limiti alla cumulabilità.

Una fra le domande più ricorrenti riguarda l’applicabilità del Superbonus alla caldaia. In quest’ottica, si evidenzia che l’art. 119 del D.L. 34/2020 (il c.d. Decreto Rilancio) ha previsto in caso di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti la possibilità di fruire del Superbonus 110%.

Da notare come in primis l’intervento debba necessariamente comportare la sostituzione del generatore di calore e solamente in via ausiliaria può eventualmente comprendere anche opere di sostituzione o modifica sulla rete di distribuzione, sui corpi di emissione e di controllo dell’intero impianto.

Ad ogni modo, non tutti i nuovi impianti di riscaldamento possono usufruire del Superbonus 110% sulla caldaia. Si riporta in tal senso un’apposito elenco dettagliato estratto dal Decreto 6 Agosto 2020 del MISE (il c.d. Decreto Requisiti Tecnici), all’Allegato B.

Tipo di interventoNatura dell’interventoDescrizione
Nuova caldaia a condensazione (a gas)Trainante o trainato a seconda della circostanzaCaldaie a condensazione con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d’ambiente maggiore o uguale al 90%
Nuovi generatori d’aria calda a condensazione (a gas)TrainatoSostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d’aria calda a condensazione
Nuovi impianti a pompa di calore (elettrici e facoltativamente geotermici)Trainante o trainato a seconda della circostanzaSostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza, abbinati ad eventuali sistemi geotermici a bassa entalpia
Nuovi impianti ibridi (mix tra gas ed elettricità)Trainante o trainato a seconda della circostanzaSostituzione, integrale o parziale, di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi
Nuovi microcogeneratori (a gas)Trainante o trainato a seconda della circostanzaSostituzione, integrale o parziale, di impianti di
climatizzazione invernale con Microcogeneratori, cioè sistemi che consentono il recupero contemporaneo di elettricità e calore
Nuovi scaldacqua a pompa di calore (elettrici)Trainante o trainato a seconda della circostanzaSostituzione di scaldacqua con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria
Nuovi generatori di calore alimentati da biomasse (legna o pellets)TrainatoInstallazione, di impianti di climatizzazione
invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
Nuovi generatori di calore ad alta efficienza alimentati da biomasse (legna o pellets)Trainante per i soli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari indipendenti situate all’interno di edifici plurifamiliari (NO per i condomini)Sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle
individuata ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186

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Superbonus Caldaia 110%: limiti alla cumulabilità

Gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti hanno come massimale di spesa, per gli interventi trainanti, il limite di:

  1. 30.000 euro negli edifici unifamiliari o nelle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno (vedasi l’art. 119 del D.L. 34/2020, al comma 1, lettera c);
  2. 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per i condomini composti fino otto unità immobiliari (vedasi l’art. 119 del D.L. 34/2020, al comma 1, lettera c);
  3. 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per i condomini composti da più di otto unità immobiliari (vedasi l’art. 119 del D.L. 34/2020, al comma 1, lettera c).

Con riferimento al numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio dei condomini, concorrono alla determinazione della spesa massima ammissibile anche le pertinenze non servite dall’impianto termico (Circolare del 22 dicembre 2020, n. 30/E, punto 4.4.5), anche se fisicamente non possono essere oggetto di lavori che usufruiscono del beneficio fiscale.

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I massimali previsti

Gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti hanno come massimale di spesa, per gli interventi trainati, il limite di:

  1. 30.000 euro nella generalità dei casi;
  2. 100.000 euro per i soli microcogeneratori.

L’art. 119 del D.L. 34/2020 stabilisce poi che su una stessa unità abitativa è possibile la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria.

La norma parla al plurale. Pertanto, qualora un’unità abitativa sia dotata di più impianti, come ad esempio una caldaia ed un condizionatore, lintervento che dà diritto a fruire del Superbonus 110% può coinvolgere entrambi gli impianti, fermo restando che sussiste un unico massimale di spesa di 30.000 euro. Non è possibile usufruire del cumulo del massimale in caso di coesistenza di due o più impianti nell’unità immobiliare.

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Caldaie 110%: quando un impianto di climatizzazione invernale si considera esistente?

Per fruire del Superbonus 110% è necessario che l’impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria, sia presente nell’immobile oggetto di intervento. Secondo la Circolare del 22 dicembre 2020, n. 30/E, punto 4.5.1, inoltre, sono considerati come impianti di riscaldamento esistenti pure le stufe a legna o a pellet, i caminetti e i termocamini, purché fissi.

E come risolvere il problema legato all’assenza dei libretti d’impianto? È infatti più che scontato che la maggior parte degli impianti di riscaldamento elencati nel paragrafo precedente non siano dotati di libretto di impianto. In tal caso, dunque, la dimostrazione dell’esistenza dell’impianto va provata dal termotecnico con:

  • una relazione dettagliata che ne calcoli la potenzialità attuale sulla base della letteratura tecnica a disposizione,
  • una cospicua documentazione fotografica dei dispositivi che compongono l’impianto.

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