Spese psicoterapia detraibili senza prescrizione medica

di Antonella Salzarulo
spese psicoterapia detraibili

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti importanti in tema di detrazioni fiscali. Sì alla detrazione delle spese per psicoterapia anche in assenza di una preventiva prescrizione medica.

Le spese sanitarie destano da sempre un grande interesse per la loro detraibilità IRPEF. Acquisto di farmaci, visite specialistiche, analisi ed esami di laboratorio: sono tante le prestazioni e le occasioni da gestire correttamente al fine di godere del beneficio fiscale. Non di rado talune situazioni sono state al centro di dubbi e interpretazioni, così come non sono mancate importanti novità normative anche nel recente passato. Basti pensare alla questione relativa alla tracciabilità dei pagamenti. Proprio di recente, l’Agenzia delle Entrate, tramite la propria rivista online FiscoOggi, ha fornito chiarimenti sulle spese di psicoterapia: quando sono detraibili?

Vediamo dunque insieme in cosa consiste la detrazione per spese sanitarie, quando è consentita e con un focus specifico sulle spese di psicoterapia, oggetto delle recenti indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.

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Il quadro sulle detrazioni per spese sanitarie

Le spese sanitarie, comprese quelle per l’acquisto di farmaci, sono detraibili nella dichiarazione dei redditi 2020 al 19% per l’importo eccedente la franchigia di 129,11 euro. Ma… attenzione! L’Agenzia delle Entrate ha specificato che la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale in cui devono essere indicati:

  • il codice fiscale del destinatario;
  • la natura, 
  • la quantità dei prodotti acquistati;
  • il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale;

così come indicato nel Testo Unico delle imposte sui redditi all’art 10, comma 1, lett.b).

L’indicazione della natura e qualità dei beni serve per riconoscere se il bene è detraibile o meno. Infatti, danno diritto alla detrazione le spese relative a:

  • Farmaci, medicinali e altre abbreviazioni simili;
  • Aic (codice di autorizzazione all’immissione in commercio): si tratta di un codice a barre utilizzato per motivi di privacy al posto del nome del farmaco;
  • Omeopatici;
  • Ticket: si riferisce ai medicinali erogati unicamente dal servizio sanitario e pertanto detraibili;
  • Preparazione galenica: si tratta di medicinali preparati in base ad una prescrizione medica specifica;
  • SOP-OTC, come i medicinali da banco;
  • Medicinali fitoterapici: sono medicinali che contengono solo sostanze attive vegetali.

Non sono detraibili invece:

  • gli integratori alimentari:
  • i parafarmaci.

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Obbligo di tracciabilità dei pagamenti: una novità dal 2020

A partire dal Modello Redditi 2021, sono diventate detraibili solo le spese “tracciabili” e cioè pagate mediante bonificocarta di credito, bancomat e assegno. Restano escluse dall’obbligo di tracciabilità del pagamento le spese sanitarie relative:

  • all’acquisto di medicinali;
  • all’acquisto di dispositivi medici;
  • a prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o dalle strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.

Invece, per quanto riguarda le prestazioni sanitarie rese da strutture private non convenzionate (ad esempio il dentista o altro studio medico non convenzionato), il pagamento tracciabile sarà requisito di validità per la detrazione della spesa sanitaria.

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Spese per psicoterapia: cosa fare per godere della detrazione?

In quali casi le spese per psicoterapia sono detraibili? Fermo restando che anche per queste prestazioni sanitarie sono valide le premesse viste finora, l’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito il tema della detraibilità delle spese per psicoterapia in assenza di una prescrizione medica.

Sul portale FiscoOggi, infatti, si legge quanto segue. Le spese sostenute per le prestazioni:

  • rese da psicologi e psicoterapeuti;
  • per finalità terapeutiche;

sono detraibili anche in assenza di una prescrizione medica.

Affinché le spese per psicoterapia siano detraibili al 19% è sufficiente che nella ricevuta fiscale o nella fattura siano riportate:

  • la figura professionale che ha reso la prestazione 
  • la descrizione della prestazione sanitaria resa.

Ricordiamo inoltre che, dato l’obbligo di tracciabilità della spesa sostenuta, è necessario conservare la ricevuta del pagamento elettronico per poter dimostrare la piena correttezza della detrazione di cui si è goduto.

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