Sospensione processi tributari fino all’11 maggio. Ma quanta confusione…

di Francesco Aquilino
sospensione processi tributari

Con la pubblicazione del “Decreto Liquidità” il termine di sospensione dei processi tributari è prorogato all’11 maggio. L’intento del Governo, come si evince dalla relazione illustrativa, è quello di porre rimedio allo sfasamento dei termini previsto dal Cura Italia. In realtà, alla confusione del precedente decreto se ne aggiunge altra.

Dopo oltre 48 ore dall’annuncio, nella notte del 9 aprile è stato pubblicato il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, anche noto come Decreto Liquidità. Tantissimi i campi toccati dal nuovo provvedimento. In primis le misure in termine di garanzie sui finanziamenti, quindi il rinvio delle scadenze fiscali di aprile e maggio 2020, il Golden Power, le misure in materia di salute e lavoro e tanto altro. Il decreto interviene anche sui termini processuali e procedimentali. La sospensione dei termini per i contribuenti è prorogata all’11 maggio. Tuttavia, l’intenzione di riallineare i termini di sospensione con quelli previsti per gli enti impostori manda clamorosamente in confusione l’esecutivo. Analizziamo con ordine le novità in materia di processo tributario.

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Sospensione dei processi tributari fino all’11 maggio

Partiamo dai dati di fatto. Il termine del 15 aprile previsto dall’articolo 83 del decreto Cura Italia è prorogato all’11 maggio. In virtù di questa proroga:

  • sono rinviate a data successiva all’11 maggio tutte le udienze fissate presso le Commissioni Tributarie dal 9 marzo al 11 maggio;
  • è sospeso dal 9 marzo all’11 maggio il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti instaurati dinanzi alle Commissioni Tributarie.

Rammentiamo che la sospensione in parola riguarda espressamente sia i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie, sia i termini della fase di mediazione di cui all’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992. Inoltre, la sospensione incide anche sui termini dei procedimenti di accertamento con adesione, come illustrato dalla Circolare n. 6/E del 23 marzo 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

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Di conseguenza slitta al 12 maggio l’inizio del periodo in cui i presidenti delle Commissioni Tributarie potranno adottare misure organizzative necessarie ad evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone all’interno degli uffici giudiziari.

Utilizzo di modalità telematiche per depositi e notifiche

Il decreto prevede l’utilizzo di modalità telematiche per il deposito e la notifica di atti anche nei giudizi incardinati con modalità analogiche. In particolare sono obbligati in tal senso:

  • enti impositori;
  • agenti della riscossione;
  • soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi;
  • parti assistite da difensori abilitati.

Resta quindi possibile il ricorso al deposito e alla notifica cartacei per i soli soggetti che si difendono in proprio.

È introdotta inoltre la possibilità di notificare via PEC gli atti sanzionatori derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo unificato.

Riallineamento dei termini di sospensione: la pezza è peggio del buco?

Aveva destato non poche perplessità il doppio binario seguito in merito alla sospensione dei termini processuali nel decreto Cura Italia. Infatti, a fronte della sospensione dal 9 marzo al 15 aprile riconosciuta ai contribuenti, agli enti impositori era stata concessa la sospensione dei termini dall’8 marzo al 31 maggio. Questa previsione avrebbe comportato uno sfasamento dei termini tra le parti processuali, inficiando l’equità dei procedimenti, concedendo agli enti impositori 46 giorni in più per il compimento di qualsiasi tipo di atto processuale o dei procedimenti deflattivi.

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Per questo motivo con il Decreto Liquidità si è voluto opportunamente e doverosamente procedere ad un riallineamento dei termini di sospensione dei processi tributari. Ma se la previsione in oggetto è sacrosanta, non risulta chiara la formulazione dell’articolo che dovrebbe sancirla.

L’articolo 29, al comma 3, prevede infatti testualmente che la proroga del termine di cui all’articolo 73, comma 1, si applichi all’attività del contenzioso degli enti impositori, derogando al termine fissato dall’articolo 67 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Il rinvio all’articolo 73, articolo non presente nel Decreto Liquidità, rappresenta con ogni probabilità un refuso. Se pur si volesse prendere in considerazione l’articolo 73 del decreto Cura Italia il rimando sarebbe insensato: l’articolo si occupa infatti di semplificazioni in materia di organi collegiali. Corre in nostro soccorso quindi la relazione illustrativa, che esplicita la volontà di riallineare i termini di sospensione per entrambe le parti del giudizio tributario. Ma anche in questo caso vi è un probabile refuso, visto il rinvio all’articolo 37 (avente ad oggetto i procedimenti amministrativi). A questo punto non resta che attendere un ulteriore e doveroso intervento legislativo.

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