Sismabonus 110% e bonus ristrutturazione: regole sul cumulo

di Alessandro De Adamo
Sismabonus 110% e bonus ristrutturazione

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito le regole sulla cumulabilità di Sismabonus 110% e bonus ristrutturazione al 50%. Scopri come gestire nel modo corretto gli interventi antisismici in condominio.

La normativa sul Superbonus 110% è davvero articolata e non è un mistero. Tra gli aspetti che più incuriosiscono i tanti soggetti interessati all’incentivo vi è la cumulabilità con altri bonus. Particolare è il caso che riguarda la realizzazione di lavori antisismici in condominio. È possibile cumulare Sismabonus 110% e Bonus ristrutturazione? Approfondiamo la questione.

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Interventi di recupero del patrimonio edilizio su parti comuni condominiali

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio beneficiano di importanti agevolazioni fiscali, sia quando si effettuano sulle singole unità abitative sia quando riguardano lavori su parti comuni di edifici condominiali. Da ultimo, la legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 30 dicembre 2020) ha rinviato al 31 dicembre 2021 la possibilità di usufruire della detrazione Irpef del 50% fino ad un limite massimo di spesa di 96.000 euro sulle singole unità immobiliari. Anche per la ristrutturazione delle parti comuni di edifici condominiali spetta la detrazione del 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati dall’amministratore) entro il 31 dicembre 2021, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Per parti comuni si intendono quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, a prescindere dall’esistenza di più proprietari. Le parti comuni interessate sono quelle indicate dall’articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del codice civile:

  • il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune;
  • i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi o per altri simili servizi in comune;
  • le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, eccetera.
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Cumulo tra ristrutturazioni condominiali e lavori su singole abitazioni

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio su singole unità abitative sono cumulabili con lavori su parti comuni condominiali? La risposta è affermativa. Da ultimo si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 19/E dell’8 luglio 2020, richiamando quanto già detto nella Risoluzione n. 19/E del 3 agosto 2007.

Le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell’edificio, essendo oggetto di un’autonoma previsione agevolativa, devono essere considerate, dal condòmino o dall’unico proprietario dell’intero edificio, in modo autonomo ai fini dell’individuazione del limite di spesa detraibile. Pertanto, nel caso in cui vengano effettuati dal medesimo contribuente, anche nello stesso edificio, sia lavori sulle parti comuni che lavori sul proprio appartamento, la detrazione spetta nel limite di spesa di 96.000 euro applicabile disgiuntamente per ciascun intervento.

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Sismabonus 110% e bonus ristrutturazione: è possibile il cumulo?

Cosa succede invece quanto si eseguono lavori antisismici in condominio? Il Sismabonus 110% per lavori su parti comuni è cumulabili con interventi di recupero del patrimonio edilizio su singole abitazioni? La risposta è purtroppo negativa.

La circolare n.30 del 22 dicembre 2020, al punto 4.4.3. parla genericamente di non cumulabilità, senza parlare nello specifico dei condomini. Dunque, se è chiara la situazione in relazione alle unità abitative autonome, sarebbero potuti sorgere dubbi con riferimento ai condomini. Con la Risposta n. 175 del 16 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate ha finalmente chiarito ogni aspetto.

Tra i vari quesiti posti l’interpellante, rappresentante di un condominio minimo, ve ne è uno assai centrato. Il limite massimo di spesa pari a 96.000 euro comprende anche le spese di manutenzione riferite agli interventi effettuati sulle singole unità abitative? È stato posto l’esempio delle spese per intonaci, per piastrelle, per l’impianto elettrico riferito alle singole unità e non alle parti comuni.

La risposta conferma il no al cumulo anche nel caso dei condomini. Infatti, anche le spese riferite alle singole unità abitative concorrono al limite massimo di spesa ammesso al Superbonus per interventi antisismici pari a 96.000 euro per immobile. Il tutto a condizione che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche vale il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati.

Sismabonus 110% e bonus ristrutturazione

Conclusioni sulla cumulabilità di Sismabonus 110% e bonus ristrutturazione

Sulla base delle indicazioni finora fornite dai documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate, il tema della cumulabilità delle manutenzioni condominiali può essere così riassunto:

  1. se sulle parti comuni dell’edificio vengono svolti interventi di recupero del patrimonio edilizio (bonus 50%), gli ulteriori interventi di recupero del patrimonio edilizio (bonus 50%) sulle singole unità abitative sono cumulabili;
  2. se sulle parti comuni dell’edificio vengono svolti interventi di Sismabonus 110%, gli ulteriori interventi di recupero del patrimonio edilizio (bonus 50%) sulle singole unità abitative NON sono cumulabili.

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