Saldo Imu 2021: scadenza, codici tributo e casi di esonero

di Francesco Aquilino
Saldo Imu 2021

Si avvicina la scadenza del saldo Imu 2021. Scopri tutte le novità in vigore da quest’anno. In questa semplice guida tutte le indicazioni su scadenza, aliquote, calcolo degli importi da versare, modalità di versamento, codici tributo e casi di esonero.

La seconda scadenza del 2021 è ormai alle porte ed è importante fare attenzione a non commettere banali errori. Proprio in questo senso, ricapitoliamo tutto ciò che c’è da sapere sul saldo Imu 2021: scadenza, aliquote, modalità di versamento, codici tributo da impiegare e casi di esonero.

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Saldo Imu 2021: la scadenza e i casi di esonero

Il versamento dell’Imu avviene normalmente in due rate. La seconda rata, o saldo Imu, deve essere versata entro il 16 dicembre 2021. Il contribuente può anche essersi avvalso della facoltà di versare l’imposta in unica soluzione al 16 giugno 2021.

Non devono rispettare questa scadenza i soggetti esonerati dal versamento dell’Imu per l’anno 2021, ossia:

  • i proprietari degli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che siano anche gestori delle attività ivi esercitate (D.L. 14 agosto 2020, n. 104);
  • ai sensi del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (come modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106), le persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità:
    • entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021;
    • successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021;
  • i proprietari di immobili situati in comuni interessati da eventi sismici (consulta l’articolo dedicato per conoscere nello specifico i comuni interessati).

Le aliquote e il calcolo dell’imposta

Ecco di seguito una tabella riepilogativa dell’aliquote Imu in vigore per il 2021:

Tipologia di immobile Aliquota base Aliquota massima
Abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) 0,5% 0,6%
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1% 0,1%
Fabbricati merce (destinati alla vendita) 0,1% 0,25%
Terreni agricoli 0,76% 1,06%
Immobili ad uso produttivo (gruppo catastale D) 0,86% 1,06%
Immobili diversi dall’abitazione principale non rientranti nelle altre categorie0,86% 1,06%
Aree fabbricabili 0,86% 1,06%

L’aliquota di base è il riferimento di partenza per ogni comune. Questi hanno la piena libertà di ridurre l’aliquota fino ad azzerarla o di aumentarla entro i limiti dell’aliquota massima. Fanno però eccezione gli immobili ad uso produttivo, la cui aliquota non può mai essere inferiore allo 0,76% che i comuni riversano allo Stato.

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Saldo Imu 2021: i codici tributo

Il versamento dell’Imu può avvenire tramite modello F24, bollettino postale o tramite il sistema PagoPA. Se l’imposta liquidata è inferiore a 12 euro, il versamento non è dovuto (bisogna in ogni caso verificare che il regolamento comunale non preveda un importo minimo inferiore).

Saldo Imu 2021

Nel caso in cui si opti per il versamento tramite F24, è necessario prestare attenzione all’utilizzo dei codici tributo corretti. Come indicato dalla Risoluzione n. 29/E del 29 maggio 2020, a quelli già istituti sin dall’introduzione dell’Imu, quest’anno si aggiunge il codice tributo 3939, relativo all’Imu dovuta sui fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita. Di seguito l’elenco completo dei codici tributo da impiegare per il versamento dell’Imu:

  • 3912, per l’Imu dovuta sull’abitazione principale e le relative pertinenze;
  • 3913, per l’Imu dovuta sui fabbricati rurali ad uso strumentale;
  • 3914, per l’Imu dovuta sui terreni;
  • 3916, per l’Imu dovuta sulle aree fabbricabili;
  • 3918, per l’Imu dovuta sugli altri fabbricati;
  • 3923, per gli interessi da accertamento;
  • 3924, per le sanzioni da accertamento;
  • 3925, per l’Imu dovuta allo Stato sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
  • 3930, per l’Imu dovuta al Comune sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
  • 3939, per l’Imu dovuta sui fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita.

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