SAL Superbonus: 30% entro il 31 dicembre per le opzioni

di Alessandro De Adamo
SAL Superbonus 110%

La fine del 2021 si avvicina e torna caldo il problema delle detrazioni maturate a cavallo d’anno. Occorre un’accurata pianificazione dei SAL relativi al Superbonus 110% per godere di sconto in fattura o cessione del credito.

Il 31 dicembre 2021 è ormai alle porte ed è necessario prestare particolare attenzione alla programmazione dei SAL relativi ai lavori ammessi al Superbonus 110%. Ricordiamo infatti i requisiti richiesti per usufruire dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito:

  1. Raggiungimento di uno stato avanzamento lavori legale minimo: l’articolo 121, comma 1-bis, del D.L. 34/2020 (il c.d. Decreto Rilancio), prevede per i soli interventi agevolabili con il Superbonus 110% che le opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, come alternative alla detrazione in dichiarazione, possono essere esercitate previo il raggiungimento stato di uno stato avanzamento lavori (SAL) pari ad almeno il 30% dell’intervento.
  2. Termine entro cui raggiungere il SAL ai fini della detraibilità delle spese sostenute: il SAL pari ad almeno il 30% dell’intervento deve essere inoltre raggiunto entro la fine dell’anno in cui sono sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

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SAL Superbonus 110%: le difficoltà per i contratti in essere

I predetti requisiti potrebbero comportare situazioni particolari nei contratti già stipulati:

  • con le banche, in caso di cessione del credito;
  • con i general contractor, in caso di sconto in fattura.

E se nel primo caso il problema riguarda essenzialmente il committente, il secondo coinvolge pure l’intera filiera di imprese e professionisti che fanno affidamento sull’incasso del credito d’imposta da parte del general contractor.

Infatti, se il contribuente non aveva capacità finanziaria all’avvio del mandato, come potrà poi pagare i fornitori qualora saltasse la cessione del credito per il mancato raggiungimento del SAL del 30%? Si tratta di un problema non di poco conto, motivo per cui occorre farsi trovare preparati.

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Alcuni chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

La delicatezza della materia ha reso necessari ulteriori chiarimenti. L’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Veneto, con la Risposta n. 907-1595/2021, ha finalmente fornito due importanti delucidazioni:

  1. È consentito splittare i lavori sismici da quelli di efficientamento energetico ai fini del calcolo dei SAL – dunque il Sismabonus 110% gode contabilmente di una vita autonoma rispetto all’Ecobonus 110%; il che comporta la sostanziale possibilità, a titolo di esempio, di sostenere solo lavori sismici nel 2021, raggiungendo il 30% del Sal, posticipando invece le opere di efficientamento energetico nel 2022;
  2. Il SAL è un documento contabile redatto dal Direttore Lavori, su carta libera, ai sensi della dell’art. 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 2018 – in particolare riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dall’appalto fino alla sua redazione, precisando:
    • il corrispettivo maturato,
    • gli acconti già corrisposti (ovviamente pari a zero in caso di applicazione dello sconto in fattura se si tratta del primo SAL), l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.
Sal superbonus
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In più l’Agenzia ha confermato che per usufruire della opzione di cessione del credito o dello sconto in fattura devono coesistere al 31/12/2021 i seguenti requisiti:

  1. Spese sostenute pari al 30%;
  2. SAL pari al 30%.

Si pensi per esempio al serramentista, che applica lo sconto in fattura o la cessione del credito. La sua prestazione può essere conteggiata ai fini del SAL Ecobonus 110% già al momento in cui fatturerà gli acconti, anche se gli infissi sono solo in corso di realizzazione e non ancora montati? In alternativa, occorrerà attendere il montaggio? Sulla base della predetta risposta chiaramente occorrerà attendere il montaggio.

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