Proroga versamenti al 30 ottobre: arriva l’ok del Senato

di Francesco Aquilino
proroga versamenti al 30 ottobre

Dopo l’annuncio del Ministro Gualtieri, il Senato approva l’emendamento che proroga i versamenti al 30 ottobre con una maggiorazione dello 0,8%. Scopri i requisiti per godere della proroga.

L’iter di conversione in legge del Decreto Agosto è ormai vicino alla conclusione. Tra le novità più importanti, ecco l’attesa proroga al 30 ottobre dei versamenti omessi al 20 luglio scorso. La Commissione Bilancio del Senato ha infatti approvato un emendamento che consente di regolarizzare la propria posizione con una maggiorazione dello 0,8%. La misura era stata annunciata già da tempo dal Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. A richiederla a gran voce era  Coordinamento dei sindacati dei commercialisti. Scopriamo quindi nel dettaglio il contenuto della misura approvata, ponendo l’attenzione in particolare sui requisiti.

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Quali sono i versamenti interessati dalla proroga?

I versamenti da effettuare entro il 30 ottobre sono quelli precedentemente fissati al 20 luglio o, in alternativa, al 20 agosto 2020 maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse. Nello specifico, si tratta dei versamenti:

  • risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (saldo 2019 e primo acconto 2020 relativi a Irpef, Ires, imposte sostitutive e contributi previdenziali);
  • dell’Iva correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità (adeguamento ISA);
  • risultanti dalle dichiarazioni IRAP, per i soggetti non interessati dalla cancellazione del saldo 2019 e del primo acconto 2020.

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Proroga versamenti al 30 ottobre: i soggetti interessati

Sono interessati dalla proroga:

  • soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, ossia 5.164.569,00 euro ;
  • contribuenti che adottano il regime dei minimi di cui all’art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
  • contribuenti che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese obbligati a compilare gli ISA.

La condizione per godere della proroga è aver subito nel primo semestre del 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Per regolarizzare la propria posizione bisogna effettuare i versamenti omessi entro il 30 Ottobre con una maggiorazione dello 0,8% a titolo di interessi.

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