Fondo di Solidarietà per le Attività Professionali: cos’è e come funziona

di Sandro Susini
fondo di solidarietà per le attività professionali

Quali sono le categorie interessate dal Fondo di Solidarietà per le Attività Professionali? La Guida al funzionamento di questo istituto, fra obblighi e diritti.

Il Fondo di Solidarietà per le Attività Professionali è stato istituito con Decreto interministeriale n. 104125 del 27 dicembre 2019, in attuazione di quanto previso dall’art. 26 del D.Lgs.148/2015.

Il suddetto decreto legislativo prevede la possibilità di stipulare contratti collettivi aventi per oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterale allo scopo principale di assicurare una tutela in costanza di rapporto nei casi di sospensione e riduzione dell’attività lavorativa, per i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale indicati al Titolo I del medesimo decreto.

Leggi di più: Lavoro parasubordinato: cos’è e quando si verifica

Fondo di Solidarietà per Attività Professionali: quali sono le categorie interessate?

Sostanzialmente il riferimento è in via residuale alle attività non rientranti nei settori dell’industria, edilizia e artigianato, al momento soggette a tutela da parte del Fondo di Integrazione Salariale (FIS).

Pertanto, per le tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperte dal FIS, a partire dalla data di decorrenza del nuovo fondo, i datori di lavoro del relativo settore rientrano nell’ambito di quest’ultimo e non sono più soggetti alla disciplina del FIS.

Nel caso di specie, l’accordo costitutivo del fondo di solidarietà in questione è stato stipulato in relazione ad un settore, come quello delle attività professionali, già rientrante nell’ambito di applicazione del FIS. Pertanto i datori di lavoro del relativo settore, ai fini dell’obbligo contributivo al nuovo Fondo, nel caso in cui impieghino mediamente più di 3 dipendenti, rientrano nella platea dei soggetti da esso tutelati e non sono più destinatari della disciplina del FIS.

La Circolare INPS n. 77 del 26 maggio 2021 fornisce in allegato un elenco dei codici ATECO interessati dall’obbligo di versamento contributivo al nuovo Fondo. Quest’ultimo, come previsto da disciplina generale, costituisce una gestione dell’INPS e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.

Leggi di più: Contratto di apprendistato e dovere di formazione

Gestione e funzionamento del Fondo

La circolare in generale disciplina la gestione del Fondo, fornendo chiarimenti in merito alle prestazioni fornite dal Fondo (assegno ordinario). Essa, inoltre, individua le modalità di finanziamento delle prestazioni. In tal senso, infatti, precisa che la decorrenza della contribuzione obbligatoria al Fondo per le aziende parte dal mese di marzo 2020, prendendo come riferimento il 2 marzo 2020, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DI 104125 del 2019, tuttavia specificando che i contributi eventualmente già versati o dovuti al FIS restano acquisiti al medesimo. La circolare inoltre illustra le modalità di composizione del flusso Uniemens per il versamento della contribuzione ordinaria.

E’ in ogni caso col messaggio 3240 del 28 settembre 2021 che l’INPS fornisce i chiarimenti operativi maggiormente significativi per gli addetti ai lavori. Questo infatti illustra le tanto attese modalità di presentazione delle domande di assegno ordinario e di assegno ordinario con causale “COVID 19”. Innanzitutto il messaggio cita il DM del 20 maggio 2021, con cui è stato nominato il Comitato Amministratore del Fondo di Solidarietà Bilaterale per le Attività Professionali. La data è rilevante in quanto a partire da essa il Fondo acquisisce piena operatività.

Leggi di più: Liberi professionisti con co.co.co.: il corretto trattamento fiscale

fondo di solidarietà per le attività professionali

Presentazione e monitoraggio delle domande

In merito alle domande di assegno ordinario e ai relativi termini di presentazione delle stesse, l’INPS chiarisce che, considerando il 20 maggio 2021 come data di decorrenza della piena operatività del Fondo, le domande di integrazione salariale possono essere presentate entro 15 giorni dalla data di inizio delle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa. Le prestazioni di assegno ordinario sono riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 5 maggio 2021.

L’INPS riconosce a questo punto che il periodo intercorrente dal 5 maggio 2021 e il 28 settembre è neutralizzato. Ciò al solo fine di consentire ai datori di lavoro di presentare la domanda nel rispetto dei termini su richiamati e di garantire la continuità di reddito ai beneficiari. Di conseguenza, i 15 giorni utili per la presentazione della domanda decorrono dal 28 settembre 2021. Per gli eventi successivi a tale data, i 15 giorni torneranno a decorrere dalla data di inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

In merito alle domande di assegno ordinario con causale “COVID 19”, premesso che si conferma che in ragione del periodo transitorio legato all’avvio della piena operatività del Fondo medesimo si doveva continuare a presentare le domande di assegno ordinario per l’emergenza da COVID 19 al Fondo di integrazione salariale (FIS), il messaggio conferma che, a far data da 28 settembre 2021, le domande di assegno ordinario con causale “COVID 19” dovranno essere presentate al Fondo Attività Professionali.

Leggi di più: ISCRO INPS, domande entro il 31 ottobre: chi ne ha diritto?

Aggiornato il Portale INPS

Ad adiuvandum, l’addetto ai lavori potrà constatare come su Portale INPS, nella sezione “CIG e Fondi di solidarietà”/”Fondi di solidarietà”, al momento di presentare una nuova domanda di integrazione salariale (sia ordinaria che ordinaria con causale “COVID 19”, nel momento in cui si sceglie nel menù a tendina il fondo di riferimento, sia adesso disponibile l’opzione “Fondo attività professionali”.

Leggi di più: Comunicazioni obbligatorie di assunzione: la guida completa

Articoli Correlati