Esonero contributivo e indicazione in Modello Redditi 2022

di Antonella Salzarulo
esonero contributivo

I contribuenti che hanno beneficiato dell’esonero contributivo nel 2021, devono darne indicazione nel Modello Redditi 2022. Ecco come fare.

La Legge 178/20 (Legge di Bilancio 2021) all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, ha previsto un esonero contributivo parziale per l’anno 2021 per quei contribuenti:

  • con un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro;
  • che hanno subito nel 2020 una riduzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% rispetto al 2019.

Per chi ha beneficiato di tale esonero, è richiesto di riportare l’informazione nel quadro RR del Modello Redditi 2022 riferito all’anno d’imposta 2021.

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Esonero contributivo: di cosa si tratta

Sappiamo che per i contribuenti iscritti alla “gestione artigiani e commercianti” ogni anno è previsto il pagamento dei contributi minimali da versare in quattro rate trimestrali. Per questi contribuenti dunque, l’esonero si applicava alle prime tre rate dei contributi fissi fino ad un massimo di 3.000 euro su base annua, eventualmente riparametrato su base mensile.

Invece, per gli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti non obbligati al versamento dei contributi minimali (attività di affittacamere o di produttori di assicurazione di terzo o quarto gruppo) e per gli iscritti alla gestione separata l’esonero si applicava ai versamenti dovuti a titolo di acconto. Anche in questo caso l’esonero concorreva fino ad un limite individuale di 3.000 euro su base annua, eventualmente da riparametrare su base mensile.

A tutti i contribuenti in possesso dei requisiti che hanno beneficiato dell’esonero contributivo l’INPS ha comunicato l’importo riconosciuto a titolo di esonero all’interno della propria area personale (cassetto previdenziale).

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Come indicare l’esonero nel Modello PF 2022

Con l’aggiornamento del Modello Redditi 2022 relativo all’anno d’imposta 2021 è stata prevista l’esposizione dell’esonero contributivo all’interno del quadro RR dedicato ai “Contributi previdenziali”.

La compilazione del suddetto quadro non risulta particolarmente difficile. Ma vediamolo nello specifico.

Per i contribuenti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, bisognerà compilare la sezione I “Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti (INPS)” del quadro RR, indicando sul rigo RR2:

  • in colonna 11 i “Contributi IVS dovuti sul reddito minimale”, ma “al lordo dell’importo concesso a titolo di esonero”;
  • in colonna 25 il “Contributo IVS dovuto sul reddito che eccede il minimale”, ma “per coloro che svolgono l’attività di affittacamere o produttore di terzo o quarto gruppo, l’importo deve essere indicato al lordo dell’importo concesso a titolo di esonero”.

L’importo oggetto di esonero sarà indicato ancora sul rigo RR2, rispettivamente:

  • in colonna 23 “Esonero art.1, c. 20 – 22 bis L.178/2020”, per coloro che versano i contributi fissi;
  • in colonna 37 “Esonero art.1, c. 20 – 22 bis L.178/2020” da “coloro che svolgono l’attività di affittacamere o di produttori di assicurazione di terzo o quarto gruppo”.

Invece, per gli iscritti alla gestione separata sarà interessata la sezione II “Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 335/95 (INPS)” del quadro RR; il contribuente in questo caso indicherà l’esonero sul rigo RR9 “Esonero art.1, c. 20 – 22 bis L. 178/2020″ flaggando la casella in colonna 1 e indicando l’importo del contributo oggetto di esonero in colonna 2.

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