Contributi Cassa Forense 2023: importi e scadenze

di Michele Aquilino
contributi cassa forense 2023

Sei un Avvocato e vuoi scoprire quali sono le scadenze contributive per l’anno 2023? Conosci la modalità per effettuare i versamenti? Ecco per te una guida completa ai contributi dovuti alla Cassa Forense per il 2023.

L’emergenza Covid, tra proroghe ed esoneri contributivi, ha ridisegnato già negli anni passati il quadro delle scadenze per il versamento dei contributi dovuti alla Cassa Forense per il 2023. Per evitare di commettere banali errori, tra termini ordinari e scadenze rivisitate, facciamo dunque chiarezza sulle date fissate per i pagamenti. Di seguito, inoltre, tutte le indicazioni per procedere in modo comodo e corretto ai versamenti, analizzando la varie opportunità previste dalla Cassa Forense. Ecco per te una semplice guida.

Modello 5/2023: la scadenza

La prima scadenza da tener presente è quella relativa all’invio del Modello 5. Non si tratta di una scadenza di versamento, ma del termine fissato per l’adempimento dichiarativo che consente alla Cassa di calcolare correttamente i contributi previdenziali dovuti. Il Modello 5/2023 deve essere inviato entro il 30 settembre 2023. L’unica modalità di invio consentita è quella telematica tramite il sito www.cassaforense.it.

Leggi di più: Liberi professionisti con co.co.co.: il corretto trattamento fiscale

Contributi Cassa Forense 2023: a quanto ammontano?

I contributi dovuti dovuti alla Cassa Forense si dividono in tre tipologie:

  • minimi obbligatori;
  • in autoliquidazione;
  • soggettivi modulari (volontari).

Contributi minimi obbligatori

Il contributo minimo, dovuto da tutti gli iscritti, per il 2023 è pari a:

  • 3.185,00 euro a titolo di contributo minimo soggettivo*;
  • il contributo di maternità per il 2023 verrà determinato dal CdA e, previa approvazione da parte dei Ministeri vigilanti, verrà richiesto in unica soluzione unitamente alla quarta rata, che sarà resa disponibile in tempo utile per la scadenza del 30 settembre 2023.

*In attesa dell’approvazione da parte dei Ministeri competenti degli importi così quantificati, le prime tre rate del 28 febbraio, 30 aprile (martedì 2 maggio) e 30 giugno saranno riscosse, a titolo di acconto, tenendo conto della contribuzione 2022 non rivalutata, mentre la quarta rata del 30 settembre 2023 (lunedì 2 ottobre) sarà determinata a saldo e comprenderà anche la rivalutazione ISTAT dell’8,1%.

I neo iscritti hanno delle agevolazioni, in particolare:

  • per coloro che si sono iscritti prima del 35° anno di età, il contributo minimo soggettivo è ridotto della metà per i primi 6 anni di iscrizione;
  • per i primi 8 anni di iscrizione, a prescindere dall’età, il contributo minimo soggettivo dovuto si paga per metà nell’anno di competenza mentre la seconda metà si versa obbligatoriamente nell’anno successivo, qualora il reddito professionale sia di almeno 10.300 euro, o facoltativamente, nel caso contrario.

Il pagamento dimezzato nell’anno di competenza dà solo 6 mesi di anzianità contributiva. Chi vuole raggiungere i 12 mesi di anzianità contributiva nell’anno dovrà versare anche la seconda metà del contributo.

È possibile richiedere un esonero temporaneo del contributo minimo, per un massimo di un anno in tutta la vita professionale, solamente nei casi particolari previsti dal comma 7 dell’art. 21 della L. n. 247/2012. Solo in caso di maternità o adozione il beneficio può arrivare fino a 3 anni.

Resta sospeso anche per il 2023, invece, il contributo minimo integrativo.

Contributi in autoliquidazione

Con il Modello 5/2023 (relativo all’anno 2022), in autoliquidazione, bisogna versare:

  • a titolo di contributo soggettivo, il 15% del reddito professionale netto (7,50% per chi ha già maturato il diritto alla pensione) dichiarato ai fini Irpef, detratto quanto già pagato a titolo di contributo soggettivo minimo;
  • a titolo di contributo integrativo, il 4% del volume d’affari Iva al netto di quanto già versato a titolo di contributo integrativo minimo (che però non è previsto fino al 2023).

Quanto appena visto vale fino ad un massimale di 105.000 euro. Sull’eccedenza rispetto a questa soglia, l’aliquota scende al 3%.

Contributi soggettivi modulari

Gli iscritti possono integrare il proprio montante contributivo per ottenere una pensione più elevata. Nel modello 5, infatti, è possibile indicare facoltativamente una percentuale fra l’1% e il 10% di maggiore contribuzione alla Cassa Forense.

Precisiamo inoltre che i contributi soggettivi e i contributi di maternità sono interamente deducibili ai fini del calcolo delle imposte sui redditi. Non è deducibile invece il contributo integrativo (4% sul volume d’affari) in quanto incassato rivalendosi sul cliente: per lo stesso motivo, tale importo non fa reddito e quindi non viene tassato.

Leggi di più: Codice Ateco per Avvocato: scegli quello giusto

Contributi Cassa Forense 2021

Contributi Cassa Forense 2023: le scadenze di pagamento

Le scadenze contributive per l’anno 2023, salvo successive proroghe o modifiche, sono previste nella loro versione “ordinaria”. Rispetto al 2021, infatti, quando i versamenti erano concentrati nella parte finale dell’anno, il calendario contributivo è ritornato ad essere più equamente distribuito nell’arco dell’anno. Di seguito il dettaglio.

Fissata al 31 ottobre 2023 la scadenza per il pagamento della contribuzione minima obbligatoria dovuta dai neo iscritti nell’anno.

Per quanto riguarda il contributo soggettivo minimo e il contributo di maternità, le scadenze 2023 sono le seguenti:

  • 1^ rata: 28 febbraio 2023;
  • 2^ rata: 30 aprile 2023 (slitta al 2 maggio 2023);
  • 3^ rata: 30 giugno 2023;
  • 4^ rata: 30 settembre 2023 (slitta al 2 ottobre 2023, comprensiva del conguaglio del contributo soggettivo minimo e del contributo di maternità).

I contributi dovuti in autoliquidazione e connessi al Mod. 5/2023 vanno versati entro il:

  • 31 luglio 2023: prima o unica rata;
  • 31 dicembre 2023 (slitta al 2 gennaio 2024): seconda rata.

Fissata infine al 31 dicembre 2023 (slitta al 2 gennaio 2024) la scadenza per poter effettuare:

  • il pagamento volontario del contributo soggettivo modulare scelto nel mod.5/2023;
  • il pagamento facoltativo dell’integrazione del contributo minimo soggettivo per il riconoscimento, ai soggetti legittimati, dell’intera annualità previdenziale.

Leggi di più: Regime Forfettario 2023 per le Partite IVA: Guida completa

Cassa Forense: le modalità di pagamento

In merito alle modalità di pagamento, ricordiamo che Cassa Forense ha comunicato che dal 14 ottobre 2021 il pagamento dei contributi dovuti per il 2021 avviene tramite la piattaforma PagoPa. Essa sostituisce a tutti gli effetti i bollettini Mav ed è disponibile nell’accesso riservato alla propria posizione personale. La piattaforma PagoPa può essere usata in due modi:

  • pagamento mediante avviso PagoPa (tramite home banking, ATM, sportelli bancari, uffici postali, ricevitorie);
  • pagamento on line mediante i servizi interattivi (WISP), come ad esempio MyBank.

MyBank è tra le modalità di pagamento integrate sul nodo pagoPA. Si può selezionare MyBank nel menù “conto corrente”, scegliendo quindi la propria banca di addebito. In automatico si viene reindirizzati al servizio di online banking della propria banca dove, dopo aver effettuato l’accesso con le credenziali abituali, compare un bonifico interamente precompilato. A questo punto sarà sufficiente autorizzare il bonifico SEPA precompilato per ricevere la conferma dell’avvenuto pagamento.

L’unica alternativa all’avviso PagoPa è il pagamento con Modello F24, utile per gli iscritti che hanno crediti erariali da poter utilizzare in compensazione con i contributi dovuti a Cassa Forense.

Leggi di più: Aprire Partita Iva da Avvocato: costi e adempimenti

Articoli Correlati