Bilancio microimprese: la disciplina vigente

di Michele Aquilino
bilancio microimprese

Una importante semplificazione per le imprese di minori dimensioni: il bilancio microimprese. Ecco chi può beneficiarne e quali sono i vantaggi.

Una piccola grande rivoluzione in tema di prospetti contabili è stata introdotta anni fa dal d.lgs 139/2015. Su impulso dell’Unione Europea, infatti, una delle novità apportate dal decreto ha riguardato l’introduzione di un’informativa di bilancio estremamente semplificata: il c.d. bilancio microimprese.

Lo scopo di questa novità normativa era quello di differenziare l’informativa di bilancio dei soggetti più piccoli rispetto ad altri caratterizzati da una dimensione aziendale anche 20 volte maggiore, evitando così un carico amministrativo ritenuto da molti esageratamente gravoso.

Una conseguenza negativa del bilancio microimprese, invece, ha riguardato la necessità di dover appositamente integrare l’informativa di bilancio – particolarmente “snellita” – in situazioni particolari, quale ad esempio la richiesta di finanziamenti presso gli istituti di credito. Aspetto tuttavia non strutturale, per cui è possibile ritenere che nel complesso questa previsione normativa abbia avuto un impatto sicuramente positivo.

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Bilancio microimprese: quali sono le soglie da rispettare

La microimpresa, per essere definita tale, è un’impresa che rispetta determinati requisiti, principalmente – ma non solo – di natura dimensionale. In primis, infatti, è necessario che si tratti di una società che non ha emesso titoli sui mercati regolamentati. Sono dunque espressamente escluse società quotate (date le diverse e più stringenti esigenze di carattere informativo). La cosa tuttavia appare scontata, nella sostanza, dato il fatto che lagevolazione in esame riguarda imprese di piccolissima dimensione, per loro natura inevitabilmente lontane dalla possibilità di quotarsi sui mercati azionari.

Ma quali sono queste famose soglie dimensionali? Eccole di seguito:

  • totale attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
  • totale ricavi (nel singolo esercizio): 350.000 euro;
  • numero medio di dipendenti impiegati nell’esercizio: 5.

Devono essere rispettati almeno 2 dei suddetti limiti dimensionali:

  • per un esercizio, solo quando si tratta del primo esercizio;
  • per due esercizi consecutivi, con riferimento agli esercizi successivi al primo.

Il mancato rispetto di questa regola deve far valutare alla società la possibilità di redigere il c.d. bilancio abbreviato o, in via residuale, il vero e proprio bilancio d’esercizio nella sua forma ordinaria.

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Le semplificazioni previste

Chiarita la platea dei soggetti interessati da questa semplificazione, andiamo al dunque evidenziando in cosa consiste lo snellimento dei prospetti di bilancio. Il contenuto ordinario del bilancio d’esercizio è dato dalla lettura congiunta dei seguenti articoli del codice civile:

  • 2424, per lo stato patrimoniale;
  • 2425, per il conto economico;
  • 2425-ter, per il rendiconto finanziario;
  • 2427, per la nota integrativa.

Le semplificazioni consentite nel bilancio microimprese sono riportate nell’art. 2435-ter del codice civile e possiamo riassumerle come segue:

  • conferma delle semplificazioni riconosciute per i bilanci in forma abbreviata nell’art. 2435-bis, in particolare:
    • snellimento dei prospetti di stato patrimoniale e conto economico mediante accorpamento di alcune voci;
  • esonero dalla redazione di:
    • rendiconto finanziario;
    • nota integrativa;
    • relazione sulla gestione.

Bilancio microimprese: le integrazioni necessarie

Per poter godere della notevole semplificazione derivante dall’esonero relativo a nota integrativa e relazione sulla gestione è richiesto di produrre comunque un’espressa informativa, in calce allo stato patrimoniale, circa:

  • l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle potenziali passività non presenti in stato patrimoniale, specificando la natura delle garanzie prestate; gli impegni presenti in materia di trattamento di quiescenza; gli impegni verso società controllate, collegate e controllanti (per l’esonero dalla nota integrativa);
  • l’ammontare dei compensi e le anticipazioni corrisposte ad amministratori e sindaci specificando il tasso di interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati (per l’esonero dalla nota integrativa);
  • il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della parte di capitale corrispondente (per l’esonero dalla relazione sulla gestione);
  • il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni (per l’esonero dalla relazione sulla gestione).

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