Nuovo Regime Forfettario 2023: il pastrocchio è servito

di Michele Aquilino
nuovo regime forfettario 2023

Sale la fatidica soglia dei 65.000 euro a partire dal 2023. Le modifiche al vaglio del Parlamento potrebbero avere effetti obiettivamente disastrosi. In attesa della versione definitiva della Legge di Bilancio, ecco a quali novità stanno lavorando Governo e Parlamento.

Parlamentari in Aula anche alla Vigilia di Natale, se necessario. È quanto paventato dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che punta non senza difficoltà alla definizione della prima Legge di Bilancio nata sotto il suo esecutivo e ora al vaglio delle Camere. Fra i tanti temi toccati dalla manovra, destano molto interesse (come sempre) gli aspetti di natura fiscale. Sta facendo discutere, ad esempio, il nuovo Regime Forfettario che sarà in vigore dal 2023.

Ecco come cambierà la flat tax per piccoli imprenditori e liberi professionisti a partire dal prossimo anno, sulla base di quanto ipotizzato dal Governo.

Leggi di più: Dichiarazione dei Redditi 2022 in Regime Forfettario

Quali sono le novità in vista per i forfettari nel 2023?

Il disegno di legge portato in Parlamento non prevede numerose modifiche al Regime Forfettario, ma quelle poche previste (qualora siano confermate in fase di approvazione) avranno effetti sostanziali e rilevanti per molti contribuenti.

La prima grande novità riguarda l’innalzamento della soglia di ricavi o compensi che consente di non perdere il Regime Forfettario dall’anno seguente. Il nuovo Regime Forfettario in vigore dal 2023, infatti, vedrà tale soglia passare dagli attuali 65.000 euro a 85.000 euro. Si tratta evidentemente di un ampliamento significativo, che potrebbe estendere in modo rilevante la platea dei beneficiari.

La seconda novità riguarda il fatto che – a differenza di quanto avvenuto finora – è stato individuato un limite di ricavi o compensi che, al suo superamento, determina la perdita del Regime Forfettario già in corso d’anno, e non più a partire dall’inizio dell’anno successivo. Questo limite è stato fissato dal Governo a 100.000 euro. Il testo portato all’approvazione parlamentare, infatti, recita come segue:

Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.”

Da una lettura del testo, si evince come nelle intenzioni del Governo – in caso di superamento dei 100.000 euro – ci sia l’intenzione di applicare sull’intera annualità le regole IRPEF (in luogo, fra le altre cose, dell’imposta sostitutiva del 15% o 5% e della forfettizzazione dei costi) per ciò che riguarda l’imposizione sul reddito. L’IVA invece andrebbe applicata solo a partire dall’operazione che comporta lo sforamento.

Facciamo un esempio

Proviamo dunque, sulla base di queste ipotesi, a fare un esempio per capire cosa accadrà dall’anno prossimo in caso di sforamento.

Nel momento in cui il professionista o l’imprenditore effettua l’operazione che fa salire i suoi incassi annui oltre i 100.000 euro (d’ora in avanti operazione X), già quella stessa operazione sarà regolata dal cliente/committente corrispondendo un importo maggiorato dall’IVA, e così per le operazioni successive. La fattura emessa dovrà naturalmente risultare coerente.

L’imposta sul reddito applicata – non solo sull’operazione X e sulle successive, bensì su tutte quelle compiute (o meglio incassate) da inizio anno – sarà l’IRPEF e non più l’imposta sostitutiva.

Leggi di più: Obbligo Fattura Elettronica Forfettari: il via dal 1° luglio 2022

nuovo regime forfettario 2023

Nuovo Regime Forfettario 2023 fra dubbi e perplessità

Partiamo dalla fine: sul nuovo Regime Forfettario previsto dal 2023 non ci siamo proprio. E quale sarebbe il problema? Intanto dobbiamo parlare di problemi (al plurale), e proviamo ad elencare solo i primi che così – su due piedi – ci vengono in mente.

IVA

Posto che sul tema dell’IVA la questione appare agevole sul piano pratico (incasso e fatturazione), non possiamo trascurare che tutto ciò comporta delle implicazioni che devono assolutamente essere chiarite dal legislatore o dall’Amministrazione Finanziaria già entro il 31 dicembre 2022 (e un qualsiasi chiarimento rischia di non escludere polemiche e complicanze).

La domanda che sorge spontanea, infatti, è: da quando e come liquido la mia IVA? Se appare pacifico che l’IVA sulle vendite sarà considerata (cioè incassata e poi versata all’Erario) a partire dall’operazione che comporta il superamento della soglia, cosa ne è dell’IVA sugli acquisti?

Si potrebbe considerare anche in tal senso un criterio temporale, così da portare in detrazione l’IVA sugli acquisti concretamente sostenuti dalla data della famosa operazione X. Ma quanto sarebbe equa un’impostazione del genere? Il rischio è di “perdere” l’IVA pagata per lacquisto di molti fattori produttivi (beni o servizi) che permetteranno di ottenere incassi per vendite o prestazioni effettuate successivamente all’operazione X. Ipotesi che a nostro avviso sarebbe dunque da scartare in quanto creerebbe disparità fra i contribuenti in base al tipo di attività o di organizzazione delle stesse.

Un modo per evitare una simile stortura sarebbe quella di considerare indistintamente tutta l’IVA pagata sugli acquisti fin dall’inizio dell’anno, ma è inutile spiegare il motivo per cui tale ipotesi sarebbe ancor più assurda della prima. Insomma, non se ne esce.

Ritenute d’acconto

Se sull’IVA almeno una certezza c’è (l’esposizione in fattura a partire dall’operazione X), nulla si dice sul tema della ritenuta d’acconto. Ammesso infatti che “il regime forfetario cessa di avere applicazione (già) dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro”, a partire dalla famosa operazione X andrà regolarmente operata la ritenuta d’acconto? Riteniamo di sì, ma per il momento tutto tace.

Il silenzio infatti diventa ancor più enigmatico se facciamo riferimento a tutte le operazioni attive che hanno preceduto l’operazione X. Appare semplicemente impensabile che la disciplina IRPEF, in tema di ritenute, possa essere correttamente applicata retroattivamente. Facciamo riferimento, infatti, almeno in larga parte, a compensi o ricavi già pagati senza che fosse applicata alcuna ritenuta. Anche su questo punto, dunque, bisogna fornire urgentemente delle indicazioni molto chiare.

Tale situazione si ribalta poi anche sulle operazioni passive, dunque sugli acquisti di prestazioni professionali, nello specifico. Il contribuente forfettario, in quanto tale, non opera ritenute d’acconto né le versa all’Erario. Ma nel momento in cui quel contribuente diventa retroattivamente soggetto IRPEF, cosa accade? Si vedrà.

Conclusioni

Partiamo dal presupposto che il nuovo Regime Forfettario 2023, al momento, non è ancora entrato in vigore. Per valutare l’effettiva portata delle novità, infatti, bisognerà attendere l’emanazione della Legge di Bilancio 2023. Le premesse, tuttavia, appaiono decisamente preoccupanti. L’augurio, dunque, è che accendere i riflettori sugli effetti disastrosi conseguenti al superamento dei 100.000 euro permetta di apportare tempestivamente dei correttivi a dir poco vitali.

Non dimentichiamo, infatti, che fra i vantaggi del Regime Forfettario, al di là di aliquote molto ridotte rispetto a quelle IRPEF, vi è senz’altro una consistente semplificazione nella gestione contabile-amministrativa dell’attività. Aspetto che possiamo ritenere decisamente di buon senso, per le attività economiche di minori dimensioni. Le novità al momento in ballo andrebbero invece in una direzione completamente opposta. L’adozione del regime agevolato – che ad oggi, lo ricordiamo, rappresenta per le persone fisiche il regime naturale – risulterebbe decisamente scoraggiata.

Non ci resta dunque che attendere. E sperare.

Leggi di più: Coefficienti di redditività 2022 nel Regime Forfettario

Articoli Correlati