Superbonus 110 unifamiliari: proroga al 31 dicembre 2023

di Francesco Aquilino
Superbonus 110 unifamiliari

Sospiro di sollievo per imprese e committenti alle prese con la grana Superbonus. Una nuova proroga sposta infatti al 31 dicembre 2023 il termine per sostenere le spese ammesse al Superbonus 110 per lavori su edifici unifamiliari. Ecco tutto ciò che devi sapere per non sbagliare

Nuova proroga per i lavori di Superbonus 110 su edifici unifamiliari. Infatti, sono adesso ammesse all’incentivo le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023. Altri tre mesi, dunque, per portare a termine i lavori e sostenere le relative spese. Una buona notizia per tanti committenti e tante imprese, messi in difficoltà dalle continue modifiche normative e dalla chiusura dei canali di acquisizione crediti da parte delle banche.

Servirà, però, anche qualche misura volta a favorire lo sblocco dei crediti incagliati. Il rischio, infatti, è che questi ulteriori tre mesi servano a poco se non si troverà la soluzione per fornire liquidità alle tante imprese che hanno già in carico ingenti crediti d’imposta.

Ecco dunque un approfondimento sulla nuova proroga, con il riepilogo di tutti i requisiti da rispettare per fruire ancora del Superbonus 110%.

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Superbonus 110 unifamiliari: la proroga al 31 dicembre 2023

La scadenza per sostenere le spese connesse all’esecuzione di lavori ammessi al Superbonus 110% su edifici unifamiliari era inizialmente fissata al 30 giugno 2022. Poi, diverse proroghe hanno man mano spostato in avanti il termine. Da ultimo, il decreto legge 10 agosto 2023, n. 104 modifica per l’ennesima volta l’articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

La nuova formulazione della norma stabilisce che per interventi effettuati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa su edifici unifamiliari “la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo“.

Resta fermo, dunque, il requisito per cui sono ammessi all’incentivo i soli interventi per cui al 30 settembre 2022 era già stato completato almeno il 30% dei lavori. Vediamo dunque in quali casi è rispettato tale requisito.

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La scadenza del 30 settembre 2022: in quali casi è rispettata la norma

Sottolineiamo innanzitutto che la norma fa riferimento a lavori effettuati e non a spese sostenute. La logica con cui valutare il rispetto di questa condizione è quindi diversa da quella adottata per determinare i SAL in relazione ai quali comunicare l’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione dei crediti. Uno stato di avanzamento presuppone ai fini delle opzioni che siano state emesse delle fatture nei confronti del committente ed effettuati i relativi pagamenti (ove previsti). Ciò non rileva, invece, in relazione alla mera effettuazione dei lavori.

Aveva generato confusione a riguardo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 33/E del 6 ottobre 2022. L’Agenzia aveva inizialmente fatto riferimento, in un esempio, a pagamenti riferiti a lavori effettivamente eseguiti. Tale interpretazione non trovava alcun appoggio nella norma, di cui si sono ampiamente analizzati i contenuti. Il documento è infatti stato sostituito in data 7 ottobre 2022 per errata corrige e nella sua definitiva versione parla esclusivamente di lavori effettuati (come previsto dalla norma), specificando che non rileva il pagamento dell’importo corrispondente ai lavori realizzati entro il 30 settembre 2022.

superbonus 110 unifamiliari
La versione definitiva della Circolare 33/E, dopo l’errata corrige

Come andava certificata l’effettuazione dei lavori al 30 settembre 2022?

Ma cosa era necessario fare per dimostrare l’effettuazione di lavori pari ad almeno il 30% entro il 30 settembre 2022? La norma non fornisce indicazioni a riguardo. La Rete Professioni Tecniche, con una nota pubblicata in data 6 settembre 2022, ha suggerito una linea di condotta. In base ad essa il direttore dei lavori doveva redigere una apposita dichiarazione in cui certificare il raggiungimento dei lavori effettuati nella percentuale del 30% dell’intervento complessivo al 30 settembre 2022. La dichiarazione, corredata da documentazione probatoria (Libretto delle Misure, Stato d’Avanzamento Lavori, rilievi fotografici, ecc.) per garantire il rispetto dei termini previsti dalla norma, andava trasmessa via pec o raccomandata al committente e all’imprese entro il 30 settembre 2022.

L’Agenzia delle Entrate ha poi affermato nella Circolare 33/E che tale incombenza non era necessaria nei casi in cui siano state esercitate le opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito entro il 30 settembre 2022 ed in relazione ad almeno il 30% dell’intervento complessivo. Ciò in quanto l’attestazione con cui il tecnico assevera il raggiungimento del 30% del SAL assorbe qualsiasi altro tipo di certificazione necessaria a dimostrare l’effettiva realizzazione dei lavori.

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Superbonus 110 unifamiliari: come portare correttamente a termine i lavori

Le spese connesse a lavori di Superbonus effettuati su edifici unifamiliari generano una detrazione del 110% se sostenute entro il 31 dicembre 2023. Ovviamente, questo nei casi in cui sia rispettata la condizione dell’effettuazione del 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022.

Attenzione per chi intende usufruire delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (possibili in quanto trattasi, per forza di cose, di lavori iniziati prima di febbraio 2023). La Comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2023 deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2024.

Le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 devono fare riferimento a lavori effettivamente eseguiti. Dunque, dovranno essere prodotte in tempo tutte le asseverazioni richieste dalla normativa.

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