Quadro RR per Artigiani, Commercianti, Gestione Separata

di Michele Aquilino
quadro rr

Con la circolare 79 del 1° Luglio 2020, l’INPS ha fornito chiarimenti molto utili per compilare correttamente il Quadro RR del Modello Redditi PF. Sono interessati Artigiani, Commercianti e professionisti in Gestione Separata.

La corretta compilazione della Dichiarazione dei Redditi non è mai cosa scontata come alcuni potrebbero pensare. I diversi modelli e le novità introdotte ogni anno, infatti, meritano approfondimenti specifici. Un quadro del Modello Redditi Persone Fisiche (ex Unico Persone Fisiche o 740) che richiede particolare attenzione è il Quadro RR. Esso ha lo scopo di determinare i contributi previdenziali dovuti all’INPS dagli iscritti a:

Nella prima categoria rientrano gli esercenti attività d’impresa (compresi gli iscritti all’Albo Artigiani). Nella Gestione Separata invece sono iscritti, fra gli altri, i liberi professionisti che non si collocano nelle casse professionali private.

Con la Circolare n. 79 del 1° Luglio 2020, l’INPS ha fornito importanti indicazioni sul corretto utilizzo del Quadro RR per comunicare dati utili ai fini della contribuzione previdenziale. Vediamo dunque in sintesi cosa prevede la Circolare.

Quadro RR Sezione I – Artigiani e Commercianti

Nella Sezione I del Quadro RR della propria Dichiarazione dei Redditi, i titolari di imprese artigiane e commerciali esporranno i propri dati reddituali per calcolare i contributi dovuti per sé stessi e, eventualmente, per i familiari collaboratori.

Come calcolare il reddito imponibile da inserire nella Sezione I? Bisogna considerare il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2019, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti e che risultino riportabili in base alle vigenti norme fiscali.

In caso di soci lavoratori di Srl, invece, che in quanto tali sono tenuti ad iscriversi alla Gestione Artigiani e Commercianti, bisognerà fare il calcolo seguente. La base imponibile del socio sarà costituita dalla parte del reddito d’impresa della Srl corrispondente alla propria quota di partecipazione agli utili. Nel caso di piccole Srl in regime di trasparenza, invece, si considererà la quota del reddito attribuita al socio per trasparenza.

Per calcolare la base imponibile del titolare di impresa familiare, si dovrà inserire non solo il reddito complessivo dell’impresa, ma anche i redditi dei coadiuvanti/collaboratori familiari. La base imponibile del titolare, infatti, sarà calcolata come differenza fra questi valori.

Infine, per i soggetti rientranti nel c.d. Regime dei Minimi o nel c.d. Regime Forfettario, bisognerà riportare i seguenti valori ripresi dal Quadro LM:

  • per i contribuenti in Regime dei Minimi: rigo LM6 (reddito lordo o perdita) – rigo LM9 colonna 3 (perdite pregresse);
  • per i contribuenti in Regime Forfettario: rigo LM34 colonna 1 – rigo LM37 colonna 1.

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Quadro RR

Quadro RR Sezione II – Gestione Separata

Questa Sezione può interessare diverse categorie di professionisti, in particolare:

  • liberi professionisti in Regime Ordinario (Quadro di riferimento RE);
  • professionisti con partecipazioni in società semplici o associazioni tra professionisti/artisti (Quadro RH);
  • liberi professionisti in Regime dei Minimi (Quadro LM – Sezione I);
  • liberi professionisti in Regime Forfettario (Quadro LM – Sezione II).

Quale che sia la natura dell’attività lavorativa e il regime fiscale con cui essa viene svolta, il reddito relativo all’anno di riferimento della Dichiarazione va inserito nella colonna 11. L’importo del reddito, su cui si calcolerà l’importo dei contributi dovuti, va riportato nel Quadro RR anche nei seguenti casi particolari, ossia quando:

  • il reddito è negativo;
  • sul reddito da lavoro autonomo prodotto è stato calcolato il contributo previdenziale obbligatorio in altra Gestione previdenziale o Cassa professionale autonoma;
  • sia stato raggiunto il massimale come parasubordinato (e quindi la parte da libero professionista non è soggetta a contribuzione);
  • il reddito da lavoro autonomo comprenda anche compensi percepiti sui quali il sostituto di imposta ha assolto l’obbligo contributivo, come ad esempio per la gestione ex Enpals (in tal caso il reddito esposto deve essere al netto dei componenti negativi di competenza dello stesso reddito).

Anche l’eventuale indennità di maternità percepita va ricompresa nel reddito imponibile e va considerata ai fini del calcolo contributivo. Oltre alla base di calcolo contributiva, sarà poi necessario indicare l’aliquota da applicare all’ammontare del reddito. Le opzioni, in particolare, sono due:

  • 25,72%: aliquota ordinaria;
  • 24%: aliquota agevolata per coloro che sono iscritti anche ad altre forme di previdenza obbligatoria.

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Termini e modalità di versamento

La Circolare richiama anche le scadenze così come modificate dalla recente proroga che ha investito anche il pagamento delle imposte sui redditi a titolo di saldo 2019 e primo acconto 2020. Sarà dunque possibile versare:

  • entro il 20 luglio 2020, senza maggiorazione;
  • dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Rateizzazione del debito

In merito alla possibilità di rateizzazione, il trattamento è diverso per gli iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti e per gli iscritti alla Gestione Separata. Infatti:

  • gli iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti possono rateizzare solo i contributi eventualmente dovuti sulla quota di reddito che eccede il minimale previsto;
  • gli iscritti alla Gestione Separata possono rateizzare tutto il dovuto a titolo di saldo 2019 e primo acconto 2020 (così come avviene anche per le imposte sui redditi).

I pagamenti rateali avranno cadenza mensile e, in ogni caso, non potranno concludersi oltre il mese di novembre 2020. Il versamento, anche rateale, va effettuato con Modello F24. Gli interessi calcolati per aver beneficiato della dilazione rateale vanno indicati separatamente nella compilazione dell’F24, cioè su un rigo distinto rispetto a quello della quota nominale della rata stessa.

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