Contributi a fondo perduto nel Decreto Sostegni Bis

di Michele Aquilino
contributi a fondo perduto

Ancora soldi alle Partite IVA nel Decreto Sostegni Bis. Non solo conferme, ma anche novità. Ecco requisiti e condizioni presenti nel Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Abbiamo avuto modo di presentare tutte le misure contenute nel nuovo Decreto Sostegni Bis. Tanti gli ambiti di intervento: sanità, scuola, ricerca, aiuti ai giovani e non solo. Certamente, però, la misura più attesa è quella legata ai contributi a fondo perduto per le Partite IVA. La novità del Decreto Sostegni Bis sta nel fatto che i contributi previsti sono ben 3:

  1. seconda tranche del contributo introdotto dal Decreto Sostegni (art. 1, cc. 1-4);
  2. nuovo contributo basato sul fatturato (art. 1, cc. 5-15);
  3. nuovo contributo basato sul risultato economico (art. 1, cc 16-27).

Leggi di più: Decreto Sostegni Bis in Gazzetta Ufficiale: scarica il pdf

1. Seconda tranche del contributo introdotto dal Decreto Sostegni

La prima buona notizia per i titolari di Partita IVA riguarda la “replica” del contributi a fondo perduto già ottenuti con il Decreto Sostegni. Questo contributo, infatti, riguarda tutti coloro che rispondono ai seguenti requisiti:

  • Partita IVA attiva al 25 maggio 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Sostegni Bis);
  • contributo ex Decreto Sostegni già riconosciuto ed erogato;
  • contributo ex Decreto Sostegni non percepito indebitamente né restituito.

In altre parole, chi ha percepito lecitamente il contributo a fondo perduto previsto dal primo Decreto Sostegni e aveva la Partita IVA attiva alla data del 25 maggio 2021 ha diritto ad un nuovo contributo a fondo perduto pari al 100% di quello ricevuto sulla base del primo Decreto Sostegni. Anche le modalità con cui il contributo viene riconosciuto saranno uguali a quelle della prima erogazione. Ciò vuol dire che l’Agenzia delle Entrate riconoscerà il nuovo contributo sempre nella stessa forma individuata dal beneficiario a scelta tra:

  • accredito sul conto corrente;
  • riconoscimento sotto forma di credito d’imposta (ma utilizzabile solo in compensazione, dunque non cedibile).

Per approfondimenti sul contributo del primo Decreto Sostegni: Contributo a fondo perduto DL Sostegni

2. Nuovo contributo a fondo perduto basato sul fatturato

La prima delle due misure che potremmo definire del tutto “nuove” in realtà si intreccia con il contributo appena visto, e capiremo subito perché. Il Decreto Sostegni Bis infatti prevede che il contributo (delle due l’una):

  • sia alternativo al contributo di cui al paragrafo 1, se quest’ultimo risulta di importo maggiore;
  • vada ad integrarlo, se invece l’importo del contributo del primo Decreto Sostegni risulta inferiore rispetto a quanto scaturisce dai calcoli relativi a questa nuova agevolazione.

In definitiva, il primo e il secondo dei contributi a fondo perduto del Decreto Sostegni Bis non sono cumulabili. Il secondo, al più, potrebbe integrare il primo.

Attenzione: il contributo – che può avere un importo massimo di 150.000 euro – non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi né alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

Requisiti

Sono esclusi gli enti pubblici, nonché gli intermediari finanziari e gli altri soggetti di cui all’art. 162-bis del TUIR. Il contributo spetta invece a chi possiede i seguenti requisiti:

  • svolge attività d’impresa, arte o professione o produce reddito agrario con ricavi o compensi – ai sensi dell’art. 32 del TUIR per il reddito agrario, ai sensi dell’art. 54 comma 1 del TUIR per arti e professioni, ai sensi dell’art. 85 comma 1 lettere a) e b) del TUIR per i ricavi delle imprese – non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto;
  • ha la Partita IVA attiva alla data del 25 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto);
  • registra un calo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi pari almeno al 30% nel periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 rispetto al periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020;
  • ha presentato la Li.Pe. relativa al primo trimestre 2021 (per chi non è esonerato da tale adempimento).

Al fine di determinare correttamente i predetti importi (fatturato e corrispettivi), si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

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Ammontare del contributo

Per chi ha beneficiato dei contributi a fondo perduto stanziati con il primo Decreto Sostegni, il nuovo contributo spettante (erogato solo per l’eventuale eccedenza sulla somma già percepita) si calcola come percentuale sulla differenza negativa tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e quello del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021. Tale percentuale è pari al:

  • 60% per chi ha ricavi e compensi (di cui ai già citati artt. 32, 54 e 85 del TUIR) fino a 100.000 euro;
  • 50% per chi ha ricavi e compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
  • 40% per chi ha ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  • 30% per chi ha ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 20% per chi ha ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per chi non ha beneficiato dei contributi a fondo perduto stanziati dal primo Decreto Sostegni, il metodo di calcolo è identico, ma con percentuali maggiorate:

  • 90% per chi ha ricavi e compensi (di cui ai già citati artt. 32, 54 e 85 del TUIR) fino a 100.000 euro;
  • 70% per chi ha ricavi e compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
  • 50% per chi ha ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  • 40% per chi ha ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 30% per chi ha ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Come fare domanda

Il contribuente che possiede tutti i requisiti per richiedere il secondo dei contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Sostegni Bis – o anche solo per integrare il contributo ottenuto sulla base del Decreto Sostegni – deve farlo inoltrando un’apposita istanza telematica. L’invio può essere effettuato in autonomia o tramite il supporto di un professionista (dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri) nonché tramite il supporto di caf e associazioni di categoria.

La domanda – con cui il contribuente dichiarerà il possesso di tutti i requisiti previsti – potrà essere presentata in una finestra temporale di 60 giorni dalla data di attivazione della procedura. Un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate definirà:

  • modalità di effettuazione dell’istanza;
  • contenuto informativo dell’istanza;
  • termini di presentazione;
  • ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni normative.

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Fonte: Youtube – Canale: Palazzo Chigi

3. Nuovo contributo a fondo perduto basato sul risultato economico

Al fine di non creare una sorta di discriminazione intersettoriale, e più precisamente di non agevolare maggiormente chi ha avuto conseguenze meno negative dal calo di fatturato (o viceversa non penalizzare troppo gli altri), i contributi a fondo perduto introdotti dal Decreto Sostegni Bis prevedono una terza misura incentrata sul risultato economico e non più, “semplicemente”, sul fatturato.

Come per il contributo visto appena sopra, anche in questo caso è previsto che il beneficio eventualmente ottenuto non concorra alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi né alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

Una differenza importante, invece, riguarda la modalità di fruizione del contributo. Questa infatti potrà essere solamente il riconoscimento di un credito d’imposta. Non è prevista, dunque, in questo caso, l’erogazione diretta con accredito sul conto corrente intestato al beneficiario. La norma specifica inoltre che il credito d’imposta in oggetto potrà essere esclusivamente utilizzato in compensazione. Se ne deduce, dunque, che non ne sarà consentita la cessione.

Requisiti

Anche in questo caso sono esclusi gli enti pubblici, nonché gli intermediari finanziari e gli altri soggetti di cui all’art. 162-bis del TUIR. Il contributo spetta invece a chi possiede i seguenti requisiti:

  • svolge attività d’impresa, arte o professione o produce reddito agrario con ricavi o compensi – ai sensi dellart. 32 del TUIR per il reddito agrario, ai sensi dell’art. 54 comma 1 del TUIR per arti e professioni, ai sensi dell’art. 85 comma 1 lettere a) e b) del TUIR per i ricavi delle imprese – non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto;
  • ha la Partita IVA attiva alla data del 25 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto);
  • registra un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con decreto del MEF;
  • avrà presentato entro il 30 settembre 2021 la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Ammontare del contributo

Come abbiamo visto, per questa terza misura sarà il MEF – e non il decreto stesso – a stabilire il calo del risultato economico sufficiente per accedere al beneficio. Stesso discorso, chiarisce il comma 20, riguarda il metodo per calcolare l’ammontare del contributo. Esso sarà sicuramente pari ad una percentuale di questo calo relativo al risultato economico, ma tale percentuale sarà stabilita successivamente dal MEF con un apposito decreto attuativo.

Anche in questo caso, tuttavia, l’importo del contributo non potrà superare i 150.000 euro.

Attenzione: il decreto chiarisce che l’importo del contributo spettante sarà concesso al netto dei contributi a fondo perduto già goduti ai sensi dei decreti c.d.:

  • Rilancio;
  • Agosto;
  • Ristori;
  • Natale;
  • Sostegni;
  • Sostegni Bis (per quanto riguarda le prime due forme di contributi a fondo perduto viste sopra).

Come fare domanda

Il contribuente che saprà di possedere tutti i requisiti per richiedere il terzo dei contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Sostegni Bis deve farlo inoltrando un’apposita istanza telematica. L’invio può essere effettuato in autonomia o tramite il supporto di un professionista (dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri) nonché tramite il supporto di caf e associazioni di categoria.

La domanda – con cui il contribuente dichiarerà il possesso di tutti i requisiti previsti – potrà essere presentata in una finestra temporale di 30 giorni dalla data di attivazione della procedura. Un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate definirà:

  • modalità di effettuazione dell’istanza;
  • contenuto informativo dell’istanza;
  • termini di presentazione;
  • ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni normative.

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