Chiusura liti pendenti: gli strumenti attualmente in vigore

di Francesca Maria Toffanetti
Chiusura liti pendenti

Anche il contenzioso tributario può avere una durata interminabile. Ecco quali sono gli utilissimi strumenti che permettono di chiudere le liti fiscali pendenti. Come scegliere quello più conveniente per il proprio caso?

La chiusura delle liti pendenti è uno dei problemi più sentiti fra quelli che affliggono il contenzioso tributario. Con i provvedimenti attualmente in vigore, è possibile mettere la parola fine all’infinito percorso giudiziario che i nostri clienti a volte subiscono. Tra i miei assistiti ho, per esempio, una causa relativa all’anno di imposta 2008, vinta in tutti i gradi di giudizio precedenti, ma per la quale l’Agenzia ha presentato appello in Cassazione. Visti i costi e – soprattutto – il fatto che il contribuente è estenuato dalla situazione, approfitteremo di uno di questi istituti, per interrompere questo accanimento.

Questo vuole essere uno spunto di riflessione e confronto, senza la pretesa di una trattazione esaustiva delle norme, che faremo magari quando saranno in vigore i testi definitivi della Legge di Bilancio 2023.

Ci sono, oggi, due diversi provvedimenti di “chiusura liti pendenti” che è possibile utilizzare per definire contenziosi ancora in attesa di giudizio, di fronte alla Suprema Corte. Ci sono evidenti differenze tra i due, di cui riepiloghiamo le linee essenziali, nell’ottica, appunto, delle sole liti attualmente pendenti nell’ultimo possibile grado di giudizio.

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Il metodo già in vigore per la chiusura delle liti pendenti

Il primo è stato istituito con la Legge 130/2022, che all’articolo 5 prevede la possibilità, per i contribuenti, di definire la posizione, alle seguenti condizioni:

  • la controparte deve essere l’Agenzia delle Entrate;
  • la notifica del ricorso deve essere stata effettata alla controparte entro il 16/09/2022 ed alla medesima data deve risultare pendente;
  • deve essere presentata la domanda di chiusura entro il 16/01/2023;
  • il pagamento delle somme dovute deve avvenire – in un’unica soluzione – entro e non oltre il 16/01/2023, ossia lo stesso termine di presentazione della domanda.

Il vantaggio per il contribuente è di dover pagare le somme dovute limitatamente:

  • Al 5% del valore della lite (se inferiore a 100.000 euro) se l’Agenzia è soccombente nei due precedenti gradi di giudizio, oppure;
  • Al 20% del valore della lite (se inferiore a 50.000 euro) se l’Agenzia è risultata parzialmente soccombente dei precedenti gradi di giudizio.

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Chiusura liti pendenti

Il metodo in arrivo con la Legge di Bilancio 2023

Il secondo è stato inserito nella c.d. Legge di Bilancio 2023 (all’art 42) e la norma è in corso di valutazione da parte del Parlamento, quindi in attesa di approvazione definitiva. Occorre però tenerlo presente e confrontarlo con quello in scadenza a gennaio, per fare alcune valutazioni di merito e di convenienza per i nostri assistiti. Infatti – sulla base del testo licenziato dallesecutivo – questa seconda norma appare più ampia, ma, probabilmente, più “costosa”. Le condizioni sarebbero:

  • la controparte deve essere l’Agenzia delle Entrate;
  • la lite deve risultare pendente alla data di entrata in vigore del provvedimento;
  • deve essere presentata la domanda di chiusura entro il 30/06/2023;
  • il pagamento delle somme dovute deve avvenire in un’unica soluzione entro il 30/06/2023 solo se inferiori a 1000 Euro, ovvero in 20 rate trimestrali, qualora il debito fosse superiore.

Il vantaggio per il contribuente è dover pagare una delle seguenti percentuali sul solo valore della lite, rispetto al quale non ci sono limiti di importo:

  • 100% se non si configura nessuna delle situazioni successive;
  • 90% se il ricorso è pendente in primo grado;
  • 40% se l’Agenzia risulta soccombente in primo grado;
  • 15% se l’Agenzia risulta soccombente in secondo grado;
  • 5% se è pendente in Cassazione e l’Agenzia risulta soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

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Chiusura liti pendenti: quale metodo scegliere?

Risulta quindi evidente come il secondo provvedimento sia identico al primo, per coloro che hanno avuto esiti favorevoli nei primi due gradi di giudizio: il versamento deve essere pari al 5% del valore della lite.

Tuttavia occorre fare attenzione alle differenze. In positivo il secondo provvedimento ci lascia più tempo, ossia fino a giugno e non ci impone limiti di importo della lite, così come consente il versamento rateale. Però… in sei mesi la Cassazione potrebbe emettere la sentenza e quindi la sanatoria fattibile oggi, a giugno potrebbe non essere più una strada percorribile per il nostro cliente.

In caso di soccombenza, anche parziale, in uno dei gradi precedenti, la seconda sanatoria, anche se non sembra, è comunque più costosa. Per come è formulata attualmente la norma, infatti, il pagamento dovuto sarebbe del 100% del valore di lite, senza alcuna ulteriore riduzione.
Conteggi e prove alla mano – anche in caso di una eventuale ripartizione della quota da versare, tra imposte su rilievi in cui è risultata soccombente l’Agenzia o il contribuente – l’adesione a questa seconda sanatoria risulta comunque più onerosa.

Il suggerimento è quindi di fare la valutazione più prudente e poi decidere, come sempre, con il cliente.

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